Italian Supreme Court dismisses tax appeal regarding usucapion property value determination timing and admissibility.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court rejected the taxpayer's appeal against a regional tax commission decision reforming a lower court ruling on usucapion taxes. The court held that tax value must be calculated based on the moment the usucapion judgment became final, not the date of possession, and noted the taxpayer failed to provide evidence for a new argument regarding civil code violations. Consequently, the appeal was found unfounded and dismissed without a ruling on costs due to the lack of defensive activity by the tax authority.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 1, 52 comma 5 bis d.P.R. n. 131/1986; Art. 2697 c.c.: The tax base for usucapion must be determined at the time the judgment becomes final, and new arguments not raised in lower courts are inadmissible.
Parole chiave
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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 31607-2020 proposto da: RUGGERI ARNALDO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AURELIA N. 385, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNA CORDUA, rappresentato e difeso dall'avvocato MAURIZIO MINNUCCI; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 184/2/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE delle MARCHE, depositata il 10/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Co:
MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO che il contribuente ricorre avverso la sentenza della CTR per le Marche che ha riformato la pronuncia della C IP di Ascoli Piceno, ove erano state accolte le ragioni del contribuente avverso gli atti di riliquidazione delle imposte ipotecarie e catastali derivati da una sentenza di usucapione; che l'Agenzia si è riservata difese in udienza; CONSIDERATO che il ricorso è affidato a due motivi di doglianza; che con il primo motivo si profila censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione degli artt. 43 e 51 d.P.R. n. 131/1986; che con il secondo motivo si profila censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 2697 c.c.; che, con riguardo al primo motivo:
Ai sensi della nota 2 bis dell'art. 8 della tariffa allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, i provvedimenti che accertano l'acquisto per usucapione della proprietà o di diritti reali di godimento su beni immobili sono soggetti all'imposta di registro in virtù dell'art. 1 della medesima tariffa, relativo agli atti traslativi della proprietà: ne deriva che la base imponibile deve essere determinata in base alle regole stabilite per detti atti, con l'ulteriore conseguenza che, ex art. 52, comma 5 bis, del d.P.R. n. 131 del 1986, il criterio della valutazione automatica può operare per i soli fabbricati ad uso abitativo (Cass., 5749/2018).
In ogni caso, la determinazione del valore Ric. 2020 n. 31607 sez. MT - ud. 26-01-2022 -2- dell'immobile e, conseguentemente, della base imponibile va effettuata con riferimento al momento del passaggio in giudicato della sentenza di accertamento dell'usucapione (Cass., 5590/2003; Cass., 23580/2015); che, nella specie, la CTR si è uniformata a tale principio, avendo ritenuto di far riferimento - per la determinazione del valore dell'immobile attualizzato al momento della decisione — al prezzo indicato M una scrittura privata di compravendita a favore dell'usucapiente, la cui rilevanza era limitata alla sola individuazione del dies a quo del possesso ad usucapionem (non anche ai fini del trasferimento della proprietà); che con riguardo al secondo motivo, i fatti di causa sono accertati dalla gravata sentenza e non contestati, né il ricorrente -ai fini dell'esaustività del ricorso- riporta i passi degli atti pregressi dove tale doglianza è stata posta, onde consentire a questa Suprema Corte di legittimità la verifica non trattarsi di motivo nuovo, inammissibilmente proposto per la prima volta in questa sede. che, pertanto, il ricorso è infondato e dev'essere respinto; che non vi è ragione di pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva dell'intimata Amministrazione;
PQM La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, cornrna 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dello stesso artico