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Ordinanza — n. 7021/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal, ruling habitual professional activity is a factual issue not proven by low income alone.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7021/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the INPS's appeal inadmissible, upholding the lower court's decision that the appellant's professional activity was not habitual. The INPS argued that low income proved occasional work, but the court found the habitual nature of the activity a factual question requiring specific evidence beyond mere income figures. Consequently, the court ruled that the appellant's arguments regarding the burden of proof were invalid and dismissed the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 2, commi 26-31, legge n. 335/1995; Art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003: The obligation to join the separate management for a professional registered on a roll but not a national fund depends on habitual exercise of the profession, where low income alone cannot prove occasional activity if the work is factually habitual.

Parole chiave

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separate management habitual activity professional registration income threshold burden of proof fact finding social security contributions contributi previdenziali

Disposizioni normative citate

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Art. 2, commi 26-31, della legge n. 335/1995
La Corte d'appello di Napoli ha respinto l'appello dell'INPS, confermando la pronuncia di primo grado che aveva annullato gli avvisi di addebito relativi ai contributi pretesi dall'Istituto sul presupposto dell'obbligo di iscrizione di Giuseppina Tammaro alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, 1.
Art. 18, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011, conv. con mod. dalla legge n. 111/2011
335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011, conv. con mod. dalla legge n. 111/2011, dell'art.
Art. 53, D.P.R. n. 917 del 1986, mod. dal d.lgs. n. 344 del 2003
111/2011, dell'art. 53, D.P.R. n. 917 del 1986, mod. dal d.lgs. n. 344 del 2003, degli artt.
Artt. 10,11 e 22, I. n. 576 del 1980
344 del 2003, degli artt. 10,11 e 22, I. n. 576 del 1980, dell'art.
Art. 44, comma 2, d.l. n. 269 del 2003, conv. con mod. dalla I. n. 326 del 2003
576 del 1980, dell'art. 44, comma 2, d.l. n. 269 del 2003, conv. con mod. dalla I. n. 326 del 2003, per avere i giudici di appello, in ipotesi di avvocato iscritto all'albo ma non alla Cassa Nazionale Forense, in periodi antecedenti alla I.
Art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.
in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. (v.
Art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art.
art. 380 bis c.p
La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 4419 del 2021
Cass. n. 12419 del 2021
Cass. n. 12358 del 2021
Cass., S.U. n. 5083 del 2014
Cass., S.U. n. 5083 del 2014).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 32427-2020 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI; - ricorrente- contro TAMMARO GIUSEPPINA, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difeso dall'avvocato ANGELO PICA; - Controricorrente- avverso la sentenza n. 2944/2020 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 12/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA PONTERIO. Rilevato che:

1. La Corte d'appello di Napoli ha respinto l'appello dell'INPS, confermando la pronuncia di primo grado che aveva annullato gli avvisi di addebito relativi ai contributi pretesi dall'Istituto sul presupposto dell'obbligo di iscrizione di Giuseppina Tammaro alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, 1. n. 335/1995, in relazione all'attività libero professionale svolta negli anni 2009, 2010 e 2011, quale avvocato iscritto all'Albo Forense ma non alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, in ragione del mancato conseguimento del reddito nella misura utile per l'insorgenza del relativo obbligo.

2. La Corte territoriale ha ritenuto non assolto, da parte dell'Istituto, l'onere di dimostrare che l'appellata negli anni in contestazione avesse esercitato in modo non occasionale (rectius, abitualmente) l'attività di avvocato e che, comunque, l'esiguità del reddito annuale prodotto, inferiore alla soglia dei 5.000,00 euro, costituisse indice di un'attività occasionale, con conseguente insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata.

3. Avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo; Giuseppina Tammaro ha resistito con controricorso.

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. Considerato che: Ric. 2020 n. 32427 sez. ML - ud. 23-11-2021 -2- 5. Con l'unico motivo di ricorso l'INPS ha dedotto violazione dell'art. 2, commi 26 -31, della legge n. 335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011, conv. con mod. dalla legge n. 111/2011, dell'art. 53, D.P.R. n. 917 del 1986, mod. dal d.lgs. n. 344 del 2003, degli artt. 10,11 e 22, I. n. 576 del 1980, dell'art. 44, comma 2, d.l. n. 269 del 2003, conv. con mod. dalla I. n. 326 del 2003, per avere i giudici di appello, in ipotesi di avvocato iscritto all'albo ma non alla Cassa Nazionale Forense, in periodi antecedenti alla I. n. 247/2012, dichiarato non sussistente l'obbligo di versamento di contribuzione alla gestione separata sul presupposto che, in difetto di superamento del limite di reddito (pari ad euro 5.000,00) indicato dall'art. 44, comma 2, d.l. n. 269 del 2003 cit., l'attività professionale svolta dovesse essere qualificata come occasionale, alla stregua di tale ultima disposizione.

6. Il motivo non può trovare accoglimento.

7. Questa Corte ha affermato che l'obbligatorietà dell'iscrizione alla Gestione separata da parte di un professionista iscritto ad albo o elenco è collegata all'esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di una professione che dia luogo ad un reddito non assoggettato a contribuzione da parte della cassa di riferimento; la produzione di un reddito superiore alla soglia di euro 5.000,00 costituisce invece il presupposto affinché anche un'attività di lavoro autonomo occasionale possa mettere capo all'iscrizione presso la medesima Gestione, restando invece normativamente irrilevante qualora ci si trovi in presenza di un'attività lavorativa svolta con i caratteri dell'abitualità (Cass. n. 4419 del 2021; n. 12419 del 2021; n. 12358 del 2021).

8. Dirimente, ai fini dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, deve considerarsi, secondo le sentenze richiamate, il modo in cui è svolta l'attività libero-professionale, se in forma abituale o meno; con la precisazione che nell'accertamento in fatto del requisito di abitualità possono rilevare "le presunzioni Ric. 2020 n. 32427 sez. ML - ud. 23-11-2021 -3- ricavabili, ad es., dall'iscrizione all'albo, dall'accensione della partita IVA o dall'organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività" oppure, in senso contrario, "la percezione da parte del libero professionista di un reddito annuo di importo inferiore ad euro 5.000,00", senza che nessuno di tali elementi possa di per sé imporsi all'interprete come univocamente significativo.

9. Nel caso in esame, la sentenza impugnata ha ritenuto non dimostrato, da parte dell'INPS onerato, il carattere abituale o non occasionale dell'attività professionale svolta.

10. Le censure articolate dall'INPS si rivelano inammissibili in quanto denunciano un errore di diritto, con specifico riferimento alle disposizioni che disciplinano l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, là dove l'accertamento della abitualità pone una questione di fatto, veicolabile nei ristretti limiti tracciati da questa S.C. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. (v. Cass., S.U. n. 5083 del 2014).

11. Per le ragioni esposte il ricorso dell'INPS va dichiarato inammissibile.

12. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

13. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l'Inps al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 1.500,00 a titolo di compensi professionali, in euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali nella misura forfetaria del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei Ric. 2020 n. 32427 sez. MI - ud. 23-11-2021 -4- presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nell'adunanza camerale del 23.11.20