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Ordinanza — n. 7023/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal against civil court costs order where third-party defendants were improperly joined without causal link to main dispute.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7023/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal filed by the Rosselli brothers against a lower court order requiring them to pay litigation costs for third-party defendants. The Ministry of Defense had joined various entities, including the Provincial Council of Brindisi and landowners, into the lawsuit regarding an arson incident that damaged their property. The appellate court incorrectly ordered the plaintiffs to reimburse costs for these third parties despite the Ministry being the sole party found liable for the damages. The Supreme Court ruled that the principle of causation requires a concrete link between the main dispute and the additional proceedings; since the third parties were joined arbitrarily and lacked relevance to the core issue, the lower court's expansion of cost liability was legally flawed.

Regesto Legislator

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Art. 70 c.p.c.; Art. 97 c.p.c.: The principle of causation limits cost liability to parties with a concrete connection to the main dispute, excluding third parties joined arbitrarily or without relevance to the primary cause of action.

Parole chiave

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causazione spese chiamata in causa socombenza responsabilità accessoria giudizio di appello rifusione spese connessione processuale danni da incendio

Disposizioni normative citate

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Art. 70 c.p.c.
Art. 97 c.p.c.
art. 2051 c.c
455/2014, accoglieva la domanda di risarcimento dei danni ex art. 2051 c.c.
art. 696 c.p
art. 380-bis cod. proc. civ
Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 13719-2020 proposto da: ROSSELLI VINCENZO, ROSSELLI ANTONIO, domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato DONATO MUSA; - ricorrenti - contro MINISTERO DELLA DIFESA 80425650589, RETE FERROVIARIA ITALIANA SPA 01585570581, RUGGIERO PRETE ANTONIA, PRETE ANTONIO, SARDELLI DONATO, PROVINCIA DI BRINDISI , SARDELLI GIUSEPPE, SARDELLI VITA MARIA CONCETTA, SARDELLI MARIA CONCETTA CARMELA; - intimati - avverso la sentenza n. 2689/2019 del TRIBUNALE di LECCE, depositata in data 09/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 21/09/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

MARILENA GORGONI. Rilevato che: Antonio e Vincenzo Rosselli ricorrono per la cassazione della sentenza n. 2689/2019 del Tribunale di Lecce, pubblicata il 9 settembre 2019, formulando un solo motivo di ricorso, illustrato con memoria. Nessuna attività difensiva risulta svolta in questa sede dagli intimate. A tal fine i ricorrenti rappresentano quanto segue: - assumendo di avere subito ingenti danni alla loro proprietà, cagionati da un incendio propagatosi dall'interno della ex base USAF, depositavano due ricorsi per accertamento tecnico preventivo; - il Ministero della Difesa si difendeva, sostenendo che l'incendio non era scoppiato all'interno dell'area di sua proprietà e otteneva di chiamare in causa le Ferrovie dello Stato, la Provincia di Brindisi, la Regione Puglia e i proprietari dei fondi limitrofi; - la Ctu accertava che l'incendio si era sviluppato nella zona di pertinenza delle Ferrovie dello Stato, poi si era propagato all'interno della ex base Usaf e da qui aveva raggiunto i terreni circostanti degli attori, cagionando a quello di Antonio Rosselli, danni per euro 4.757,60 e a quello di Vincenzo Rosselli danni ammontanti ad euro 2712,60; - nelle more il Ministero aveva eccepito l'incompetenza per territorio che veniva accolta dal Tribunale di Brindisi;

Ric. 2020 n. 13719 sez. M3 - ud. 21-09-2021 -2- - riassunto il giudizio dinanzi al Giudice di Pace di Brindisi, indicato come quello competente, questi, con sentenza n. 455/2014, accoglieva la domanda di risarcimento dei danni ex art. 2051 c.c. dei germani Rosselli nei confronti del Ministero della Difesa, il quale aveva ottenuto di chiamare in causa Rete Ferroviaria SPA, e veniva condannato in solito con quest'ultima a corrispondere a titolo risarcitorio a beneficio di Antonio Rosselli l'importo di euro 4757,60 e a favore di Vincenzo Rosselli quello di euro 2712,60; - nei confronti della Provincia di Brindisi, dei proprietari delle aree comprese tra la rete ferroviaria e la ex base Usaf, chiamati in giudizio dal Ministero convenuto, non veniva ravvisata alcuna responsabilità; - il Ministero della Difesa impugnava la suddetta decisione dinanzi al Tribunale di Lecce, chiedendo di essere tenuto indenne da qualsiasi responsabilità per i danni cagionati dall'incendio, indicando come responsabili esclusivi degli stessi i terzi chiamati in causa, in subordine, chiedeva l'accertamento della responsabilità solidale anche a carico di tutti i chiamati; - Antonio e Vincenzo Rosselli impugnavano, in via incidentale, la decisione del Giudice di Pace di Lecce in merito alla liquidazione delle spese di lite sia relativamente al procedimento ex art. 696 c.p.c. che al giudizio di primo grado; - Rete Ferroviaria Italia chiedeva la conferma della sentenza impugnata. - Ruggiero, Antonia e Antonio Prete e Donato Sardelli, proprietari di terreni limitrofi a quello degli odierni ricorrenti, chiedevano che l'appello nei loro confronti fosse dichiarato inammissibile o rigettato con condanna del Ministero al pagamento delle spese processuali;

