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Ordinanza — n. 7165/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows taxpayer's appeal, ruling lease termination shifts IMU liability to lessor even without physical return of property.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7165/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed Aurelia Centro SRL's appeal against the Regional Tax Commission, which had upheld the lessor's tax liability for the Municipal Tax (IMU) after a lease termination. The taxpayer argued that liability should shift to the lessor upon contract resolution, regardless of the tenant's failure to return the property. The Court agreed, establishing that the contractual bond, not physical possession, determines tax liability, thereby overturning the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011; In case of lease resolution, the lessor becomes the passive subject of the Municipal Tax (IMU) even if they have not yet acquired material possession of the property due to the tenant's failure to return it, as the contractual bond legitimizing the holding remains valid.

Parole chiave

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Municipal Tax Liability Lease Contract Resolution Material Possession Requirement Contractual Bond Validity Tax Subject Determination arretrati di locazione diritto di riprendere il possesso della cosa locazione immobiliare

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Considerato che: con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente lamenta Ric.
Art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011
25-01-2022 -2- violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del d.lgs.

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 20977 e 418 del 2021
Cass. nn. 20977 e 418 del 2021; Cass.
Cass. n. 6664 del 2020
20977 e 418 del 2021; Cass. n. 6664 del 2020; Cass.
Cass. n. 29973, 25249 e 13793 del 2019
6664 del 2020; Cass. n. 29973, 25249 e 13793 del 2019; con particolare riferimento all'ICI Cass.
Cass. n. 30193 del 2021
29973, 25249 e 13793 del 2019; con particolare riferimento all'ICI Cass. n. 30193 del 2021).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 24929-2020 proposto da: AURELIA CENTRO SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIAMBATTISTA VICO, 29, presso lo studio dell'avvocato MARIO CHIBBARO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato MARIANNA FOGGETTI; - ricorrente - contro ROMA CAPITALE, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE, 21, presso lo studio dell'avvocato ENRICO MAGGIORE che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 7282/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 23/12/2019;/ udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLL Rilevato che: la società contribuente Aurelia Centro s.r.l. aveva preso in leasing dalla Unicredit Leasing s.p.a. un immobile sito nel comune di Roma in via degli Aldobrandeschi n. 223 e si rendeva inadempiente al pagamento dei relativi canoni: di conseguenza la società di leasing risolveva il relativo contratto mediante clausola risolutiva espressa ma il contribuente- conduttore non riconsegnava l'immobile, che dunque rimaneva in suo possesso; la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della parte contribuente avverso avviso di accertamento per l'ICI relativo all'anno 2011 per quello e la Commissione Tributaria Regionale ne respingeva l'appello ritenendo che la parte contribuente, nella sua qualità di utilizzatore dell'immobile di cui trattasi per effetto di un contratto di leasing, nonostante l'intervenuta risoluzione del contratto di leasing, rimaneva obbligato al versamento dell'ICI sino al momento della concreta restituzione dell'immobile al concedente Unicredit leasing s.p.a.

Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso la parte contribuente affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre Roma Capitale si costituiva con controricorso. Considerato che: con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente lamenta Ric. 2020 n. 24929 sez. MT - ud. 25-01-2022 -2- violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011 in quanto la sentenza afferma erroneamente che con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva a fini IMU non si determina in capo alla società di leasing anche se essa non ha ancora acquisito la materiale disponibilità dell'immobile per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore.

Il motivo di impugnazione è fondato. Secondo questa Corte, infatti: in base al disposto di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, soggetto passivo dell'imposta municipale unica (IMU, che sostituisce come imposta sugli imobili l'IC), in caso di risoluzione del contratto di "leasing", torna ad essere il locatore, ancorché non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili "erga omnes", la quale permane fintantoché è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno, senza che rilevi, in senso contrario, la disciplina in tema di Tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuta viceversa dall'affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto differente:

Cass. nn. 20977 e 418 del 2021; Cass. n. 6664 del 2020; Cass. n. 29973, 25249 e 13793 del 2019; con particolare riferimento all'ICI Cass. n. 30193 del 2021). La Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta ai suddetti principi laddove - affermando che la parte contribuente, nella sua qualità di utilizzatore dell'immobile di cui trattasi per effetto di un contratto di leasing, nonostante Ric. 2020 n. 24929 sez. MT - ud. 25-01-2022 -3- A/7 l'intervenuta risoluzione del contratto di leasing, rimaneva obbligato al versamento dell'ICI sino al momento della concreta restituzione dell'immobile al concedente Unicredit leasing s.p.a. - ha erroneamente ritenuto che la parte contribuente (conduttore) dovesse versare l'IMU nell'ipotesi, come quella di specie, in cui dopo la risoluzione di tale contratto il conduttore non abbia riconsegnato l'immobile.

Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso del contribuente va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio del 25 gennaio 2022. Il Presidente Lucio Napolitano G' 9 i r N CANCELLERIA DEPOSITATO _