Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6996/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency appeal for lack of reasoned judgment violating constitutional minimums.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6996/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The tax agency appealed a regional tax court decision that rejected its payment order against a bankrupt company. The court found the lower court's judgment void because it lacked a critical analysis of the agency's arguments, resulting in a mere apparent motivation. Consequently, the cassation court quashed the decision and remanded the case for a new ruling that meets constitutional standards for reasoning.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360 c.p.c. n. 5; Art. 12 c.c.: The constitutional minimum for judicial review requires that a violation of law be evident from the text of the judgment itself, specifically when the reasoning is so deficient that it renders the decision legally void.

Parole chiave

Generato dall'IA
apparent motivation constitutional minimum tax payment order judicial reasoning remand for retrial administrative appeal cassation quashing arretrati d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.c. n. 5
in relazione all'art. 360 c.
Art. 12 c.c.
134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.
Art. 36 c.p.c.
in relazione all'art. 360 c.
Art. 61 d.Lgs. 546/1992
Art. 132 c.p.c.
546 del 1992 e dell'art. 132 c.
Art. 181 disp. Att. c.p.c.
Art. 360 c.p.c. n. 4
in relazione all'art. 360 c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 30449/2020 proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato PEC ags.rm(ffilegalmail.avvocaturastato.it ); E ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE in persona del Direttore pro tempore rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato PEC ags.rmlegalmail.avvocaturastato.it ); - ricorrenti - Contro SVILUPPI AMBIENTALI s.r.l. in fallimento, in persona del curatore pro tempore - intimata - avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria n. 728/07/20 depositata in data 24/02/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/02/2022 dal Consigliere Relatore Roberto Succio;

Rilevato che: - la società contribuente ricorreva avverso una cartella di pagamento per l'anno 2008 con la quale l'Amministrazione Finanziaria contestava il mancato rispetto del piano di rateazione riguardante una precedente comunicazione di irregolarità relativa alle dichiarazioni mod. Unico 2009 e mod. 770 2009; la CTP accoglieva il ricorso; l'Ufficio appellava tal pronuncia; - con la sentenza impugnata la CTR rigettava l'impugnazione; ricorre a questa Corte l'Agenzia delle Entrate congiuntamente al riscossore con atto affidato a due motivi; la società - medio tempore fallita - non ha svolto attività difensiva in questo giudizio di Legittimità;

Considerato che: - il primo motivo di ricorso deduce la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, resa quindi in violazione degli artt. 36 c. 2 e 61 del d. Lgs. n. 546 del 1992 e dell'art. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e dell'art. 181 disp. Att. ne c.p.c. in relazione all'art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c.; - il motivo è fondato; - in effetti, la sentenza è viziata da anomalia motivazionale talmente grave da sfociare in vizio di violazione di legge costituzionalmente rilevante: alla condivisione della sentenza di primo grado non è dato verificare che il giudice di appello sia pervenuto attraverso il vaglio critico dei motivi di appello dell'Amministrazione, neppure riportati nella scarna motivazione; - questa Corte ritiene (Cass.

Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014) che la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. Ì 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. r/i Cons. Est. Roberto Succio - 2 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale - qui in effetti sussistente - che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione; il secondo motivo, alla luce della decisione che precede, è assorbito; non risultando necessari accertamenti ulteriori in fatto, la controversia può decidersi nel merito con il rigetto del ricorso originario della società contribuente; p.q.m. accoglie il primo motivo; dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Calabria in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.

Cos