Italian court allows taxpayer appeal, quashing lower court's expense compensation due to lack of exceptional reasons.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation allowed the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision that cancelled a vehicle tax debt but compensated litigation costs. The taxpayer argued the lower court erred by offsetting expenses without citing specific exceptional circumstances, relying on the principle that total expense compensation requires extraordinary justification beyond mere procedural victory. The court found the lower court's reasoning insufficient because the taxpayer had clearly won on prescription grounds, meaning no exceptional reasons existed to justify cost offsetting.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 92 c.p.c.; Art. 15 d.lgs. n. 546/1992: Total or partial compensation of litigation expenses requires explicit justification of 'grave and exceptional reasons' specific to the case, which cannot be satisfied by the mere nature of the procedural outcome or the subject matter of the dispute.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 12890-2020 proposto da: BURESTI ANDREA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO, 12, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO VERGERIO DI CESANA, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro REGIONE LAZIO, AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE 13756881002; - intimate - avverso la sentenza n. 5967/15/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 29/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
LORENZO DELLI PRISCOLL FATTI DI CAUSA Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso una cartella di pagamento per tasse automobilistiche relativa all'anno d'imposta 2010; la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente ma la Commissione Tributaria Regionale ne accoglieva l'appello ritenendo intervenuta la prescrizione triennale per la riscossione delle suddette tasse automobilistiche e affermando che «le spese possono essere compensate, visto lo svolgimento dei fatti e l'oggetto del contenzioso: tassa automobilistica»; la parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo mentre né la regione Lazio né l'Agenzia delle entrate- Riscossione si costituivano.
RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che con l'unico motivo di impugnazione la parte contribuente, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 15 e 36 del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 92 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e dell'art. 111 Cost. per carenza, illogicità ed erroneità della motivazione in quanto la sentenza impugnata, pur avendo accolto in toto le ragioni della parte contribuente dichiarando l'intervenuta prescrizione della pretesa tributaria, con il conseguente annullamento dell'atto impositivo, ha integralmente compensato le spese di giudizio tra le parti in causa.
Ric. 2020 n. 12890 sez. MT - ud. 25-01-2022 -2- Il motivo di impugnazione è fondato in quanto, secondo questa Corte: ai sensi dell'art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. 2 ottobre 2020, n. 21178;
Cass. 18 febbraio 2019, n. 4696; Cass. 7 novembre 2019, n. 28658); in tema di spese giudiziali, le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente il mero riferimento alla "natura processuale della pronuncia", che, in quanto tale, può trovare applicazione in qualunque lite che venga risolta sul piano delle regole del procedimento (Cass. 2 ottobre 2020, n. 21178;
Cass. 11 luglio 2014, n. 16037; 14 marzo 2019 n. 7352); nel processo tributario le "gravi ed eccezionali ragioni" indicate esplicitamente dal giudice nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, ai sensi dell'art. 15, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in Ric. 2020 n. 12890 sez. MT - ud. 25-01-2022 -3- sede di legittimità (in applicazione di tale principio, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata che aveva fondato la compensazione delle spese sulla asserita situazione di difficoltà della contribuente nella conoscenza effettiva dell'atto impositivo, in quanto notificato nelle forme di cui all'art. 140 c.p.c.:
Cass. 2 ottobre 2020, n. 21178; Cass. 25 gennaio 2019, n. 2206; Cass. 7 novembre 2019, n. 28658). Nel caso di specie la sentenza della Commissione Tributaria Regionale - laddove afferma, nella parte relativa alla compensazione delle spese, che «le spese possono essere compensate, visto lo svolgimento dei fatti e l'oggetto del contenzioso: tassa automobilistica» - non si è attenuta ai suddetti principi dal momento che non è né nuovo né è stato oggetto di mutamento o di contrasto giurisprudenziale il principio secondo cui in tema di tassa automobilistica, il termine triennale di prescrizione per la sua riscossione, previsto dall'art. 5, comma 51, del d.l. n. 953 del 1982, conv., con modif., in I. n. 53 del 1983, decorre dall'anno in cui doveva essere effettuato il pagamento e non è interrotto dall'iscrizione a ruolo del tributo da parte dell'Amministrazione finanziaria il quale, essendo mero atto interno, è inidoneo a costituire in mora il debitore (Cass. n. 28104 del 2021;
Cass. n. 23261 del 2020; Cass. n. 24214 del 2016; Cass. n. 315 del 2014): pertanto, avendo la sentenza impugnata riconosciuto che il diritto di riscuotere la tassa automobilistica era ormai prescritto, si era in presenza di una piena vittoria da parte del contribuente e non ricorrevano certo le "gravi ed eccezionali ragioni" per compensare le spese, cosicché la Commissione Tributaria Regionale avrebbe dovuto condannare la parte soccombente al pagamento delle spese a favore della parte contribuente. Ric. 2020 n. 12890 sez. MT - ud. 25-01-2022 -4- Pertanto, ritenuto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso del contribuente va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio del 25 gennaio 2022. Il Presidente Luci N