Cassation court allows tax appeal for lack of reasoning in inductive income assessment notice.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the taxpayer's appeal against the Regional Tax Commission's decision to reform a lower court ruling. The Commission had deemed the tax assessment notice insufficiently reasoned despite detailing the inductive reconstruction of business income. The court held that the notice failed to meet the required standard of motivation because it did not adequately explain how the taxpayer's failure to produce documents justified the complete disregard of accounting records.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 42 d.P.R. n. 600/1973; Art. 7 1 n. 212/2000: A tax assessment notice satisfies the obligation of motivation only if it allows the taxpayer to know the tax claim through a faithful and clear reconstruction of the constitutive elements of the tax obligation, including factual and evidentiary bases.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 31744-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro RINAUDELLO GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI PAISIELLO, 15, presso lo studio dell'avvocato PIETRO DAVIDE SARTI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE ANTONUCCIO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 2349/4/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA, depositata il 27/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Co:
MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO che l'Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sicilia — Siracusa che ha riformato la pronuncia della C1P di Siracusa, ove erano rigettate le ragioni del contribuente avverso gli atti impositivi di ripresa a tassazione del reddito induttivamente accertato per l'anno di imposta 2011; che il contribuente ha spiegato controricorso; CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad unico motivo di doglianza; che con l'unico motivo di doglianza si prospetta censura ex art. 360 n.3 c.p.c. per violazione degli art. 42 d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 7 1 n. 212/2000; che, quanto all'unico motivo:
L'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo di motivazione quando pone il contribuente nella condizione di conoscere esattamente la pretesa impositiva, individuata nel petitum e nella causa petendi, mediante una fedele e chiara ricostruzione degli elementi costitutivi dell'obbligazione tributaria, anche quanto agli elementi di fatto ed istruttori posti a fondamento dell'atto impositivo, in ragione della necessaria trasparenza dell'attività della Pubblica Amministrazione, in vista di un immediato controllo della stessa (Cass., 30039/2018). In tema di rettifica dei redditi d'impresa, il discrimine tra l'accertamento con metodo analitico induttivo e quello con metodo induttivo puro sta, rispettivamente, nella parziale o Ric. 2020 n. 31744 sez.
MT - ud. 26-01-2022 -2- assoluta inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili: nel primo caso, la "incompletezza, falsità od inesattezza" degli elementi indicati non è tale da consentire di prescindere dalle scritture contabili, in quanto l'Ufficio accertatore può solo completare le lacune riscontrate, utilizzando ai fini della dimostrazione dell'esistenza di componenti positivi di reddito non dichiarati, anche presunzioni semplici aventi i requisiti di cui all'art. 2729 c.c.; nel secondo caso, invece, "le omissioni o le false od inesatte indicazioni" sono così gravi, numerose e ripetute da inficiare l'attendibilità - e dunque l'utilizzabilità, ai fini dell'accertamento anche degli altri dati contabili (apparentemente regolari), sicché l'amministrazione finanziaria può "prescindere, in tutto o in parte, dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili in quanto esistenti" ed è legittimata a determinare l'imponibile in base ad elementi meramente indiziari, anche se inidonei ad assurgere a prova presuntiva ex artt. 2727 e 2729 c.c. (Cass., 33604/2019); che, nella specie, la cTR si è discostata da tale principio, avendo ritenuto sprovvisto di motivazione l'avviso di accertamento nonostante la dettagliata enunciazione degli elementi utilizzati nella ricostruzione induttiva del reddito di impresa, a seguito delle inadempienze del contribuente alle richieste di produzione di libri, registri e documenti contabili da parte dell'amministrazione finanziaria; che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento;
PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Sicilia - Siracusa in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio