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Ordinanza — n. 7029/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to procedural defects and temporal inapplicability of new statutory grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7029/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the appellant's claims regarding notification delays and insufficient reasoning. The court held that the appellant failed to prove the existence of the defendant's actual business premises, relying instead on a rebuttable presumption of coincidence between legal and actual seats. Furthermore, the court ruled that the appellant's argument concerning insufficient motivation was inapplicable because the relevant statutory provision had not yet entered into force at the time of the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 145 c.p.c.; Art. 360 c.p.c. n. 5; Art. 111 Cost.; The burden of proof lies with the notifying party to demonstrate the actual seat of the defendant, and the ground for cassation regarding insufficient motivation applies only to judgments rendered after the specific legislative reform entered into force.

Parole chiave

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burden of proof notification actual seat business premises rebuttable presumption legal seat temporal application statute insufficient motivation cassation danneggiamento d'impianti elettrici monopolio sulle installazioni elettriche notifica tardiva dei difetti

Disposizioni normative citate

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Art. 145 c.p.c.
Il ricorso è articolato in due motivi, che contestano il primo violazione o falsa applicazione dell'art. 145 c.p.c. e il secondo (indicato come terzo) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia.
Art. 360 c.p.c. n. 5
5 dell'art. 360 c.p.c., che oggi prevede quale motivo di ricorso per cassazione l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, mentre il controllo sulla motivazione da parte di questa Corte è limitato alla verifica della sussistenza di una motivazione nel senso indicato dall'art.
Art. 111 Cost.
360 c.p.c., che oggi prevede quale motivo di ricorso per cassazione l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, mentre il controllo sulla motivazione da parte di questa Corte è limitato alla verifica della sussistenza di una motivazione nel senso indicato dall'art. 111 della Costituzione (cfr.
d.P.R. n. 115/2002, Art. 13, comma 1-quater
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
art. 145 c.p
Il ricorso è articolato in due motivi, che contestano il primo violazione o falsa applicazione dell'art. 145 c.p.c.
art. 360 c.p
5 dell'art. 360 c.p.c., che oggi prevede quale motivo di ricorso per cassazione l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, mentre il controllo sulla motivazione da parte di questa Corte è limitato alla verifica della sussistenza di una motivazione nel senso indicato dall'art.
art. 111 della Costituzione
360 c.p.c., che oggi prevede quale motivo di ricorso per cassazione l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, mentre il controllo sulla motivazione da parte di questa Corte è limitato alla verifica della sussistenza di una motivazione nel senso indicato dall'art. 111 della Costituzione (cfr.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 16116/2019
Cass., sez. un., n. 8038/2018
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 4603-2021. proposto da: TECNOIMPIANTI SNC, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato SILVIO SALVATORE MICELI; - ricorrenti - contro IVIESSE SRL IN LIQUIDAZIONE; - intimata - avverso la sentenza n. 1751/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 27/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

CHIARA BESSO MARCHEIS. PREMESSO CHE La società Tecnoimpianti s.n.c. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo 27 novembre 2020, n. 1751, che ha accolto il gravame della società Iviesse s.r.l. e ha rigettato la domanda da essa fatta valere di pagamento di somme derivanti dall'esecuzione di un contratto di installazione e manutenzione di impianti elettrici. L'appellante aveva preliminarmente eccepito la nullità della notificazione dell'atto di citazione di primo grado che aveva provocato il ritardo della propria costituzione, avvenuta quando erano già scattate le preclusioni istruttorie.

La Corte d'appello ha ritenuto fondata l'eccezione e ha rimesso in termini l'appellante rispetto alle prove. L'intimata società Iviesse s.r.l. in liquidazione non ha proposto difese. CONSIDERATO CHE I. Il ricorso è articolato in due motivi, che contestano il primo violazione o falsa applicazione dell'art. 145 c.p.c. e il secondo (indicato come terzo) omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Il primo motivo è inammissibile. La ricorrente si limita a contestare che controparte non avrebbe provato l'esistenza di due sedi, non considerando che era suo onere - quale parte notificante l'atto introduttivo del giudizio - provare di avere notificato l'atto presso la sede effettiva di controparte, prova che ad avviso del giudice d'appello non è stata data (v. p. 5 della sentenza impugnata).

La Corte d'appello ha comunque precisato che era incontroverso, oltre che documentalmente provato dalla certificazione del registro delle imprese, che controparte aveva sede legale in località diversa da quella ove Ric. 2021 n. 04603 sez. M2 - ud. 26-11-2021 -2- venne eseguita la notificazione e secondo la giurisprudenza di questa Corte vi è presunzione furís tantum di coincidenza della sede effettiva con la sede legale e la presunzione è superabile solo attraverso "prove univoche che dimostrino che il centro direzionale dell'attività dell'impresa è altrove e che la sede legale ha carattere solo formale o fittizio, rilevando a tal fine la mancanza di una concreta struttura operativa presso la sede legale, sicché debba riconoscersi che detta sede sia solo un mero recapito" (così Cass. n. 16116/2019).

Il secondo motivo è inammissibile. Si invoca un parametro (l'omessa, insufficiente e contradditoria motivazione) non applicabile ratione temporis alla fattispecie, essendo la sentenza impugnata stata pubblicata in data successiva alla entrata in vigore della nuova formulazione del n. 5 dell'art. 360 c.p.c., che oggi prevede quale motivo di ricorso per cassazione l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio, mentre il controllo sulla motivazione da parte di questa Corte è limitato alla verifica della sussistenza di una motivazione nel senso indicato dall'art. 111 della Costituzione (cfr.

Cass., sez. un., n. 8038 2018). II. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Non vi è pronuncia sulle spese, non essendosi l'intimata difesa nel presente giudizio. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ric. 2021 n. 04603 sez. M2 - ud. 26-11-2021 -3- Sussistono, ex art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta/seconda sezione civile, i