Cassation Court dismisses main appeal on illegal costs but allows incidental appeal regarding digital format defect.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court rejected the taxpayer's main appeal regarding the non-deductibility of costs for illegal activities, upholding the Regional Tax Commission's decision. While the taxpayer argued costs were deductible, the Court found that the prosecutor's request for trial referral was sufficient to bar such deductions under the relevant tax law. Conversely, the Court accepted the incidental appeal based on the principle of the most liquid reason, ruling that the tax assessment lacked the required digital format.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 14 comma 4 bis 1. n. 537/1993; Art. 24 e 111 Cost.: The exercise of criminal prosecution by the public prosecutor is sufficient to exclude the deductibility of costs for non-culpable crimes, but a tax assessment lacking the mandatory digital format constitutes a procedural defect requiring annulment.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 23636-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - TORTORA ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VINCENZO BELLINI 24, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO A. JACCHIA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ANTONELLA TERRANOVA, DANIELA AGNELLO, FABIO FERRARO; - controricorrente e ricorrente incidentale - nonchè contro - intimati - avverso la sentenza n. 2178/9/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il 06/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Co:
MARCELLO MARIA FRACANZAN I. RILEVATO che la Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Campania - Salerno che ha parzialmente riformato la pronuncia della CTP di Salerno, ove erano state rigettate le ragioni del contribuente avverso gli atti impositivi di ripresa a tassazione di costi indeducibili riguardanti attività illecite di gestione corse; che la parte contribuente ha spiegato tempestivo controricorso proponendo, altresì, ricorso incidentale; che, in prossimità dell'udienza, la parte contribuente ha depositato memoria a sostegno delle proprie conclusioni;
CONSIDERATO che il ricorso e affidato ad unico motivo di doglianza; che con l'unico motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione art. 14, comma 4 bis, 1. n. 537/1993, sulla indeducibilità dei costi da reato, nonché art. 2697 c.c.; che, quanto all'unico motivo: In tema di tassabilità dei proventi da attività illecita, a norma dell'art. 14, comma 4 bis, della 1. n. 537 del 1993 (nella formulazione introdotta dall'art. 8, comma 1, del d.l. n. 16 del 2012, conv. in 1. n. 44 del 2012), norma integrante ius superveniens astrattamente più favorevole al contribuente e, quindi, avente efficacia Ric. 2020 n. 23636 sez.
MT - ud. 26-01-2022 -2- retroattiva, l'esercizio dell'azione penale da parte del pubblico ministero, con la richiesta di rinvio a giudizio, è sufficiente ad escludere la deducibilità dei costi e delle spese dei beni o delle prestazioni di servizi direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo (Cass., 31789/2019; Cass., 9077/2021); che, nella specie, la CTR si è uniformata a tale principio, ritenendo che l'avviso di conclusione delle indagini preliminari non integrasse una forma di esercizio dell'azione penale e, quindi, non giustificasse l'indeducibilità dei costi e delle spese; che, anche in applicazione dei principi di cui alla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 8999/2009 dev'esser esaminato ora il ricorso incidentale autonomo, affidato a cinque motivi; che, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., va esaminato ed accolto il terzo motivo del ricorso: la causa, infatti, può essere decisa sulla base della questione di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, secondo l'indirizzo espresso da questa Corte: "a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità di giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c." (Cass.
V, n. 363/2019; Cass. n. 11458/2018; Cass. n. 12002/; Cass. S.U. n. 9936/2014). che, con il terzo motivo di ricorso incidentale si prospetta censura ex art. 360 n. 4 per motivazione omessa o apparente sulla questione riproposta come motivo di appello della nullità dell'atto impositivo perché non emesso in formato digitale, assolvendo il motivo i requisiti Ric. 2020 n. 23636 sez. MT - ud. 26-01-2022 -3- dell'autosufficienza per riportare i passi degli atti processuali ove la questione era stata posta al collegio di seconde cure (cfr. p. 7, par. 11, lett.
e) del ricorso incidentale); che, pertanto, il ricorso principale è infondato e dev'essere respinto, mentre quello incidentale è fondato in relazione al terzo motivo; Rilevato che risulta soccombente parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115. PQM La Corte rigetta il ricorso principale, accoglie il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla CTR per la Campania — Salerno, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese d