Italian court dismisses appeal regarding usufruct termination due to lack of proven abuse of rights.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the claim to terminate a usufruct and award damages. The appellant argued that the usufructuary abused their rights by deteriorating the property, but the court found no evidence of severe damage or a causal link between the apartment's state and extraordinary repairs. Consequently, the court ruled that the abuse of rights was not established and the appeal lacked merit.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1015 c.c.; Art. 516 c.c.: The court established that termination of usufruct for abuse of rights requires proof of severe deterioration or alienation, distinguishing it from minor neglect which only warrants preventive measures.
Parole chiave
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e Ccc ,19 ORDINANZA sul ricorso 4946-2021 proposto da: FRANCO VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CESI, 21, presso lo studio dell'avvocato ANTONELLO PIERRO, rappresentato e difeso dall'avvocato ARIANNA ROSARIA RALLO; - ricorrente - contro SUTERA VINCENZO; - intimato - avverso la sentenza n. 1825/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata 1'11/12/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS. tub' PREMESSO CHE Vincenzo Franco ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo 11 dicembre 2020, n. 1825, che, in parziale riforma della pronuncia di primo grado del Tribunale di Marsala, ha rigettato le domande del ricorrente di cessazione in capo a Vincenzo Sutera del diritto di usufrutto ex art. 1015 c.c. e di risarcimento del danno.
Il Tribunale di Marsala, rigettata la domanda riconvenzionale di Vincenzo Sutera di accertamento della natura simulata della compravendita intercorsa con il ricorrente, aveva accolto la domanda di quest'ultimo, dichiarando cessato il diritto di usufrutto e condannando Sutera al risarcimento del danno, quantificato in euro 9.600. L'intimato Vincenzo Sutera non ha proposto difese. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in tre motivi. A) Il primo e il secondo motivo sono tra loro strettamente connessi e vanno pertanto congiuntamente esaminati.
1) Il primo motivo denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 1015 c.c.: la Corte d'appello ha erroneamente ritenuto che non vi fossero nel caso in esame i presupposti oggettivi e soggettivi necessari e sufficienti per configurare un abuso del diritto da parte dell'usufruttuario, con le conseguenze sanzionatorie ivi previste; nel caso di specie l'usufruttuario ha infatti peggiorato ovvero ridotto in cattivo stato il bene, il quale ha perso inevitabilmente valore con la conseguenza che al termine dell'usufrutto il ricorrente si vedrà restituire il bene inutilizzabile o gravemente danneggiato.
2) Il secondo motivo contesta violazione o falsa applicazione degli artt. 1015, 1005 e 1004 c.c.: la Corte d'appello ha erroneamente ritenuto l'usufruttuario non Ric. 2021 n. 04946 sez. M2 - ud. 26-11-2021 -2- responsabile della situazione precaria in cui versa l'immobile, pur non avendo lo stesso provato che tale situazione fosse già presente al momento della costituzione del diritto di usufrutto ovvero che le riparazioni straordinarie non siano dipese dall'omessa manutenzione ordinaria. I motivi sono inammissibili. La Corte d'appello ha fatto applicazione dei precedenti di questa Corte secondo i quali "l'art. 1015 c.c., conforme all'art. 516 c.c. 1865, prevede tre distinte ipotesi in presenza delle quali l'usufruttuario può essere dichiarato decaduto dall'usufrutto; tali ipotesi ricorrono quando l'usufruttuario alieni i beni o li deteriori o li lasci andare in perimento per mancanza di ordinarie riparazioni; la decadenza, peraltro, non può riguardare che i casi più gravi, in quanto, per gli abusi di minore gravità, la legge stessa prevede, nel secondo comma dell'art. 1015, rimedi meno rigorosi, di carattere non repressivo e sanzionatorio, ma semplicemente cautelari a tutela preventiva del diritto del nudo proprietario" (così Cass. 1878/1971, v. anche Cass.699/1976).
La Corte d'appello ha stabilito, con accertamento in fatto insindacabile da parte di questa Corte di legittimità, che la necessità dell'esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria risultava ragionevole per la manutenzione dell'immobile e che non è stato dimostrato l'effettivo rapporto di causa-effetto tra le condizioni riscontrate all'interno dell'appartamento e la necessità di eseguire interventi di riparazione straordinaria e che, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio, non risultava alcuna grave compromissione alla stabilità dell'immobile o all'agibilità dello stesso, trovandosi l'immobile in uno stato di media trascuratezza.
Ric. 2021 n. 04946 sez. M2 - ud. 26-11-2021 -3- B) Il terzo motivo fa valere nullità della sentenza per "motivazione meramente apparente e comunque al disotto del c.d. minimo costituzionale": la Corte d'appello ha escluso il risarcimento del danno in favore del ricorrente, erroneamente ritenendo che l'accoglimento del primo motivo di gravame escludesse la necessità di scrutinare il secondo motivo, appunto inerente alla condanna di Sutera a risarcire il danno. Il motivo è inammissibile, in quanto il rigetto della domanda di condanna di Sutera al risarcimento del danno trova il suo fondamento negli argomenti che hanno portato la Corte d'appello ad accogliere il primo motivo di gravame.
La Corte d'appello, nell'escludere la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1015 c.c., ha infatti affermato la mancanza di prova del rapporto di causa-effetto tra le condizioni dell'appartamento (condizioni comunque qualificate di media trascuratezza) e la necessità di eseguire interventi straordinari di riparazione, così escludendo la sussistenza dei presupposti per la condanna a un risarcimento del danno. II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Non vi è provvedimento sulle spese, non essendosi l'intimato difeso nel presente giudizio.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sussistono, ex art. 13, comma 1 -quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da Ric. 2021 n. 04946 sez. M2 - ud. 26-11-2021 -4- parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella