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Ordinanza — n. 7036/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows taxpayer's appeal, quashing lower court's fee compensation due to lack of exceptional reasons.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7036/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the taxpayer's appeal against a Regional Tax Commission decision that compensated litigation costs despite the taxpayer's partial victory. The taxpayer argued that the lower court violated the principle of liability by compensating fees without citing specific 'grave and exceptional reasons' beyond the procedural nature of the ruling. The court held that the lower court's motivation was erroneous and insufficient, as the taxpayer had fully won on the main issue, thereby quashing the decision and remanding the case.

Regesto Legislator

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Art. 92 c.p.c.; Art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546/1992: Compensation of litigation costs is permitted only in cases of reciprocal default or upon explicit justification of grave and exceptional reasons specific to the case, not merely based on the procedural nature of the ruling.

Parole chiave

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litigation costs compensation taxation procedure exceptional reasons requirement principle of liability quashing of judgment partial victory remand to regional commission impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 92 c.p.c.
Il motivo di impugnazione è fondato in quanto, secondo questa Corte: ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l.
Art. 15, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
7352); nel processo tributario le "gravi ed eccezionali ragioni" indicate esplicitamente dal giudice nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del d.lgs.
Art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
25-01-2022 -2- Con l'unico motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia violazione dell'art.
Art. 16 d.lgs. n. 546 del 1992
civ., la parte contribuente denuncia violazione dell'art. 16 del d.lgs.
Art. 91 c.p.c.
art. 92 c.p
Il motivo di impugnazione è fondato in quanto, secondo questa Corte: ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l.
art. 140 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass. 2 ottobre 2020, n. 21178
(Cass. 2 ottobre 2020, n. 21178;
Cass. 18 febbraio 2019, n. 4696
Cass. 18 febbraio 2019, n. 4696; Cass.
Cass. 7 novembre 2019, n. 28658
2206; Cass. 7 novembre 2019, n. 28658).
Cass. 11 luglio 2014, n. 16037
25-01-2022 -3- 21178; Cass. 11 luglio 2014, n. 16037; 14 marzo 2019 n.
Cass. 14 marzo 2019 n. 7352
Cass. 25 gennaio 2019, n. 2206
21178; Cass. 25 gennaio 2019, n. 2206; Cass.
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Testo completo

uente ORDINANZA sul ricorso 14168-2020 proposto da: PIACENTINI SERGIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ROSA RATMONDI GARIBALDI 141, presso lo studio dell'avvocato LEONARDO PETTITA, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 5109/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 18/09/2019; ffl udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. LORENZO DELLI PRISCOLI.

Rilevato che la parte contribuente proponeva ricorso avverso un preavviso di fermo amministrativo per omesso pagamento di sette cartelle, motivando che alcune sentenze relative ai ricorsi presentati dal contribuente gli erano state favorevoli; la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso per queste ragioni ritenendo però che l'importo residuo della pretesa fiscale giustificasse comunque la conferma del fermo amministrativo impugnato; la Commissione Tributaria Regionale, su appello dell'Agenzia delle entrate riscossione, dichiarava inammissibile tale appello affermando che la sentenza impugnata, pur assumendo le vesti di un accoglimento parziale, aveva in realtà ritenuto che l'importo residuo della pretesa fiscale giustificasse comunque la conferma del fermo amministrativo impugnato: ne consegue che le doglianze formulate dall'appellante relative all'errore dei giudici di merito per aver considerato passate in giudicato sentenze su cartelle esattoriali, che sono state successivamente rimesse in discussione dalla pronuncia della Corte di legittimità, non conducono ad alcuna concreta utilità per l'Agente della Riscossione, posto che il preavviso di fermo, che era l'unico atto impugnato dal contribuente in quella sede, è stato confermato dai primi giudici; conclude la sentenza impugnata affermando che «sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite».

La parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre l'Agenzia delle entrate non si costituiva. Considerato che Ric. 2020 n. 14168 sez. MT - ud. 25-01-2022 -2- Con l'unico motivo di impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la parte contribuente denuncia violazione dell'art. 16 del d.lgs. n. 546 del 1992 e successive modificazioni nonché degli artt. 91 e 92 c.p.c. per violazione del principio della soccombenza, per avere compensato le spese di lite pur avendo pienamente vinto e con una motivazione che non legittima l'avvenuta compensazione.

Il motivo di impugnazione è fondato in quanto, secondo questa Corte: ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. 2 ottobre 2020, n. 21178;

Cass. 18 febbraio 2019, n. 4696; Cass. 7 novembre 2019, n. 28658); in tema di spese giudiziali, le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente il mero riferimento alla "natura processuale della pronuncia", che, in quanto tale, può trovare applicazione in qualunque lite che venga risolta sul piano delle regole del procedimento (Cass. 2 ottobre 2020, n. Ric. 2020 n. 14168 sez.

MT - ud. 25-01-2022 -3- 21178; Cass. 11 luglio 2014, n. 16037; 14 marzo 2019 n. 7352); nel processo tributario le "gravi ed eccezionali ragioni" indicate esplicitamente dal giudice nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (in applicazione di tale principio, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata che aveva fondato la compensazione delle spese sulla asserita situazione di difficoltà della contribuente nella conoscenza effettiva dell'atto impositivo, in quanto notificato nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c.:

Cass. 2 ottobre 2020, n. 21178; Cass. 25 gennaio 2019, n. 2206; Cass. 7 novembre 2019, n. 28658). La sentenza impugnata non si è attenuta ai suddetti principi laddove ha motivato la compensazione delle spese di lite affermando che «sussistono giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite»: nel caso di specie infatti è stata fornita una motivazione carente ed erronea relativa al perché siano state compensate le spese perchè, non versandosi in una situazione di reciproca soccombenza e non sussistendo gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione delle spese, la decisione della Commissione Tributaria Regionale, riconoscendo che difettava l'interesse ad agire dell'Agenzia delle entrate-Riscossione e dichiarando conseguentemente inammissibile il suo appello, rappresenta una piena vittoria da parte del contribuente, che non poteva giustificare la decisione di compensare le spese.

Pertanto il ricorso del contribuente va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Ric. 2020 n. 14168 sez. MT - ud. 25-01-2022 -4- /A/ Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio del 25 gennaio 2022. Il Presidente Lpcio Napolitano ( DEPOSITATO IN