Cassation Court corrects lower court order for material error omitting cost liquidation in favor of winning party.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation granted a correction order against a previous ruling that rejected a lawsuit by the Metropolitan City of Florence. Although the lower court stated in its reasoning that litigation costs followed the outcome and were liquidated, the operative part of the order failed to specify the actual amount awarded to the city. The court held that this discrepancy between the reasoning and the operative section constituted a material error requiring correction. Consequently, the order was amended to include a specific liquidation of 5,800 euros in favor of the Metropolitan City.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 374 c.p.c.; Art. 375 c.p.c.: When the operative part of a judgment contradicts its reasoning regarding the liquidation of costs, the court must correct the material error by integrating the omitted specific amount.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE sul ricorso 13539-2021 proposto da: CIT TA' METROPOLITANA di FIRENZE, in persona del Sindaco Metropolitano pro-tempore, elettivamente domiclliata in ROMA, VIA POLIBIO 15, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE LEPORE, rappresentata e difeso dall'avvocato ANNA LUCIA DE LUCA, con procura speciale in calce al ricorso; - ricorrente - -contro- BIONDI PIERLUIGI, BIONDI LUCIA; - intimati - avverso l'ordinanza n. 11013/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 26/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 18/01/2022 dal Consigliere relatore, dott.
ROSARIO CAIAZZO. MOTIVI IN FATTO E DIRITTO Con ordinanza emessa il 26.4.21, la Corte di Cassazione ha respinto un ricorso proposto da Pierluigi Lucia Biondi, nei confronti della Città Metropolitana di Firenze, rilevando, in parte motiva, che le spese seguivano la soccombenza; tuttavia, nel dispositivo dell'ordinanza manca la liquidazione delle spese del giudizio a favore della parte vittoriosa. La Città metropolitana di Firenze ricorre in cassazione avverso la suddetta ordinanza, denunziandone un errore materiale relativo al contrasto tra la motivazione e il dispositivo, in ordine all'omessa liquidazione delle spese in suo favore.
Non si sono costituiti gli intimati. Il ricorso è fondato. L'ordinanza impugnata ha rigettato il ricorso, rilevando in motivazione che le spese di lite "seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo"; tuttavia, nel dispositivo, è stata omessa la liquidazione delle spese, costituendo tale omissione pacificamente un errore materiale. Pertanto, il dispositivo dell'ordinanza in questione va integrato con la liquidazione delle spese del grado di legittimità, determinabili nella somma di euro 5800,00 di cui 200,00 per esborsi, tenuto conto del valore della controversia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione dell'errore materiale contenuto nel dispositivo dell'ordinanza della Corte di Cassazione, n. 11013/21, depositata il 26.4.2021, liquidando le spese del giudizio nella somma di euro 5800,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% a titolo di rimborso forfettario delle spese generali e accessori di legge, '9/condannando Pierluigi e Lucia Biondi al pagamento della stessa somma a favore della Città Metropolitana di Firenze. Così deciso nella camera di consiglio del 18 gennaio 2022. Il Pr idente IL CANCELLIERE ESPERTO DEPOSITATO IN CANCELLERIA kVimona Torr,ini , i