Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 7003/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it failed to address the deciding ground of the lower court's judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7003/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to cite the specific ground for inadmissibility regarding the late filing of the lawsuit. The lower court rejected the appeal because the appellant did not challenge the first-instance decision on the decisive issue of missing the filing deadline. The Court ruled that the appeal's focus on a non-appealed party's procedural status did not address the actual reason for the lower court's rejection.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.; The cassation appeal must specifically address the ratio decidendi of the contested judgment, and failure to cite the decisive ground renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal inadmissibility ratio decidendi requirement specificity of grounds autonomy of appeal procedural defect opposizione tardiva tardivo pagamento delle spese deposito tardivo

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che con l'unico motivo di impugnazione la parte contribuente, in relazione all'art. 360, comma 1, nn.
Art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992
25-01-2022 -3- l'argomento decidente (tardiva costituzione del ricorrente, oltre il termine di cui all'art. 22 del d.lgs.
Art. 53 d.lgs. n. 546/92
La sentenza avrebbe dovuto essere semmai al più impugnata in relazione alla denuncia della violazione di legge (art. 53 d.lgs. n. 546/92) per nullità del procedimento con riferimento al parametro di cui all'art.
Art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R.
art. 53 d.lgs. n. 546/92
La sentenza avrebbe dovuto essere semmai al più impugnata in relazione alla denuncia della violazione di legge (art. 53 d.lgs. n. 546/92) per nullità del procedimento con riferimento al parametro di cui all'art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. n. 31236 del 2021
Cass. n. 24092 del 2021
Cass. n. 24092 del 2021; Cass.
Cass. n. 18421 del 2009
24092 del 2021; Cass. n. 18421 del 2009; Cass.
Cass. n. 15952 del 2007
18421 del 2009; Cass. n. 15952 del 2007).
Cass. nn. 28072 e 24048 del 2021
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 25705-2020 proposto da: PALMA RENATO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PIEDILUCO, 9, presso lo studio dell'avvocato PAOLO DI GRAVIO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente- contro REGIONE CALABRIA; - intimata - avverso la sentenza n. 358/11/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'ABRUZZO, depositata il 16/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. FATTI DI CAUSA Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso un avviso di iscrizione ipotecaria per la riscossione di tributi locali relativa all'anno d'imposta 2013; la Commissione Tributaria Provinciale respingeva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale ne rigettava l'appello affermando che l'appellante ha mancato di censurare l'impugnata sentenza nel punto in cui la stessa ha risolto la controversia, sicché il gravame non può essere accolto: in particolare, mentre la sentenza di primo grado aveva ritenuto inammissibile il ricorso per difetto di costituzione nei termini, l'appellante mancava di censurarne l'argomento decidente (tardiva costituzione del ricorrente, oltre il termine di cui all'art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992), al riguardo deducendo soltanto che "all'atto della costituzione esso appellante ha depositato telematicamente tutta la documentazione relativa al contenzioso"; la parte contribuente proponeva ricorso affidato ad un unico motivo e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per l'accoglimento del ricorso mentre l'Agenzia delle Ric. 2020 n. 25705 sez.

MT - ud. 25-01-2022 -2- ZAt entrate-Riscossione si costituiva con controricorso e la regione Calabria non si costituiva. RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che con l'unico motivo di impugnazione la parte contribuente, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., denuncia omessa, apparente e/o inesistente motivazione in quanto la sentenza impugnata ha omesso di considerare che altra parte della lite è la regione Calabria, nei confronti della quale la parte contribuente aveva sollevato il vizio di mancata notifica del provvedimento originario emanato dalla stessa Regione perché effettuato tramite PEC ad un indirizzo errato e nel giudizio di primo grado la regione Calabria non solo è rimasta contumace ma non ha effettuato nessuna produzione documentale.

Il motivo di impugnazione è inammissibile sia perché non coglie la rado decidendi della sentenza impugnata sia per difetto di autosufficienza. Secondo questa Corte, infatti: è inammissibile il motivo di impugnazione che non colga la ratio decidendi della sentenza impugnata in quanto il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione dei motivi per i quali si richiede la cassazione della sentenza impugnata, aventi i requisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata (Cass. n. 31236 del 2021;

Cass. n. 24092 del 2021; Cass. n. 18421 del 2009; Cass. n. 15952 del 2007). Nella specie, mentre il punto decisivo nel ragionamento della sentenza della Commissione Tributaria Regionale concerne la circostanza che la sentenza di primo grado aveva ritenuto inammissibile il ricorso per difetto di costituzione nei termini, mentre l'appellante mancava di censurarne Ric. 2020 n. 25705 sez. MT - ud. 25-01-2022 -3- l'argomento decidente (tardiva costituzione del ricorrente, oltre il termine di cui all'art. 22 del d.lgs. n. 546 del 1992), il motivo di impugnazione della parte contribuente è invece incentrato, mediante una ricostruzione dei fatti apodittica e quindi carente dal punto i vista del rispetto del principio di autosufficienza (cfr., ex multis, Cass. nn. 28072 e 24048 del 2021), sul fatto che la sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare che altra parte della lite è la regione Calabria (rimasta contumace in tutti i gradi di giudizio), nei confronti della quale la parte contribuente aveva sollevato il vizio di mancata notifica del provvedimento originario emanato dalla stessa Regione perché effettuato tramite PEC ad un indirizzo errato e nel giudizio di primo grado la regione Calabria non solo è rimasta contumace ma non ha effettuato nessuna produzione documentale.

La parte ricorrente dunque non coglie propriamente la rado decidendi della decisione impugnata che, di là dal dispositivo utilizzato di "rigetto", in realtà è chiara nel ritenere che l'appello non possa essere scrutinato nel merito perché difetta di specificità nei motivi e come tale, dunque, in realtà inammissibile. La sentenza avrebbe dovuto essere semmai al più impugnata in relazione alla denuncia della violazione di legge (art. 53 d.lgs. n. 546/92) per nullità del procedimento con riferimento al parametro di cui all'art. 360, n. 4, cod. proc. civ.

Pertanto, ritenuto inammissibile il motivo di impugnazione, il ricorso va conseguentemente rigettato; la condanna alle spese nei confronti dell'Agenzia delle entrate segue la soccombenza mentre nulla va statuito nei confronti della regione Calabria, non essendosi quest'ultima costituita.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile. Ric. 2020 n. 25705 sez. MT - ud. 25-01-2022 -4- ft Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nei confronti dell'Agenzia delle entrate, che liquida in euro 2.300 per compensi, oltre a spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente priajp-ateb di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del 25 gen