Cassation court dismisses appeal regarding retroactive application of unconstitutional tax provision to ongoing proceedings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's confirmation of a denied tax credit. The taxpayer argued that a Constitutional Court declaration of unconstitutionality should retroactively invalidate the tax provision, but the Commission correctly applied the principle that such declarations do not have retroactive effect on ongoing proceedings. Consequently, the court ruled the appeal unfounded and ordered the taxpayer to pay litigation costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81, commi 16, 17 e 18, d.l. n. 112/2008; Corte Cost. n. 10/2015: A declaration of unconstitutionality does not have retroactive effect on ongoing administrative proceedings, meaning the challenged provision remains valid for those proceedings until the final judgment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15932-2020 proposto da: ASM SERVIZI ENERGETICI E TECNOLOGICI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 135, presso lo studio legale LEGALITAX, rappresentata e difesa dagli avvocati ALESSANDRO VOGLINO, ROBERTO LIMITONE; - ricorrente - AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 1049/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del VENETO, depositata 11 04/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Co:
MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO che la ASM Servizi Energetici e Tecnologici srl ricorre avverso la sentenza della CTR per il Veneto che ha confermato la pronuncia della C1P di Rovigo, ove erano state respinte le ragioni della contribuente avverso il diniego di rimborso addizionale IRES (c.d. Robin Tax) dichiarata illegittima con sentenza della Corte costituzionale n. 10/2015; che l'Agenzia delle entrate ha spiegato tempestivo controricorso, interponendo altresì ricorso incidentale condizionato7 che, in prossimità dell'udienza, la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie ragioni;
CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad unico motivo di doglianza; che con l'unico motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione art. 81, commi 16, 17 e 18, d.l. n. 112/2008, degli artt. 3, 24, 53, 81, 111 e 136 Cost., nonché artt. 28 e 30 1. n. 87/1953 e art. 1, 1. cost. n. 1/1948; che, posta la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 81, commi 16, 17 e 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (Corte Cost.10/2015), le pronunce di accoglimento della Corte costituzionale la cui efficacia venga differita, M motivazione, al giorno successivo alla pubblicazione della sentenza non hanno efficacia ex tunc, neppure con riferimento ai procedimenti in corso, senza che ciò si ponga in contrasto con la natura incidentale del controllo di legittimità costituzionale, poiché il requisito della rilevanza, in coerenza con la funzione di "filtro" che assolve, Ric. 2020 n. 15932 sez.
MT - ud. 26-01-2022 -2- opera esclusivamente nei confronti del giudice a quo ai fini della prospettabilità della questione, e non anche della Corte ad quem quanto agli effetti della decisione sulla medesima (Cass., 32716/2018; Cass., 20814/2020; Cass., 10735/2021; Cass., 18732/2021); che, nella specie, la CTR si è uniformata a tale principio, avendo ritenuto la irretroattività della citata pronunzia di incostituzionalità rispetto alla data di pubblicazione; che, pertanto, il ricorso principale è infondato e dev'essere respinto; che, per conseguenza, il ricorso incidentale condizionato resta assorbito; che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo;
PQM La Corte rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna la parte contribuente alla rifiisione delle spese di lite del presente giudizio di legittimità a favore dell'Agenzia delle entrate, che liquida in €.tredicimiladuecento/00, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13