Ric. 2020 n. 13719 sez. M3 - ud. 21-09-2021 -3- - il contraddittorio veniva integrato nei confronti della Provincia, la quale rilevava che nei suoi confronti non era stata avanzata alcuna domanda. Il Tribunale di Lecce, con la sentenza oggetto dell'odierno ricorso, dichiarata la contumacia di Giuseppe Sardelli, di Vita Maria Concetta Sardelli e di Maria Concetta Carmela Sardelli, rigettava l'appello principale del Ministero della Difesa e l'appello incidentale di Vincenzo ed Antonio Rosselli; e regolava le spese di lite come segue: condannava «il Ministero della Difesa in solido con Rosselli Antonio e Rosselli Vincenzo al pagamento in favore di Sardelli Donato, Ruggiero Preite Antonia e Preite AntOnio in solido, nonchè di Rete Ferroviaria Italiana SPA delle spese di lite del presente grado di giudizio (...)»; condannava «il Ministero della Difesa al pagamento in favore della Provincia di Brindisi delle spese sostenute per la costituzione nel presente giudizio (...)»; dichiarava «integralmente compensate tra le altre parti le spese del grado».

Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., il relatore designato ha redatto proposta che è stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. Considerato che: 1.Con l'unico motivo di ricorso i ricorrenti censurano la sentenza del Tribunale di Lecce per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., avendoli condannati, solo perché soccombenti nell'appello incidentale avverso la decisione del Giudice di Pace di Lecce sul capo accessorio della liquidazione delle spese, al pagamento delle spese processuali a favore dei terzi chiamati dal Ministero della difesa, in solido con quest'ultimo.

Ric. 2020 n. 13719 sez. M3 - ud. 21-09-2021 -4- La tesi dei ricorrenti è che correttamente la sentenza di primo grado, avendo ritenuto fondata la loro domanda risarcitoria, aveva condannato il Ministero della Difesa e Rete Ferroviaria Italiana, giudicati i responsabili, in solido al risarcimento dei danni ed al pagamento delle spese di lite e di Ctu nei loro confronti ed il solo Ministero della Difesa alla refusione delle spese di lite in favore degli altri terzi chiamati in causa, in applicazione del principio di causazione. Con l'appello il Ministero aveva chiesto, in via principale, di essere tenuto indenne da ogni responsabilità per l'incendio, la cui responsabilità avrebbe dovuto, secondo la sua prospettazione, essere imputata a Rete Ferroviaria Italiana, ad Antonio Preite, ad Antonia Ruggero Preite, a Giuseppe Sardelli, a Vita Maria Concetta Sardelli ed a Donato Sardelli, e, in via subordinata, aveva domandato di ritenere i terzi chiamati corresponsabili in solido.

La sentenza impugnata non ha accolto le richieste del Ministero, ritenendo inesistente la chiamata in causa nei confronti di Donato Sardelli, di Antonia Pred Ruggiero e Antonio Preite, stante la nullità della notifica del ricorso nei loro confronti e il difetto di un'espressa statuizione della sentenza di primo grado sulla domanda formulata dal Ministero nei confronti dei terzi, e confermando la sentenza di primo grado sebbene con integrazione della motivazione. Avrebbe, però erroneamente condannato gli odierni ricorrenti (solo perché avevano proposto appello incidentale esclusivamente nei confronti del Ministero - e non anche dei terzi chiamati - per lamentare la quantificazione delle spese di lite del giudizio di atp svoltosi dinanzi al Tribunale di Brindisi e del giudiio di primo grado svoltosi dinanzi al Giudice di Pace) a rifondere, in solido con il Ministero, le spese di lite del giudizio di appello nei Ric. 2020 n. 13719 sez.

M3 - ud. 21-09-2021 -5- confronti dei terzi chiamati. In più, rilevano i ricorrenti, che nessuna domanda nei loro confronti quanto alla refusione delle spese di lite era stata formulata da Donato Sardelli, da Antonia Preite Ruggiero, da Antonio Preite, i quali avevano chiesto la condanna del Ministero al pagamento delle spese legali. In sostanza, non avendo spiegato alcuna domanda nei confronti dei terzi chiamati, non essendo risultati soccombenti nei loro confronti, non essendo stati destinatari di alcuna domanda da parte dei terzi chiamati, i ricorrenti deducono che non avrebbero dovuto subire alcuna condanna alla refusione delle spese di lite sostenute dai terzi chiamati per difendersi nel giudizio d'appello.

Il motivo è fondato. La decisione impugnata non è in sintonia con l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, cui si intende dare seguito, che valorizza il principio di causazione e quello di soccombenza, ai fini del corretto riparto delle spese di lite, affermando che il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda; il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa (Cass. n. 18710 dell'01/07/2021;

Cass. n. 31889 del 06/12/2019 e negli stessi termini Cass. n. 23948 del 25/09/2019). Effettivamente, la condanna di chi instaura il processo creando con la prima in jus vocatio il rapporto principale, sul Ric. 2020 n. 13719 sez. M3 - ud. 21-09-2021 -6- quale poi si innestano rapporti processuali ulteriori, discende dal principio di causazione: il processo viene attivato , dall'attore, appunto, del rapporto processuale da cui sono derivati i rapporti ulteriori. E la causazione è un principio non del tutto coincidente con quello di soccombenza: pertanto, chi ha promosso il rapporto principale viene condannato a rifondere le spese anche alle parti del processo rispetto alle quali non ha rapporto, ergo non ha soccombenza.

Instaurando il giudizio, l'attore principale processualmente causa le iniziative difensive adottate dalla controparte del suo rapporto, incluse logicamente pure le espansioni del giudizio provocate dalle chiamate in causa. Il principio della causazione da sempre ha affiancato quello della soccombenza come criterio per individuare chi deve rifondere le spese; tuttavia è stato, parimenti, sempre temperato dalla valutazione della sussistenza o meno di causazione concreta nella complessiva regiudicanda. Nel caso, infatti, in cui la difesa attuata dal convenuto sotto forma di chiamata in causa risulti eccentrica rispetto all'oggetto della controversia o comunque manifestamente priva di fondatezza, la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha negato l'espansione della responsabilità, ai fini della rifusione delle spese, del soggetto che ha attivato il rapporto principale, preservando in tale ipotesi autonomia al rapporto instauratosi tra convenuto/chiamante e terzo chiamato per non essere realmente accessorio quest'ultimo rapporto a quello che ha originariamente acceso il processo, essendo stato invece posto in essere mediante un impulso processuale radicalmente privo di pertinenza/fondatezza, id est arbitrario.

Il che elide qualunque connessione, anche indiretta, tra la causazione del rapporto principale e la causazione del rapporto ulteriore, solo Ric. 2020 n. 13719 sez. M3 - ud. 21-09-2021 -7- apparentemente accessorio, che non è in realtà riconducibile alla difesa del convenuto rispetto all'iniziativa principale, fuoriuscendo dunque dal paradigma della causazione, il quale non può pertanto supplire con i suoi effetti all'assenza di una relazione di soccombenza. Nel caso in esame, invero, il Tribunale di Lecce ha dimostrato di non essersi affatto attenuto ai suddetti principi, condannando gli odierni ricorrenti al pagamento delle spese di lite nei confronti dei terzi chiamati in giudizio dal Ministero convenuto, pur essendo risultato soccombente nei loro confronti solo il Ministero. 2.11 ricorso va, dunque, accolto.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, decidendo nel merito, la Corte cassa la statuizione con cui il Tribunale ha condannato gli odierni ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di appello nei confronti dei terzi chiamati in giudizio dal Ministero della difesa. 3.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. PQM La Corte accoglie il ricorso e, decidendo nel merito, dispone la cassazione della statuizione della sentenza di appello di condanna degli odierni ricorrenti al pagamento delle spese di lite nei confronti dei terzi chiamati in giudizio dal Ministero della Difesa che viene condannato a rimborsare gli odierni ricorrenti delle spese del presente giudizio che liquida in euro 3.500,00, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ric. 2020