Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of substantive grounds and procedural defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible without examining the merits of the claims. The appellant argued violations of contract law articles regarding interpretation and good faith, while the respondent offered no defense. The court rejected these arguments as the lower court's interpretation was plausible and the alleged lack of motivation was not substantiated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1362, 1337, 1326, 1371, 1375, 1385 c.c.; Art. 115, 116, 132 c.p.c.; The Supreme Court declares a cassation appeal inadmissible when the grounds alleged do not constitute a violation of law or a defect in reasoning that warrants review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 7213-2021 proposto da: DI MARZIO ANNA MARIA, domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato MAURO CALORE; - ricorrente - contro DI PROPERZIO COSTRUZIONI IMMOBILIARI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore; - intimata - avverso la sentenza n. 1217/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 16/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE Anna Maria Di Marzio ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello dell'Aquila 16 settembre 2020, n. 1217, che ha respinto l'appello della ricorrente (in primo grado il Tribunale di Pescara aveva dichiarato inammissibile la domanda proposta da Di Marzio, promissaria acquirente, volta ad ottenere il doppio della caparra versata). L'intimata Di Properzio Costruzioni Immobiliari s.r.l. non ha proposto difese. La ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in due motivi, che denunciano il primo "violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1337, 1326, 1371, 1375 e 1385 c.c." e il secondo "violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c. (errore di fatto e difetto di motivazione)".
I due motivi sono inammissibili. Il primo motivo contesta l'interpretazione della proposta e del contratto preliminare di vendita da parte del giudice di merito, cui tale interpretazione spettava, e che, in quanto motivata e plausibile, è incensurabile da parte di questa Corte di legittimità (v. al riguardo, ex multis, Cass. 28319/2017). Il secondo motivo - che contraddittoriamente nella rubrica denuncia la violazione e falsa applicazione di norme di diritto richiamando i parametri di cui ai numeri 4 e 5 dell'art. 360 c.p.c. - si sostanzia in una denuncia di apparenza della motivazione, vizio non ravvisabile nella argomentata pronuncia impugnata.
II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Non vi è provvedimento sulle spese, non essendosi l'intimata difesa nel presente giudizio. Ric. 2021 n. 07213 sez. M2 - ud. 26-11-2021 -2- Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione