Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6999/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows opposition to tax penalty for late notification, ruling role extract insufficient proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6999/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court allowed the opposition to a tax penalty for late notification, overturning the lower court's dismissal. The appellant argued that documents proving notification were produced late and that the opposition was timely under execution rules. The court held that the role extract does not prove notification and that the opposition was validly filed under execution procedures.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 617 cod. proc. civ.; Art. 26 D.P.R. n. 602/1973: The role extract cannot constitute necessary proof of notification, and oppositions regarding prescription must be qualified under execution rules to avoid tardiness.

Parole chiave

Generato dall'IA
late notification proof role extract insufficiency prescription interruption execution opposition tardiness qualification opposizione tardiva produzione tardiva di documenti notifica tardiva dei difetti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 617 cod. proc. civ.
Art. 26 D.P.R. n. 602/1973
Art. 112 cod. proc. civ.
Art. 115 cod. proc. civ.
Art. 320 cod. proc. civ.
Art. 615 cod. proc. civ.
art. 380 bis cod. proc. civ
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., Sez. U., 22/09/2017, n. 22080
Cass., 21/07/2021, n. 20769
Cass., 26/02/2021, n. 5413
r Paolo I76rreca dall'incarto processuale, appunto utilizzabile (cfr., di recente, Cass., 26/02/2021, n. 5413, §1.3., pag.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 20416-2020 proposto da: PONZI LUCA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DUILIO 7, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO FEDERICO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro ROMA CAPITALE 02438750586, AGENZIA DELLE ENTRATE; - intimate - avverso la sentenza n. 21954/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 14/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO PORRECA. Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che:

Luca Ponzi si opponeva a una cartella di pagamento di sanzioni amministrative per violazione al codice stradale, indicata come conosciuta casualmente presso gli uffici dell'esattore, deducendo la mancata notifica della cartella medesima e l'intervenuta prescrizione; il Giudice di Pace respingeva l'opposizione ritenendo provata la notifica della cartella in parola; l'opponente appellava tale decisione deducendo che i documenti su cui si era basata la valutazione del primo giudice erano stati prodotti tardivamente oltre la prima udienza; il Tribunale rigettava l'appello osservando che, a prescindere dal deposito della documentazione da parte dell'Agenzia delle Entrate Riscossione in prime cure, l'opposizione, in quanto fondata sulla mancata notifica della cartella, andava qualificata ex art. 617, cod. proc. civ., e dunque era tardiva, così cristallizzando l'intervenuta notificazione alla data quale riportata nell'estratto di ruolo, ciò implicando, a sua volta, l'infondatezza della deduzione relativa alla prescrizione; avverso questa decisione ricorre Luca Ponzi sulla base di tre motivi, corredati da una memoria; sono rimasti intimati sia il Comune di Roma, ente impositore, sia l'Agenzia delle Entrate Riscossione;

Ritenuto che: con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973 e 2697, cod. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato attribuendo risolutivamente valore di prova della notifica della cartella alle risultanze dell'estratto di ruolo;RG n 20416 del 2020 Con .-rel. Pao Poi-reca con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 320, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato nel mancare di apprezzare la tardività della produzione della documentazione afferente alla relata di notifica quale avvenuta in prime cure; con il terzo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 615 e 617, cod. proc. civ., poiché il Tribunale avrebbe errato mancando di considerare che l'opposizione era da qualificare all'esecuzione e non agli atti, essendo stata dedotta l'intervenuta prescrizione determinata anche dal parimenti dedotto difetto di notificazione della cartella;

Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che: il primo e terzo motivo, da esaminare congiuntamente per connessione, sono fondati, con assorbimento del secondo; in primo luogo è del tutto evidente che la deduzione d'intervenuta prescrizione, non interrotta dalla dedotta mancanza di notifica della cartella, costituisce un'opposizione all'esecuzione poiché si contesta il diritto di procedere esecutivamente, per estinzione della pretesa creditoria (cfr., in motivazione, Cass., Sez. U., 22/09/2017, n. 22080, e succ. conf.); in secondo luogo, non sussistendo, quindi, alcuna tardività dell'opposizione stessa, è parimenti evidente che quanto riportato sull'estratto di ruolo non può costituire la necessaria prova della notifica della cartella medesima, bensì solo dell'ammontare della pretesa creditoria e dell'identità del debitore (cfr., ad esempio, Cass., 21/07/2021, n. 20769); ne deriva, ulteriormente, che il Tribunale non avrebbe potuto obliterare la questione della utilizzabilità dei documenti indicati come prodotti dopo la prima udienza davanti al Giudice di Pace, tenuto comunque conto della rilevabilità officiosa dell'interruzione della prescrizione purché risultante RG n 20416 del 2020 Cons. r Paolo I76rreca dall'incarto processuale, appunto utilizzabile (cfr., di recente, Cass., 26/02/2021, n. 5413, §1.3., pag. 6); spese al giudice di merito;

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo e terzo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la decisione impugnata e rinvia al Tribunale di Roma perché, in diversa composizione, si pronunci anche sulle spese del giudizio di legittimità. Roma, 7 dicembre 2021 Il Presidente D