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Ordinanza — n. 7001/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for tardiness; procedural qualification of opposition to enforcement fixed by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 7001/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the expiration of the six-month filing deadline. Although the appellant argued that the procedural nature of the opposition differed from a standard enforcement objection, the Court held that the lower court's qualification of the action governs the applicable time limits. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the opposing party's legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 327 c.p.c.; Art. 83 D.L. 18/2020; Art. 36 D.L. 23/2020: The appeal period is determined by the procedural qualification given by the court of first instance, and the principle of apparent law binds the appellant to that classification even if contested.

Parole chiave

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tardiness of appeal procedural qualification enforcement opposition apparent law principle statutory time limits opposizione tardiva tempestività tributaria censure tardive

Disposizioni normative citate

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Art. 327 c.p.c.
23 del 2020, quali convertiti (dal 9 marzo all'il maggio 2020), il ricorso ha oltrepassato il termine di sei mesi dalla pubblicazione previsto dall'art. 327, cod.
Art. 83 D.L. 18/2020
Art. 36 D.L. 23/2020
art. 380 bis cod. proc. civ

Giurisprudenza citata

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Cass., 08/04/2021, n. 9381
Cass., Sez. U., 29/10/1968, n. 3608
Cass., 11/01/2012, n. 171
Cass., 13/11/2020, n. 25837
171, Cass., 13/11/2020, n. 25837, pag.
Cass., 08/11/2021, n. 32514
4, e, in fattispecie sovrapponibile, Cass., 08/11/2021, n. 32514); nel caso, la qualificazione della Corte di appello è stata in tal senso univoca: pag.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 48-2021 proposto da: COMUNE di CAPACCIO, in persona del Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato CARMINE BUCCIARELLI; - ricorrente - contro ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI SALERNO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA EMILIO DE' CAVALIERI 11, presso lo studio dell'avvocato ALDO FONTANELLI, rappresentato e difeso dall'avvocato GAETANO RACINARO; - controricorrente - contro BANCA DELLA CAMPANIA - FILIALE DI SALERNO; - intimata - avverso la sentenza n. 381/2020 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 06/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

PAOLO PORRECA. Ric. 2021 n. 00048 sez. M3 - ud. 07-12-2021 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che: il Comune di Capaccio ricorreva, sulla base di un unico motivo, corredato da memoria, per la cassazione della sentenza n. 381 del 2020 della Corte di appello di Salerno esponendo che: - il comune procedeva a pignoramento nei confronti dell'Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Salerno, presso il terzo Banca della Campania, filiale di Salerno; - all'udienza per la dichiarazione di quantità l'esecutato si opponeva deducendo la prescrizione del credito, e l'indisponibilità delle somme staggite perché integranti canoni locatizi e corrispettivi per l'alienazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, ovvero comunque vincolate per la realizzazione d'interventi di edilizia convenzionata; - il giudice dell'esecuzione sospendeva la procedura coattiva e il giudizio di pieno merito era riassunto dallo IACP; - il Tribunale accoglieva l'opposizione con pronuncia confermata dalla Corte di appello secondo cui, in particolare, non poteva ritenersi sussistente l'effetto interruttivo permanente invocato con riguardo ad altro giudizio di opposizione esecutiva concernente il medesimo credito, posto che lo stesso era stato definito con dichiarazione di cessazione della materia del contendere, da valutare equipollente a una rinuncia alla domanda, tesa all'affermazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata, sottesa alla costituzione del creditore in quel giudizio; resisteva con controricorso lo IACP;RG n 48 del 202 i ('" Cons. rel.

Paolo Porreca , Ritenuto che: con l'unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli arti. 2943, 2945, cod. civ., 307, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato equiparando la pronuncia di cessazione della materia del contendere alla rinuncia agli atti del giudizio ovvero alla relativa pretesa, ai fini della valutazione dell'effetto interruttivo permanente o istantaneo della prescrizione; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che: il ricorso è inammissibile per tardività; infatti, trattandosi di giudizio di opposizione all'esecuzione non opera la sospensione feriale dei termini; pur applicandosi, viceversa, la sospensione dei termini stabilita, in ragione dell'occorsa pandemia internazionale, dagli artt. 83, del decreto-legge n. 18 del 2020, e 36, del decreto-legge n. 23 del 2020, quali convertiti (dal 9 marzo all'il maggio 2020), il ricorso ha oltrepassato il termine di sei mesi dalla pubblicazione previsto dall'art. 327, cod. proc. civ., in tal caso decorrente quindi dal 12 maggio 2020, e spirato il 12 novembre 2020; in memoria parte ricorrente argomenta in senso contrario che l'opposizione alla c.d. ingiunzione fiscale non costituisce una opposizione esecutiva in senso proprio; aggiunge, la stessa parte, che, in ogni caso, la controversia ha avuto diversamente per oggetto la sussistenza del proprio diritto di credito, ovvero la sua mancata prescrizione; osserva in senso contrario il Collegio che, seppure la ricostruzione della fattispecie procedimentale dell'opposizione in parola si discosti da quella dell'opposizione all'esecuzione, con le conseguenti ricadute in tema di onere della prova (Cass., 08/04/2021, n. 9381) ovvero di sospensione feriale dei RG n 48 del 2021 Cons. rel.

Paolo Po ca #4;11:2'4 termini (Cass., Sez. U., 29/10/1968, n. 3608), tale constatazione non è idonea a spostare le conclusioni da trarre in questa sede; infatti, per il principio dell'apparenza, il regime d'impugnazione, e, di conseguenza, anche le norme relative al computo dei termini per impugnare, vanno individuati in base alla qualificazione che il giudice "a quo" abbia dato all'azione proposta in giudizio, quand'anche si contesti quest'ultima (Cass., 11/01/2012, n. 171, Cass., 13/11/2020, n. 25837, pag. 4, e, in fattispecie sovrapponibile, Cass., 08/11/2021, n. 32514); nel caso, la qualificazione della Corte di appello è stata in tal senso univoca: pag. 2, primo periodo della parte motiva, e pag. 9, primo capoverso; spese secondo soccombenza;

P.Q.M.

La Corte inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in euro 4.000,00, oltre a 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali. Spese distratte in favore dell'avvocato Gaetano Racinaro. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, se dovuto, da parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso. Roma, 7 dicembre 2021