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Ordinanza — n. 7164/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against IMU tax ruling, holding lease termination shifts tax liability to lessor regardless of physical possession.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7164/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision denying an IMU refund. The taxpayer argued that without physical possession of the leased property after contract termination, the lessor could not be the tax subject. The court ruled that tax liability shifts to the lessor upon lease resolution because the legal right to possess remains valid until the contract ends, making physical possession irrelevant for IMU purposes.

Regesto Legislator

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Art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011; In case of lease contract resolution, the lessor becomes the IMU tax subject even without material possession, as the legal right to possess persists until the contract terminates.

Parole chiave

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IMU tax liability lease contract resolution material possession lessor tax subject tax refund denial property tax rules contractual rights responsabilità del conduttore

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Considerato che: con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente lamenta Ric.
Art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011
25-01-2022 -2- violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del d.lgs.
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002
/ b2, e ceri', n ; .5 i i Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.

Giurisprudenza citata

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Cass. nn. 20977 e 418 del 2021
Cass. nn. 20977 e 418 del 2021; Cass.
Cass. n. 6664 del 2020
20977 e 418 del 2021; Cass. n. 6664 del 2020; Cass.
Cass. n. 29973, 25249 e 13793 del 2019
6664 del 2020; Cass. n. 29973, 25249 e 13793 del 2019).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24525-2020 proposto da: UBI BANCA UNIONE di BANCHE ITALIANE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA G.B. VICO 1, presso lo studio dell'avvocato LORENZO PROSPERI MANGILI, che la rappresenta e difende; - ricorrente - Contro COMUNE di BASTIA UMBRA, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II, 18, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE PECORILLA, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIA SUPPA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 431/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'UMBRIA, depositata il 23/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLL Rilevato che: la società contribuente UBI Banca s.p.a. (allora Nuova Banca delle Marche s.p.a.) aveva concesso degli immobili sito nel comune di Bastia Umbra in locazione finanziaria ad altri soggetti: quest'ultimi si rendevano inadempienti e di conseguenza la società di leasing risolveva i relativi contratti ma i conduttori non riconsegnavano gli immobili, che dunque rimanevano nel possesso degli stessi conduttori; la Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso della parte contribuente avverso il diniego di rimborso dell'IMU per l'anno 2014 per quegli stessi immobili e la Commissione Tributaria Regionale ne respingeva l'appello affermando che a seguito della risoluzione del contratto di leasing il locatario non sarebbe più da considerarsi il soggetto passivo, che ritornerebbe ad essere il proprietario, ossia la società di leasing, anche se quest'ultima non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore.

Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso la parte contribuente affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre il comune di Bastia Umbra si costituiva con controricorso. Considerato che: con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente lamenta Ric. 2020 n. 24525 sez. MT - ud. 25-01-2022 -2- violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011 in quanto la sentenza afferma erroneamente che con la risoluzione del contratto di leasing la soggettività passiva a fini IMU si determina in capo alla società di leasing anche se essa non ha ancora acquisito la materiale disponibilità dell'immobile per mancata riconsegna da parte degli utilizzatori.

Il motivo di impugnazione è infondato. Secondo questa Corte, infatti: in base al disposto di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, soggetto passivo dell'imposta municipale unica (IMU), in caso di risoluzione del contratto di "leasing", torna ad essere il locatore, ancorché non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili "erga omnes", la quale permane fintantoché è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno, senza che rilevi, in senso contrario, la disciplina in tema di Tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuta viceversa dall'affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto differente:

Cass. nn. 20977 e 418 del 2021; Cass. n. 6664 del 2020; Cass. n. 29973, 25249 e 13793 del 2019). La Commissione Tributaria Regionale si è attenuta ai suddetti principi laddove - affermando che, qualora il contratto di leasing sia risolto e l'immobile non sia stato restituito, soggetto passivo è il locatore - ha correttamente ritenuto che la parte contribuente (locatore) non avesse diritto al rimborso dell'IMU versata pur nell'ipotesi, come quella di specie, in cui Ric. 2020 n. 24525 sez. MT - ud. 25-01-2022 -3- dopo la risoluzione di tale contratto i conduttori non abbiano riconsegnato l'immobile.

Il ricorso è dunque infondato e la condanna alle spese segue la soccombenza. P.Q. M . rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali,„ fu, , che liquida in euro 4.100 per compensi, oltre a. s-iYe e pitnotate debit-b. / b2, e ceri', n ; .5 i i Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delk ricorrente perreirge, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso nella camera di consiglio del 25 gennaio 2022. Il Presidente Lucio liapolitano H e .9,...SITATO 11V