Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7033/2022 — snciv Generato dall'IA

Court of Cassation declares trial court competent for counterclaim, remitting case to first instance judge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7033/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the trial court competent to hear a counterclaim for contract resolution and damages, remitting the parties to that tribunal. The Appellate Court had previously declared itself incompetent for this counterclaim, citing the principle that second-instance courts cannot adjudicate first-instance counterclaims. The Supreme Court affirmed this rule, ordering the separation of the counterclaim and its return to the first-instance judge.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 45 c.p.c.; Art. 295 c.p.c.: The Court of Appeal, as a second-instance judge, cannot adjudicate a counterclaim introduced at first instance and must declare incompetence, remitting the matter to the first-instance court.

Parole chiave

Generato dall'IA
conflict of jurisdiction counterclaim separation second instance competence first instance remittal civil procedure law risoluzione del conflitto giurisdizionale ripetibili dell'avvocato categorie di competenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 45 c.p.c.
Art. 295 c.p.c.
La Corte d'appello, davanti alla quale Rina ha riassunto la causa, ha separato la domanda principale (rispetto alla quale si è dichiarata competente) da quella riconvenzionale, ha disposto la sospensione del processo innanzi a sé ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
Art. 44 c.p.c.
Art. 47 c.p.c.
art. 45 c.p
artt. 702-bis c.p
Caputo era stato convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Potenza dall'avvocato Vincenzo Rina, che - con ricorso ex artt. 702-bis c.p.c.
art. 295 c.p
La Corte d'appello, davanti alla quale Rina ha riassunto la causa, ha separato la domanda principale (rispetto alla quale si è dichiarata competente) da quella riconvenzionale, ha disposto la sospensione del processo innanzi a sé ai sensi dell'art. 295 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 4485/2018
Cass. n. 21737/2004
Il regolamento va pertanto accolto e va dichiarata la competenza del Tribunale di Potenza in ordine alla domanda riconvenzionale, davanti al quale vanno rimesse le parti. Non vi è provvedimento sulle spese, trattandosi di regolamento sollevato d'ufficio dal giudice (v. Cass. n. 21737/2004).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al nr. R.G. 14634/2021, sollevato dalla Corte d'Appello di Potenza con ordinanza n. R.G. 100/21 dell'11/05/2021, nel procedimento vertente tra: RINA VINCENZO, da una parte, e CAPUTO PAOLO, dall'altra; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. CORRADO MISTRI, che chiede che la Corte di Cassazione, ai sensi degli artt. 44, 45 e 47 c.p.c., voglia dichiarare la competenza del Tribunale di Potenza alla trattazione del procedimento avente ad oggetto la domanda riconvenzionale, poi separata, proposta da Paolo Caputo nel giudizio indicato in epigrafe, con conseguente fissazione del termine di riassunzione del giudizio davanti a tale indicato ufficio giudiziario.

PREMESSO CHE La Corte d'appello di Potenza, con ordinanza depositata 1'11 maggio 2021, ha sollevato conflitto di competenza ai sensi dell'art. 45 c.p.c., in relazione alla domanda riconvenzionale (di risoluzione del contratto di assistenza e rappresentanza e di conseguente condanna dell'attore al risarcimento del danno) fatta valere da Paolo Caputo. Caputo era stato convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Potenza dall'avvocato Vincenzo Rina, che - con ricorso ex artt. 702-bis c.p.c. e 14 d.lgs. 150/2011 - ne aveva chiesto la condanna al pagamento di euro 8.321 per averlo difeso in una serie di processi civili.

L'adito Tribunale di Potenza, con ordinanza del 5 febbraio 2021, si era dichiarato incompetente "in favore della Corte d'appello di Potenza" sia per la domanda principale che per quella riconvenzionale. La Corte d'appello, davanti alla quale Rina ha riassunto la causa, ha separato la domanda principale (rispetto alla quale si è dichiarata competente) da quella riconvenzionale, ha disposto la sospensione del processo innanzi a sé ai sensi dell'art. 295 c.p.c. e ha appunto richiesto d'ufficio il regolamento di competenza. CONSIDERATO CHE La Corte d'appello di Potenza si è ritenuta incompetente rispetto alla domanda riconvenzionale proposta da Paolo Caputo, richiamando i principi espressi dalle sezioni unite di questa Corte con la pronuncia n. 4485/2018.

Questa Corte ha infatti affermato che "la corte d'appello, essendo di norma giudice competente in secondo grado, non può in alcun modo Ric. 2021 n. 14634 sez. M2 - ud. 26-11-2021 -2- considerarsi competente sulla riconvenzionale (introdotta con domanda di primo grado) e, dunque, non si può ipotizzare che, qualora la riconvenzionale si presti a un'istruzione sommaria, quella corte possa trattarla; non resta che ipotizzare sempre la necessaria separazione della riconvenzionale e la rimessione al giudice competente in primo grado, con le conseguenti decisioni ex art. 295 c.p.c. sulla sorte del giudizio ex art. 14 ove la riconvenzionale abbia efficacia pregiudicante".

Il regolamento va pertanto accolto e va dichiarata la competenza del Tribunale di Potenza in ordine alla domanda riconvenzionale, davanti al quale vanno rimesse le parti. Non vi è provvedimento sulle spese, trattandosi di regolamento sollevato d'ufficio dal giudice (v. Cass. n. 21737/2004).

P.Q.M.

La Corte dichiara la competenza del Tribunale di Potenza in ordine alla domanda riconvenzionale proposta da Paolo Caputo e, in relazione a tale domanda, rimette le parti davanti al medesimo Tribunale nei termini di legge. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda s