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Ordinanza — n. 6995/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation Court allows appeal on tax notice by accepting postal receipt list as valid proof of service.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6995/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a regional tax commission decision regarding the timeliness of an appeal. The taxpayer argued that the lack of a signature on the postal receipt invalidated proof of service, while the court held that the postmark's official nature, protected by criminal law, suffices without a signature. Consequently, the court quashed the lower court's rejection of the appeal and remanded the case for further proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992; Art. 22 d.lgs. n. 546/1992; Art. 156 c.p.c.; Art. 2699 c.c.: In tax proceedings, the list of registered mail with postmarks validly proves timely service of an appeal, as the official nature of the postmark is guaranteed by law and does not require a signature.

Parole chiave

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tax appeal timeliness postal service proof public act validity tax administrative procedure service of notice ricupero d'imposta sospensione della riscossione fiscale deduzione dal reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 53, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
per violazione dell'art. 53, secondo comma, d.lgs.
Art. 22 d.lgs. n. 546/1992
546/1992, in combinato disposto con l'art. 22 stesso testo e l'art.
Art. 156 c.p.c.
22 stesso testo e l'art. 156 c.p.c., nonché l'art.
Art. 2699 c.c.
art. 156 c.p
22 stesso testo e l'art. 156 c.p.c., nonché l'art.
art. 2699 c.c

Giurisprudenza citata

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Cass. 19547/2019
Cass. 4742/2021
Cass.19547/2019; Cass. 4742/2021; Cass.
Cass. 8401/2021
4742/2021; Cass. 8401/2021; Cass.
Cass. 9285/2021
8401/2021; Cass. 9285/2021; in generale, Cass.
Cass. S.U. n. 13452/2017
9285/2021; in generale, Cass. S.U. n. 13452/2017); Ric.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 27110-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro FIORE ANTONIO; - intimato - avverso la sentenza n. 567/4/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 13/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Co: MARCELLO MARIA FRACANZANI.

RILEVATO che la Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Calabria -LCole-- -n-a che ha confermato la pronuncia della C FP di Cosenza, ove erano state accolte le ragioni del contribuente avverso gli atti impositivi di ripresa a tassazione per mancato riconoscimento di coni e di perdite di e,se/d2i0; che la parte contribuente è rimasta intimata; CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad unico motivo di doglianza; che con l'unico motivo di profila censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell'art. 53, secondo comma, d.lgs. n. 546/1992, in combinato disposto con l'art. 22 stesso testo e l'art. 156 c.p.c., nonché l'art. 2699 c.c.; che, con riguardo all'unico motivo: nel processo tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell'atto di appello è validamente fornita dal notificante mediante la produzione dell'elenco delle raccomandate recante il timbro delle poste, poiché la veridicità dell'apposizione della data mediante lo stesso è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, riferendosi all'attestazione di attività compiute da un pubblico agente nell'esercizio delle sue funzioni di ricezione, senza che assuma rilevanza la mancanza di sottoscrizione, che non fa venir meno la qualificazione di atto pubblico del detto timbro, stante la possibilità d'identificarne la provenienza e non essendo la stessa richiesta dalla legge ad substantiam (da ultime:

Cass.19547/2019; Cass. 4742/2021; Cass. 8401/2021; Cass. 9285/2021; in generale, Cass. S.U. n. 13452/2017); Ric. 2020 n. 27110 sez. MT - ud. 26-01-2022 -2- che, nella specie, la CTR si è discostata da tale principio, avendo escluso a priori che tale formalità fosse sufficiente a provare la tempestività dell'appello; che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Calabria LETQS-enza.)in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.