Italian tax court dismisses taxpayer appeal regarding proper service of tax assessment notices via registered mail.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court dismissed the taxpayer's appeal against a regional tax commission's rejection of his challenge to a tax assessment notice. The taxpayer argued the notice was improperly served, but the court found the administration had provided proof of regular notification via registered mail. Consequently, the lower court's decision upholding the notice's validity was overturned and remanded for a new examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 60 c. 1 lett b. bis) del d.P.R. n. 600 del 1973; Art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c.: The requirement for a registered mail with receipt confirmation to perfect the notification of tax assessment notices is satisfied if the number and date of dispatch are documented, rendering a taxpayer's challenge to the service inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 28906/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE e AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE Ciascuna in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato PEC ags.rm@legalmail.avvocaturastato.it) - ricorrenti - Contro IMPEI ROBERTO - intimato - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 724/02/20 depositata in data 11/02/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/02/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio;
Rilevato che: - il contribuente ricorreva alla CTP di Roma avverso l'intimazione di pagamento notificatagli, contestando la mancata notifica dell'avviso di accertamento e delle cartelle ad essa presupposti; - il giudice di merito accoglieva parzialmente il ricorso, limitatamente a quanto riguardava l'avviso di accertamento del quale riteneva che l'Amministrazione non avesse fornito prova della regolare notifica; - l'Amministrazione appellava tal pronuncia; - la CTR, con la sentenza qui gravata, rigettava l'appello; ricorrono l'Agenzia delle Entrate e il riscossore con atto congiunto affidato a due motivi; il contribuente è rimasto intimato;
Considerato che: - preliminarmente, va dato atto dell'ammissibilità del ricorso, in quanto tempestivamente proposta l'impugnazione nel rispetto dei i termini di legge come risultanti dalla p-rmyga dei termini in forza della sospensione straordinaria per l'emergenza da coronavirus COVID.19, che opera dal 9 marzo alli 11 maggio 2020 (art. 83, DL 18/2020 e art. 36, c. 1, DL 23/2020); di detti termini va tenuto conto (in argomento vedasi Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 30397 del 27/10/2021); conseguentemente esso veniva a scadere il 16 novembre 2020, ultimo giorno, nel quale si è provveduto quindi tempestivamente alla notifica del ricorso per cassazione; - venendo ai motivi di impugnazione, il primo motivo di ricorso censura la pronuncia gravata per violazione e falsa applicazione dell'art. 60 c. 1 lett b. bis) del d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR laziale ritenuto necessario, per il perfezionamento della procedura di notificazione dell'avviso di accertamento, l'invio della raccomandata informativa munita di avviso di ricevimento; il secondo motivo si incentra sulla violazione dell'art. 19 c. 3 e dell'art. 21 del d.
Lgs. n. 546 del 1992 in relazione all'art. 360 c. 1 n. 3 c.p.c. per avere la CTR, in conseguenza della statuizione sopra criticata, ritenuto Cons. Est. Roberto Succio - 2 erroneamente ammissibile il ricorso alla CTP del contribuente avverso l'avviso di accertamento; - i motivi sono fondati; - è in atti documentazione attestante l'indicazione, nel contesto del procedimento di notificazione degli atti impositivi, del numero della raccomandata e della data di spedizione (7 dicembre 2012); pertanto le formalità di legge risultano rispettate e il ricorso del contribuente - risultando regolare la notifica de quq - era effettivamente inammissibile; - quindi in accoglimento del primo motivo e stante l'assorbimento del secondo, la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla CTR per nuovo esame anche delle questioni risultanti assorbite; p. q.
M. accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità. Così deciso