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Ordinanza — n. 7030/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court allows lawyers' fees claim by ordering equal split when distinct invoices prove separate work.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7030/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed a lower court order that split lawyers' fees equally between two attorneys. The lower court incorrectly assumed joint work required a 50/50 split despite the lawyers submitting separate, distinct invoices detailing their individual contributions. The Court ruled that distinct billing proves separate performance, thereby preserving each lawyer's right to their full fee without mandatory division.

Regesto Legislator

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Art. 7 comma 1 del d.m. 127/2004; Art. 6 della legge 794/1942: When multiple lawyers are engaged, each is entitled to full fees unless distinct invoices fail to show separate performance, in which case a split is required.

Parole chiave

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lawyer fees allocation distinct invoices requirement joint defense representation separate billing practice Cassazione ordinanza indennizzo pecuniario violazione dei doveri professionali indennità di patrocinio

Disposizioni normative citate

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Art. 7 comma 1 del d.m. 127/2004
L'art. 7, comma 1 del d.m.
Art. 6 della legge 794/1942

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
n. 19255/2018
Né vale il richiamo operato dal Tribunale ai precedenti di questa Corte n. 19255/2018 e n.
n. 29822/2019
19255/2018 e n. 29822/2019.
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Testo completo

CA . CSr7; ORDINANZA sul ricorso 4919-2021 proposto da: CIUFFETELLI AMEDEO, PETTINICCHIO LUCA MARIA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA SISTINA 121, presso lo studio dell'avvocato MARCELLO BONOTTO, rappresentati e difesi dall'avvocato MASSIMO CAIW5I; - ricorrenti - contro ANGELINI MARCO, ANGELINI ROBERTO; - intimati - avverso l'ordinanza n. R.G. 1074/2017 del TRIBUNALE di L'AQUILA, depositata 1'08/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

PREMESSO CHE Luca Maria Pettinicchio e Amedeo Ciuffetelli ricorrono avverso l'ordinanza del Tribunale dell'Aquila 8 luglio 2020, n. 1074, che ha parzialmente accolto la loro domanda e ha condannato in solido Marco e Roberto Angelini al pagamento di euro 33.204,17 in favore dell'avvocato Ciuffetelli e di euro 33.595,64 in favore dell'avvocato Pettinicchio per l'attività professionale da questi svolta. Gli intimati Marco e Roberto Angelini non hanno proposto difese. I ricorrenti hanno depositato memoria. CONSIDERATO CHE Il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 7, comma 1, del d.m. n. 127/2004 e 6 della legge n. 794/1942: il Tribunale, nell'accogliere parzialmente la domanda dei ricorrenti di pagamento dei loro compensi in relazione all'attività difensiva svolta in un processo di condanna al risarcimento dei danni, ha illegittimamente negato il diritto di ciascun difensore di percepire l'intero compenso per l'attività prestata, liquidando il compenso spettante ad uno solo e poi procedendo a dividerlo per due.

Il ricorso è manifestamente fondato. L'art. 7, comma 1 del d.m. 127/2004 prevede, con disposizione analoga a quella di cui all'art. 6 della legge 794/1992, che nel caso in cui "incaricati della difesa siano più avvocati, ciascuno ha diritto nei confronti del cliente agli onorari per l'opera prestata, ma nella liquidazione del soccombente sono computati gli onorari di un solo avvocato". L'affermazione del Tribunale secondo cui, avendo i difensori "entrambi svolto le medesime attività di cui si domanda il pagamento, non sussiste il diritto di ciascun difensore all'intero compenso [..], dovendosi ritenere che i due Ric. 2021 n. 04919 sez.

M2 - ud. 26-11-2021 -2- legali abbiano collaborato in ogni attività sicché il complessivo e unitario compenso debba essere tra costoro paritariamente ripartito", è pertanto erronea. Né vale il richiamo operato dal Tribunale ai precedenti di questa Corte n. 19255/2018 e n. 29822/2019. In tali precedenti si è unicamente precisato che il diritto di ciascun difensore rimane escluso solo ove, "essendo stato richiesto il pagamento di una solo parcella e non essendo state in essa indicate separatamente le prestazioni di ciascuno degli avvocati, risulta in modo non equivoco una reciproca sostituzione nelle singole prestazioni", così che, "per potersi configurare una limitazione del diritto al compenso in capo a ciascun singolo procuratore, si deve dimostrare che lo stesso ha svolto solo in parte l'attività professionale per la quale chiede di essere ricompensato".

Nel caso in esame, invece, i due difensori (v. p. 9 del ricorso) hanno presentato due parcelle distinte, precisando le attività da ricollegarsi alla prestazione del singolo professionista (come ha riconosciuto il Tribunale indicando le attività svolte dal solo avvocato Ciuffetelli, v. p. 13 del provvedimento impugnato), così che la conclusione del Tribunale di ripartizione tra i due difensori del compenso è stata erronea. Il provvedimento impugnato deve pertanto essere cassato e la causa deve essere rinviata al Tribunale dell'Aquila, che provvederà alla determinazione del compenso spettante ai ricorrenti rispettando i principi sopra ricordati; il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e rimette la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, al Tribunale dell'Aquila, in diversa composizione. Ric. 2021 n. 04919 sez. M2 - ud. 26-11-2021 -3- Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, il 26