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Ordinanza — n. 7018/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for attacking only one of multiple independent grounds in the lower court judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7018/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the INPS's appeal inadmissible because it challenged only one of three independent grounds used by the Court of Appeal to dismiss the case. The INPS argued that the appellate court incorrectly applied general social security laws instead of the specific law governing lawyers, but failed to explicitly cite this reasoning in its appeal petition. Consequently, the court ruled that the appeal lacked the necessary procedural foundation to reach the merits.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.; Art. 380 bis c.p.c.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it attacks only a single ratione decidendi of a final judgment when multiple independent grounds were used, as the appellate court's failure to devolve the issue precludes its examination.

Parole chiave

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inadmissibility appeal multiple rationes decidendi procedural preclusion social security law lawyers professional status contributi di previdenza professionale rendita d'invalidità della previdenza professionale deduzione delle spese professionali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
326/2003, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
Art. 2, commi 26-31, della legge n. 335/1995
Con l'unico motivo di ricorso l'INPS ha dedotto violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, commi 26 -31, della legge n.
Art. 18, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011, conv. con mod. nella legge n. 111/2011
335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011, conv. con mod. nella legge n. 111/2011, dell'art.
Art. 21, comma 8, della legge n. 247/2010
111/2011, dell'art. 21, comma 8, della legge n. 247/2010, dell'art.
Art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003, Ric. 2020 n. 23829 sez. ML - ud. 23-11-2021 -2- conv. con mod. nella I. n. 326/2003
247/2010, dell'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003, Ric. 2020 n. 23829 sez. ML - ud. 23-11-2021 -2- conv. con mod. nella I. n. 326/2003, in relazione all'art.
Art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art.
art. 380 bis c.p
La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass.n. 7499 del 2019
Cass.n. 7499 del 2019; n.
n. 11322 del 2003
7499 del 2019; n. 11322 del 2003), tuttavia, dal contenuto dell'atto di appello, come veicolato col ricorso per cassazione, non risulta che una, anche implicita, censura di detta ratio decidendi fosse inclusa nei motivi di appello, contenenti una esclusiva deduzione di violazione di leggi sostanziali.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 23829-2020 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato LELIO MARITATO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE, CARLA D'ALOISIO, ANTONINO SGROI; - ricorrente- contro CASELLA CONCETTA ANGELA; - intimata - avverso la sentenza n. 18/2020 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 14/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA PONTERIO. Rilevato che:

1. La Corte d'appello di Catania ha dichiarato inammissibile l'appello dell'INPS in quanto rivolto contro una sola delle rationes decidendi della sentenza impugnata (difetto di prova, di cui era onerato l'Istituto, sulla abitualità dell'esercizio dell'attività professionale di avvocato) e non contenente censure rispetto alle altre due autonome rationes decidendi, la prima secondo cui "il regime previdenziale previsto per l'esercizio della professione forense è disciplinato, per il periodo in contestazione, unicamente dalla I. n. 576/1980, norma di carattere speciale, da ritenersi prevalente sulla successiva disciplina concernente l'iscrizione alla gestione separata, la quale dunque non si applica al caso di specie"; la seconda per cui "in ogni caso, l'attività dell'avvocato produttiva di un reddito inferiore alle soglie reddituali previste dall'art. 22, I. n. 576/1980 ....non può mai integrare il requisito dell'abitualità previsto dall'art. 2, comma 26, I. 335/95".

2. Avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo. Angela Concetta Casella non ha svolto difese.

3. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. Considerato che:

4. Con l'unico motivo di ricorso l'INPS ha dedotto violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2, commi 26 -31, della legge n. 335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2, d.l. n. 98/2011, conv. con mod. nella legge n. 111/2011, dell'art. 21, comma 8, della legge n. 247/2010, dell'art. 44, comma 2, d.l. n. 269/2003, Ric. 2020 n. 23829 sez. ML - ud. 23-11-2021 -2- conv. con mod. nella I. n. 326/2003, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.

5. Ha censurato la declaratoria di inammissibilità dell'appello precisando di avere, col ricorso in appello, individuato come soggetti obbligati all'iscrizione alla gestione separata coloro che "svolgono attività che, pur prevedendo una iscrizione ad un albo, quindi anche ad una specifica Cassa o ente previdenziale, non siano tenuti al versamento dei contributi agli enti medesimi..."; che tale espressione era riferita all'ipotesi contemplata dall'art. 22 della I. n. 576/1980, da ritenersi assorbita in forza dell'applicazione generale dell'art. 2, comma 26, I. n. 335 del 1995.

6. Ha ribadito, nel merito, l'esistenza dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso l'INPS a carico del professionista avvocato che, pur esercitando la libera professione, non abbia obbligo di iscriversi alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense. Ha sostenuto che l'iscrizione della controparte all'Albo e l'apertura di una partita IVA costituissero indici presuntivi dell'esercizio abituale della professione.

7. L'INPS assume di avere, col ricorso in appello, censurato la ratio decidendi, di inapplicabilità alla fattispecie in esame della disciplina in materia di gestione separata, per la esistenza di una disciplina di settore di carattere speciale ed esclusivo (I. n. 576 del 1980), attraverso il riferimento alla legge n. 335 del 1995.

8. Si rileva, anzitutto, che nulla è dedotto, anche nel ricorso in esame, sull'avvenuta censura in appello della ratio decidendi, posta a fondamento della sentenza di primo grado, concernente il conseguimento di redditi al di sotto delle soglie reddituali.

9. Inoltre, quanto alla ratio decidendi che si assume censurata, se pure è vero che la Corte di cassazione non è vincolata dall'interpretazione degli atti processuali compiuta Ric. 2020 n. 23829 sez. ML - ud. 23-11-2021 -3- dai giudici di appello, ma ha il potere dovere di valutare direttamente tali atti, al fine di stabilire se rispetto alla questione, su cui si sarebbe formato il giudicato, la funzione giurisdizionale si sia esaurita per effetto della mancata devoluzione di detta questione nel giudizio di appello, con la conseguente preclusione di ogni esame della stessa (v. Cass.n. 7499 del 2019; n. 11322 del 2003), tuttavia, dal contenuto dell'atto di appello, come veicolato col ricorso per cassazione, non risulta che una, anche implicita, censura di detta ratio decidendi fosse inclusa nei motivi di appello, contenenti una esclusiva deduzione di violazione di leggi sostanziali. Né può darsi seguito alla pretesa dell'Istituto, secondo cui la deduzione di violazione delle citate leggi sostanziali includesse la censura di erronea statuizione di inammissibilità dell'appello.

10. Per tali ragioni, il ricorso risulta inammissibile.

11. Non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità poiché la controparte non ha svolto difese.

12. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della L. 24 dicembre 2012 n. 228.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nell'adunanza camerale del 23.11.2021 IL Pr sidente Dott.ssa Lucia sposito Ric