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Ordinanza — n. 7034/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility citing violation of res judicata and procedural rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7034/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court violated procedural principles regarding the correspondence between the request and the judgment. The appellant argued the appellate court misinterpreted a decisive fact concerning the payment balance, but the court found this argument insufficient to overcome the finality of the prior judgment. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.; Art. 112, 115 c.p.c.: The appeal is inadmissible when the contested judgment is final and res judicata, as the appellant's claim regarding the interpretation of a decisive fact does not justify reopening a matter already conclusively settled by the competent court.

Parole chiave

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res judicata principle inadmissible appeal correspondence request judgment procedural finality subcontracting contract dispute payment balance verification legal costs allocation pagamento del subappaltatore

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
112 e 115 c.p.c., con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per avere pronunciato su materia differente dal chiesto e per avere omesso l'esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti", ossia "la corrispondenza tra quanto dovuto e quanto versato".
Art. 112 c.p.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 96, comma 3 c.p.c.
Il controricorrente ha fatto richiesta di condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., disposizione che non trova però applicazione ratione temporis alla fattispecie (il processo è infatti iniziato nel 2008 e la disposizione è stata introdotta, come precisa il controricorrente, dalla legge n.
Art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
art. 96, comma 3 c.p
Il controricorrente ha fatto richiesta di condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., disposizione che non trova però applicazione ratione temporis alla fattispecie (il processo è infatti iniziato nel 2008 e la disposizione è stata introdotta, come precisa il controricorrente, dalla legge n.

Giurisprudenza citata

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Cass. 6835/2017
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 1162-2021 proposto da: NADDEO MICHELE, nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLA LIBERTA' 10, presso lo studio dell'avvocato SALVATORE SICA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPINA NAZZARO; - ricorrente - contro CITRO ANGELO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURA DE ANGELIS, ANTONIO CAPUANO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 412/2020 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE, depositata il 10/06/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE Michele Naddeo ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore 10 giugno 2020, n. 412, che ha rigettato l'appello da egli proposto contro la sentenza del Giudice di pace di Mercato San Severino. Il primo giudice aveva accolto parzialmente l'opposizione fatta valere dal ricorrente contro il decreto che gli aveva ingiunto il pagamento di euro 1.500 a titolo di saldo per l'attività svolta in forza di un contratto di subappalto, riducendo la somma dovuta a euro 1.260. Resiste con controricorso Angelo Citro.

Il ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso contesta "violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., con riferimento all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., per avere pronunciato su materia differente dal chiesto e per avere omesso l'esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti", ossia "la corrispondenza tra quanto dovuto e quanto versato". La censura è inammissibile. Anzitutto, come riconosce in memoria il ricorrente (v. p. 4 dell'atto), viene denunciata la violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato richiamando il parametro di cui al n. 5 dell'art. 360 invece che quello di cui al n. 4 (v. al riguardo, ex multis, Cass.6835/2017).

Viene poi invocato l'omesso esame di un fatto storico, quando invece il ricorrente denuncia che il fatto, Ric. 2021 n. 01162 sez. M2 - ud. 26-11-2021 -2- evidentemente esaminato, sia stato "male interpretato" dal giudice d'appello. I. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Il controricorrente ha fatto richiesta di condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c., disposizione che non trova però applicazione ratione temporis alla fattispecie (il processo è infatti iniziato nel 2008 e la disposizione è stata introdotta, come precisa il controricorrente, dalla legge n. 69/2009, che si applica ai giudizi instaurati dopo la data della sua entrata in vigore).

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore del controricorrente che liquida in euro 1.200 di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge, da distrarsi in favore dell'avvocato Antonio Capuano che si è dichiarato antistatario. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Ric. 2021 n. 01162 sez. M2 - ud. 26-11-2021 -3- Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/se