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Ordinanza — n. 7009/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax tribunal for violation of procedural time limits regarding preliminary ruling knowledge.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7009/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax authority's appeal against the Regional Tax Commission's decision to dismiss a VAT refund claim. The Regional Commission had incorrectly calculated the deadline for resuming proceedings after a preliminary ruling, starting it from the ruling's publication date rather than its legal knowledge date. The Court ruled that the appeal was valid because the resumption request was timely under the correct procedural interpretation, leading to the dismissal of the lower court's judgment.

Regesto Legislator

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Art. 360 n.4 c.p.c.; Art. 133 c.p.c.; Artt. 43, 45 d.lgs. n. 546/1992: The deadline for resuming proceedings after a suspension due to a preliminary ruling begins only upon the party's legal knowledge of the final provision, not its publication date.

Parole chiave

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VAT refund denial procedural time limits preliminary ruling knowledge tax tribunal appeal Cassation review sottrazione dell'iva rimborso dell'IVA detrazioni e rimborsi

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n.4 c.p.c.
Art. 133 c.p.c.
per violazione degli art. 133 c.p.c., artt.
Artt. 43, primo comma, e 45 d.lgs. n. 546/1992
133 c.p.c., artt. 43, primo comma, e 45 d.lgs. n. 546/1992; che, quanto all'unico motivo:
art. 133 c.p
per violazione degli art. 133 c.p.c., artt.

Giurisprudenza citata

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Cass., 19936/2017
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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31880-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - Contro TU'F 10 MODA SRL; - intimata - avverso la sentenza n. 1019/26/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA SEZIONE DISTACCATA di FOGGIA, depositata il 15/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Co:

MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Puglia — Foggia che ha confermato la pronuncia della CTP di Foggia, ove erano accolte le ragioni del contribuente avverso gli atti di diniego rimborso IVA per l'anno di imposta 2008; che il contribuente è rimasto intimato; CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad unico motivo di doglianza; che con l'unico motivo di doglianza si prospetta censura ex art. 360 n.4 c.p.c. per violazione degli art. 133 c.p.c., artt. 43, primo comma, e 45 d.lgs. n. 546/1992; che, quanto all'unico motivo:

Il termine per la riassunzione del processo a seguito della cessazione della causa di sospensione, costituita dall'esistenza di una controversia pregiudiziale, decorre solo in forza di una conoscenza legale del provvedimento finale, conseguita per effetto di un'attività svolta nel processo, della quale la parte sia destinataria o che essa stessa ponga in essere, che sia dunque normativamente idonea a determinare di per sé detta conoscenza, o tale, comunque, da farla considerare acquisita con effetti esterni rilevanti sul piano processuale (Cass., 19936/2017); che, nella specie, la CTR si è discostata da tale principio, avendo ritenuto che il termine per la riassunzione del processo tributario decorresse dalla data della pronuncia del dispositivo e non dalla data del deposito (e della pubblicazione) del provvedimento reso nel giudizio pregiudiziale tra le medesime parti, con conseguente insussistenza dei presupposti per dichiararne l'estinzione;

Ric. 2020 n. 31880 sez. MT - ud. 26-01-2022 -2- che, nella specie, l'ordinanza di questa Corte -pregiudiziale al giudizio qui all'esame- è stata depositata il 16 gennaio 2019 e l'istanza di riassunzione depositata il 7 febbraio 2019 è tempestiva; che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Puglia — Foggia in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.