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Ordinanza — n. 6998/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on jurisdiction, allowing civil trial to proceed regarding building regularization claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6998/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Hebdomeros SRL against a Massarria tribunal order suspending a civil lawsuit pending administrative judgment. The appellant argued that the President of the Republic's extraordinary appeal should have jurisdiction and that the civil court lacked authority to assess damages related to building regularization. The court ruled that the extraordinary appeal is a judicial remedy, not administrative, and that the civil judge retains the power to evaluate damages even if the administrative body grants a regularization, thus rejecting the suspension request.

Regesto Legislator

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Art. 295 c.p.c.; Art. 104 c.p.c.: The extraordinary appeal to the President of the Republic is a judicial remedy with special characteristics, not an administrative procedure; therefore, it does not automatically suspend civil proceedings, and the ordinary judge retains the authority to assess damages in cases involving building regularization.

Parole chiave

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extraordinary appeal jurisdiction civil procedure suspension building regularization damages administrative vs judicial remedy compensation for third parties sospensione della procedura di fallimento abbandono del procedimento sospensione dell'allontanamento

Disposizioni normative citate

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Art. 295 c.p.c.
3 in relazione all'applicabilità della sospensione necessaria prevista dall'art. 295 c.p.c. fino alla formazione del giudicato amministrativo relativo la ricorso straordinario al Presidente della Repubblica», la Hebdomeros S.r.l.
Art. 104 c.p.c.
Art. 96, first paragraph, c.p.c.
D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
19-10-2021 -10- d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art.
art. 295 c.p
ha proposto ricorso per regolamento di competenza, fondato su un unico motivo e illustrato da memoria, nei confronti di Giovanni Mazzoni e Loredana Mazzoni e avverso l'ordinanza resa nella causa civile NRG 1437/2020 dal Tribunale di Massa, con la quale quel Giudice ha così stabilito: «visto l'art. 295 c.p.c.
art. 24 Cost
La raggiunta natura di decisione di giustizia non significa anche che ogni aspetto della procedura (in particolare, l'istruttoria) sia pienamente compatibile con il canone costituzionale dell'art. 24 Cost.

Giurisprudenza citata

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Cass., sez. un., 6 settembre 2013, n. 20569
anche Cass., sez. un., 6 settembre 2013, n. 20569; v.
Cons. di Stato, ad. pl., ord., 14/07/2015, n. 7
anche Cons. di Stato, ad. pl., ord., 14/07/2015, n. 7 e Corte Cost., 26/03/2014, n.
Corte Cost., 26/03/2014, n. 73
Cass., sez. un., 10414 del 2014
Cass. 5/10/2015, n. 19786
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9793-2021 proposto da: HEBDOMEROS SRL 01367800453, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ANTONIO ANGELO SCARANO; - ricorrente - contro MAZZONI GIOVANNI MZZGNN50M09B832D, MAZZONI LOREDANA MZZLDN46P56B832H, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 68, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO PAOLETTI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato ELISA VANNUCCI ZAULI; - resistenti - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. R.G. 1437/2020 del TRIBUNALE di MASSA, depositata in data 1/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONIETTA SCRIMA; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. TOMMASO BASILE che chiede il rigetto del ricorso. Considerato che: Hebdomeros S.r.l. ha proposto ricorso per regolamento di competenza, fondato su un unico motivo e illustrato da memoria, nei confronti di Giovanni Mazzoni e Loredana Mazzoni e avverso l'ordinanza resa nella causa civile NRG 1437/2020 dal Tribunale di Massa, con la quale quel Giudice ha così stabilito: «visto l'art. 295 c.p.c. sospende il presente giudizio fino alla formazione del giudicato amministrativo in ordine alla legittimità del provvedimento del Comune di Carrara del 5.8.2020 di diniego delle istanze di condono edilizio depositate dalla Sig.ra Giacchè Anna alle date 28.3.1986, rubricata al n. 1523/2, e 1.09.1995 rubricata al n. 347»; nel predetto ricorso Hebdomeros S.r.l. ha dedotto che: 1) è proprietaria per la quota di 3/6 del bene sito in Carrara, frazione Marina, via Carlo Fabbricotti, distinto al Catasto fabbricati del Comune di Carrara al foglio 87 mappale 305 sub 4, via Carlo Fabbricotti, piano T, zona censuaria 1, categoria D/8, rendita euro 14.772,00, per acquisto fattone, con rogito notarile in data 15 gennaio 2019, per la quota di 2/6 da / Giovanna Marini e per la quota di 1/6 da ALF Immobiliare(- S.r.l.;

2) la restante parte del mappale è di proprietà di SA.GA . di Sarteschi Anna e Gastardelli Angela s.n.c. (in ragione di 1/6) Ric. 2021 n. 09793 sez. M3 - ud. 19-10-2021 -2- e di Hypnerotomachia S.r.l. (in ragione di 1/3);

3) l'area in questione fa parte di un compendio composto anche da altri mappali, sui quali, da diversi decenni, viene svolta attività di campeggio dapprima da Anna Giacchè e successivamente dalla Camping Carrara S.r.l., in forza di contratto di affitto di azienda con diritto di opzione, senza soluzione di continuità;

4) sull'area di cui è comproprietaria la ricorrente (mappale 305) insistono manufatti abusivi realizzati dalla Giacché e per i quali la medesima ha presentato due domande di condono edilizio ai sensi della I. 47/85 e della I. 724/94, la prima in data 28 marzo 1986 e rubricata al n. 1562/2 e la seconda in data 1° settembre 1995 e rubricata al n. 347;

4) in data 3 giugno 2020 il Comune di Carrara ha notificato ai proprietari dell'area, all'attuale detentore nonché agli eredi dell'esecutore delle opere edificate senza autorizzazione "Preavviso di Rigetto, ai sensi dell'art. 10 bis, della legge 241/1990 e s.m.i., relativo alle due istanze di Condono edilizio depositate dalla Sig.ra Giacchè Anna" appena richiamate, con il quale i destinatari della notifica sono stati informati dell'avvio del procedimento per il rigetto delle domande per la regolarizzazione degli indicati manufatti, in quanto le opere abusive oggetto delle istanze "non sono suscettibili di sanatoria";

5) in data 5 agosto 2020 il Comune di Carrara ha notificato provvedimento di diniego delle predette istanze di condono edilizio;

6) essendo obbligo del responsabile ricostituire la situazione di fatto antecedente alla procurata "lesione", l'attuale ricorrente ha convenuto dinanzi al Tribunale di Massa Giovanni Mazzoni e Loredana Mazzoni, figli ed eredi della Giacchè, responsabile degli abusi, per ottenere il risarcimento dei danni in forma specifica ex art. 2058, primo comma, c.c. e, in subordine, la reintegrazione in forma specifica ex art. 2058, secondo Ric. 2021 n. 09793 sez. M3 - ud. 19-10-2021 -3- comma, c.c.;

7) i convenuti si sono costituiti opponendosi alla domanda proposta nei loro confronti ed eccependo, tra l'altro, la carenza di interesse ad agire in considerazione del fatto che la lesione del diritto azionato non si è ancora compiuta, la carenza di legittimazione passiva, in quanto l'eventuale provvedimento di condanna potrebbe essere utilmente eseguito nei soli confronti del soggetto che si trovi nella titolarità/disponibilità dei beni immobili la cui realizzazione avrebbe comportato la lesione del diritto dominicale di Hebdomeros S.r.l., nonché la pendenza del ricorso straordinario al capo dello Stato avverso il provvedimento di diniego adottato dal Comune di Carrara in data 5 agosto 2020;

8) proprio in ragione di tale ultima circostanza, il Tribunale adito ha sospeso il giudizio rilevando che Hebdomeros S.r.l. ha domandato la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni in considerazione della loro qualità di autori delle opere abusive presenti sul bene di comproprietà dell'attrice, l'asserita abusività delle opere è fatta discendere al provvedimento del Comune di Carrara del 5 agosto 2020 già indicato e avverso il quale è stato proposto ricorso per l'annullamento dinanzi al Presidente della Repubblica ex art. 8 e ss. del d.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 e ritenendo altresì che, fino alla formazione del giudicato in ambito amministrativo in ordine alla legittimità del provvedimento appena richiamato, sia privo di effettivo riscontro quanto asserito dall'attrice circa l'impossibilità di procedere a sanatoria dei manufatti in questione e che tale condizione costituisca presupposto indispensabile per la richiesta pronuncia di un provvedimento di condanna;

Giovanni e Loredana Mazzoni hanno depositato memoria di costituzione ex art. 47, quinto comma, c.p.c.; Ric. 2021 n. 09793 sez. M3 - ud. 19-10-2021 -4- il Pubblico Ministero ha concluso per il rigetto del ricorso; rilevato che: con l'unico motivo proposto, rubricato «Violazione di cui all'art. 360 c. 1 n. 3 in relazione all'applicabilità della sospensione necessaria prevista dall'art. 295 c.p.c. fino alla formazione del giudicato amministrativo relativo la ricorso straordinario al Presidente della Repubblica», la Hebdomeros S.r.l. contesta l'ordinanza di sospensione emessa dal Tribunale di Massa sulla base dei seguenti rilievi:

a) la sospensione ex art. 295 c.p.c. non può essere disposta quando il processo pregiudicante venga individuato nella proposizione di un ricorso straordinario al Capo dello Stato, determinandosi in quest'ipotesi non l'instaurazione di un giudizio ma l'attivazione di un procedimento amministrativo, privo di natura giurisdizionale con conseguente impossibilità di formazione del giudicato;

b) la sospensione necessaria del processo civile, in pendenza di un giudizio amministrativo tra le stesse parti, la cui decisione sia ritenuta pregiudiziale rispetto al primo, è ammissibile, pur mancandone la corrispondente previsione nel testo vigente dell'art. 295 c.p.c., se imposta dall'esigenza di evitare un conflitto di giudicati e non anche se il possibile contrasto riguardi i soli effetti pratici delle rispettive pronunce, potendosi astrattamente configurare, ad avviso della società ricorrente, solo laddove il Giudice amministrativo sia chiamato a definire questioni di diritto soggettivo in sede di giurisdizione esclusiva e non anche qualora, innanzi allo stesso, sia impugnato un provvedimento incidente su interessi legittimi, potendo, in tale ipotesi, il Giudice ordinario disapplicare il provvedimento amministrativo nell'ambito del giudizio a tutela di diritti soggettivi; nella specie il Presidente della Repubblica (e, in questo caso, il Ministero delle Infrastrutture e dei Ric. 2021 n. 09793 sez.

M3 - ud. 19-10-2021 -5- Trasporti), dinanzi al quale è stato impugnato il diniego di condono, è chiamato a decidere su interessi legittimi, sicché non sussiste la necessità di sospensione del giudizio civile, non potendosi configurare alcun potenziale contrasto di giudicati; osservato che: la sospensione necessaria del giudizio, ex art. 295 c.p.c., ha lo scopo di evitare il conflitto di giudicati, sicché può trovare applicazione solo quando in altro giudizio debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico e non già in senso meramente logico; ciò si verifica quando la decisione del processo dipenda dall'esito di altra causa, nel senso che questo abbia portata pregiudiziale in senso stretto, e cioè vincolante, con effetto di giudicato, all'interno della causa pregiudicata, ovvero che una situazione sostanziale rappresenti fatto costitutivo, o comunque elemento fondante della fattispecie di altra situazione sostanziale, sicché occorra garantire uniformità di giudicati, essendo la decisione del processo principale idonea a definire, in tutto o in parte, il thema decidendum del processo pregiudicato (Cass., ord., 6/11/2015, n. 22784;

Cass., ord., 24/09/2013, n. 21794; Cass., ord., 9/12/2011, n. 26469); è pur vero che, come sostenuto dalla società ricorrente, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza del 31 maggio 2011, n. 11964, hanno affermato che la sospensione prevista dall'art. 295 c.p.c. non può essere disposta quando il processo pregiudicante venga individuato nella proposizione di un ricorso straordinario al Capo dello Stato, determinandosi in questa ipotesi non l'instaurazione di un giudizio ma l'attivazione di un procedimento amministrativo; nondimeno, va segnato che già con la sentenza n. 2065 del 28 gennaio 2011 il predetto consesso ha rilevato che Ric. 2021 n. 09793 sez.

M3 - ud. 19-10-2021 -6- l'evoluzione del sistema normativo - di cui sono indici significativi sia l'art. 69 della legge 18 giugno 2009, n. 69, laddove prevede l'incidente di costituzionalità da parte del Consiglio di Stato chiamato ad esprimere il parere sul ricorso straordinario ed abolisce la facoltà del Ministro di discostarsi dal parere del Consiglio di Stato, sia l'art. 112 dell'allegato 1 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, che alla lettera b) prevede l'azione di ottemperanza per le sentenze esecutive e degli altri provvedimenti esecutivi del Giudice amministrativo - conduce a configurare la decisione resa su ricorso straordinario come provvedimento che, pur non essendo formalmente giurisdizionale, è tuttavia suscettibile di tutela mediante giudizio di ottemperanza e ha ritenuto che tale evoluzione va estesa alla decisione resa dal Presidente della Regione siciliana, in quanto l'analogia del procedimento che lo regola sottende una identità di natura e di funzione con il ricorso straordinario al Capo dello Stato; in tale scia si inserisce e prosegue ancor più nettamente, nel registrare l'evoluzione dell'istituto in questione, la sentenza n. 23464 del 19 dicembre 2012, n. 23464 emessa dalle Sezioni Unite che, dopo un'ampia e dettagliata ricostruzione dell'evoluzione storica dell'istituto in parola, della giurisprudenza civile ed amministrativa nonché della Corte di Giustizia dell'Unione Europea e della CEDU ed inoltre del quadro normativo di riferimento e delle, allora, recenti, innovazioni normative, giungono ad affermare esplicitamente «la natura giurisdizionale» del decreto presidenziale conclusivo di tale procedimento (v. sentenza appena richiamata, p.

6) e a precisare che: «In sintesi lo sviluppo normativo e giurisprudenziale di cui si è detto finora consente di assegnare al decreto presidenziale emesso, su conforme parere del Ric. 2021 n. 09793 sez. M3 - ud. 19-10-2021 -7- Consiglio di Stato, nel procedimento per ricorso straordinario la natura sostanziale di decisione di giustizia e quindi natura sostanziale giurisdizionale: ossia vi è esercizio della giurisdizione nel contenuto espresso dal parere del Consiglio di Stato che, in posizione di terzietà e di indipendenza e nel rispetto delle regole del contraddittorio, opera una verifica di legittimità dell'atto impugnato con ricorso (straordinario) di una parte e senza l'opposizione (e quindi con il consenso) di ogni altra parte intimata, le quali tutte così optano per un procedimento più rapido e snello, privo del doppio grado di giurisdizione, per accedere direttamente - e quindi per saltum - al controllo di legittimità del Consiglio di Stato.

Nella forma vi è tuttora l'adozione del decreto presidenziale che potrebbe essere affetto da vizi propri del procedimento successivo all'adozione del parere. Ma questo residuo elemento formale che connota la struttura ancora composita del ricorso straordinario, radicata nelle origini storiche dell'istituto ..., non inficia, né indebolisce la natura giurisdizionale sostanziale del rimedio impugnatorio nel contenuto recato dal parere del Consiglio di Stato. La raggiunta natura di decisione di giustizia non significa anche che ogni aspetto della procedura (in particolare, l'istruttoria) sia pienamente compatibile con il canone costituzionale dell'art. 24 Cost. e con la garanzia del pieno contraddittorio, del diritto alla prova e all'accesso agli atti del procedimento; nonché - dopo il noto nuovo corso della giurisprudenza costituzionale (Corte cost. nn. 348 e 349 del 2007) - con il parametro interposto del diritto ad un processo equo ex art. 6 CEDU.

Cfr., in proposito, Cons. Stato, sez. III, 4 agosto 2011, n. 4666, che - nell'aderire al nuovo corso della giurisprudenza di queste Sezioni Unite quanto all'ammissibilità Ric. 2021 n. 09793 sez. M3 - ud. 19-10-2021 -8- del giudizio di ottemperanza per l'esecuzione della decisione sul ricorso straordinario - sottolinea comunque "la specificità (e la sommarietà) della procedura originata dal ricorso straordinario, a confronto con quella disciplinata dal codice del processo amministrativo secondo i canoni più rigorosi del giusto processo". Ma laddove l'interpretazione adeguatrice non riesca a modellare il procedimento per ricorso straordinario in termini tali da renderlo pienamente compatibile sul piano costituzionale, c'è spazio per il legislatore per avanzare ulteriormente nel processo di revisione dell'istituto» (v. sentenza citata pp. 16-17; sull'affermazione che la decisione presidenziale conforme al parere del Consiglio di stato ripete dal parere stesso la natura di atto giurisdizionale in senso sostanziale, v. anche Cass., sez. un., 6 settembre 2013, n. 20569; v. anche Cons. di Stato, ad. pl., ord., 14/07/2015, n. 7 e Corte Cost., 26/03/2014, n. 73, secondo cui «l'istituto [del ricorso straordinario al capo dello Stato] ha perduto la propria connotazione puramente amministrativa ed ha assunto la qualità di rimedio giustiziale amministrativo, con caratteristiche strutturali e funzionali in parte assimilabili a quelle tipiche del processo amministrativo»); conclusivamente, in relazione al primo profilo dedotto dalla ricorrente, il Collegio ritiene, alla luce di quanto sopra evidenziato, di ribadire che il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è «un procedimento di natura giurisdizionale, con una marcata connotazione di specialità" (Cass., sez. un., 10414 del 2014), connotazione che però, lungi dall'implicare il riconoscimento della natura amministrativa della procedura e dell'atto che la definisce, risulta coerente con la volontà di enucleare un rimedio giurisdizionale semplificato, in unico e_/ Ric. 2021 n. 09793 sez.

M3 - ud. 19-10-2021 -9- grado, imperniato su sostanziale assenso delle parti» e che «i/ decreto presidenziale emesso, su conforme parere del Consiglio di Stato, nel procedimento per ricorso straordinario, ha "natura sostanziale di decisione di giustizia e quindi natura sostanziale giurisdizionale"» (Cass. 5/10/2015, n. 19786); quanto al secondo profilo evidenziato nella censura proposta, ritiene il Collegio che lo stesso sia fondato in base al rilievo assorbente che, nella specie, non sussiste una pregiudizialità effettiva tale da consentire la sospensione necessaria del processo civile ai sensi dell'art. 295 c.p.c., evidenziandosi peraltro che al Giudice ordinario residua un ambito di valutazione del danno anche in caso di sanatoria, atteso che la regolarizzazione di costruzioni mediante il cosiddetto condono delle violazioni delle norme edilizie ed urbanistiche esplica effetti solo sul piano pubblicistico, nei rapporti tra il costruttore e la PA, ma non incide sui diritti dei terzi direttamente pregiudicati dall'attività costruttiva oggetto della sanatoria; ritenuto che: alla luce delle ragioni sopra espresse, il ricorso debba essere accolto, vada ordinata la prosecuzione del processo, che dovrà essere riassunto nei termini di legge, e ben possa disporsi la compensazione integrale tra le parti delle spese del presente procedimento, tenuto conto della particolarità delle questioni esaminate; non sussistano le condizioni per accogliere la domanda, proposta dai resistenti, di condanna della società ricorrente al risarcimento del danno ex art. 96, primo comma, c.p.c.; stante l'accoglimento del ricorso, vada dato atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, Ric. 2021 n. 09793 sez.

M3 - ud. 19-10-2021 -10- d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e ordina la prosecuzione del giudizio; com