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Ordinanza — n. 6981/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against administrative fine notice, ruling proof of service via registered letter is mandatory.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6981/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The court allowed the appeal against a lower court's dismissal of an opposition to an administrative fine notice. The appellant argued that the notice was invalid because the concessionary company failed to produce proof of receipt of the service documents. The court held that under Article 140 of the Code of Civil Procedure, the notary must prove the registered letter was received or at least reached the recipient's address to validate the notification.

Regesto Legislator

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Art. 140 c.p.c.; Art. 360 n. 3, n. 4 c.p.c.: The notification of administrative fines via registered letter is null if the recipient's receipt is not documented, requiring proof that the letter reached the recipient's address.

Parole chiave

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administrative fine notification proof of service requirement registered letter validity nullity of notification concessionary company liability opposizione al precetto esecutivo opposizione intimazione di pagamento

Disposizioni normative citate

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Art. 140 c.p.c.
In realtà, in caso di notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c., e quindi con deposito presso la casa comunale, affissione dell'avviso alla porta del destinatario e invio di Rtc.
Art. 113 c.p.c.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 132 c.p.c.
Art. 118 disp. att. c.p.c.
e dell'art. 118 disp.att.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
c.p.c., in relazione all'art. 360 n.
Art. 360 n. 4 c.p.c.
c.p.c., in relazione all'art. 360 n.
art. 118 disp.att. c.p
e dell'art. 118 disp.att. c.p.c., in relazione all'art.
art. 140 c.p
In realtà, in caso di notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c., e quindi con deposito presso la casa comunale, affissione dell'avviso alla porta del destinatario e invio di Rtc.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 25079 del 2014
E', dunque, necessario che il notificante documenti, attraverso la produzione del relativo avviso di ricevimento, che la predetta raccomandata informativa, a pena di nullità della notificazione, sia stata effettivamente ricevuta dal destinatario (Cass. n. 25079 del 2014, in motiv.; Cass.
Cass. n. 9782 del 2018
25079 del 2014, in motiv.; Cass. n. 9782 del 2018) o, quanto meno, pervenuta nella sfera (non di conoscenza, ma) di conoscibilità dello stesso, presso il suo indirizzo (Cass.n.
Cass. n. 9111 del 2012
Cass. n. 2683 del 2019
9111 del 2012; Cass. n. 2683 del 2019), salvo che lo stesso (o i suoi eredi) non dimostri(no) un fatto impeditivo, quale il trasferimento, il decesso, ecc.
Cass. n. 2959 del 2012
(Cass. n. 2959 del 2012) ovvero che tale fatto impeditivo emerga dalle annotazioni dell'agente postale (es., morte, ecc.).
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso 8258-2021 proposto da: GALASSI GIAN MARIA, rappresentato e difeso dall'Avvocato VEZIO PAGLIARINI per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro COMUNE DI SERRAVALLE DI CHIENTI e FALLIMENTO DELLA DUOMO GPA S.R.L.; - intimati - avverso la SENTENZA n. 14380/2020 del TRIBUNALE DI ROMA, depositata il 19/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/1/2022 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO; FATTI DI CAUSA 1.1. Il tribunale, con la pronuncia in epigrafe, ha respinto l'appello di Gian Maria Galassi avverso la sentenza di rigetto dell'opposizione dallo stesso proposta nei confronti dell'ingiunzione con la quale gli era stato intimato il pagamento di due sanzioni amministrative per violazione al codice della strada inflitte con verbali di contestazione asseritamente notificati in data 11/7/2012 e 26/11/2012. - 1.2.

Gian Maria Galassi, con ricorso notificato il 17 e il 22/3/2021, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza. 1.3. Il Comune e la Duomo GPA s.r.l. sono rimasti intimati. 1.4. Il ricorrente ha depositato memoria. RAGIONI DELLA DECISIONE 2. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 140, 113, 115, 116, 132 c.p.c. e dell'art. 118 disp.att. c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 e n. 4 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto la validità delle notifiche, eseguite a norma dell'art. 140 c.p.c., dei verbali di contestazione posti a fondamento dell'intimazione di pagamento impugnata, senza, tuttavia, considerare che, come l'opponente aveva espressamente eccepito, la Duomo GPA s.r.I., in qualità di società concessionaria del Comune, non aveva prodotto in giudizio, neppure in copia, gli avvisi di ricevimento inerenti l'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale.

3. Il motivo è fondato, con assorbimento del secondo. Il tribunale, infatti, pur avendo dato atto della mancata produzione in giudizio degli avvisi di ricevimento relativi alle notifiche, eseguite ai sensi dell'art. 140 c.p.c., dei verbali di contestazione posti a fondamento dell'ingiunzione impugnata ("neanche producendo la fotocopia degli stessi"), ne ha, poi, C344, Siv étTo-rré-araìA-e escluso la rilevanza sul presupposto, al predetto fine estraneo, che le copie delle relate di notifica non erano state ritualmente disconosciute dall'opponente.

4. In realtà, in caso di notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c., e quindi con deposito presso la casa comunale, affissione dell'avviso alla porta del destinatario e invio di Rtc. 2021 n. 8258 - Sez. 6-2 - CC del 20 gennaio 2022 raccomandata con avviso di ricevimento, la notificazione si perfeziona, per il destinatario, nel giorno del ricevimento della raccomandata informativa, ed, in ogni caso, con il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata. Resta, tuttavia, fermo che, in quest'ultimo caso, il consolidamento di tale effetto anticipato per il notificante dipende dal perfezionamento del procedimento notificatorio nei confronti del destinatario, con il compimento degli adempimenti stabiliti dalla norma, vale a dire: - il deposito della copia dell'atto nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi; - l'affissione dell'avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario; - la notizia del deposito al destinatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

5. E', dunque, necessario che il notificante documenti, attraverso la produzione del relativo avviso di ricevimento, che la predetta raccomandata informativa, a pena di nullità della notificazione, sia stata effettivamente ricevuta dal destinatario (Cass. n. 25079 del 2014, in motiv.; Cass. n. 9782 del 2018) o, quanto meno, pervenuta nella sfera (non di conoscenza, ma) di conoscibilità dello stesso, presso il suo indirizzo (Cass.n. 9111 del 2012; Cass. n. 2683 del 2019), salvo che lo stesso (o i suoi eredi) non dimostri(no) un fatto impeditivo, quale il trasferimento, il decesso, ecc. (Cass. n. 2959 del 2012) ovvero che tale fatto impeditivo emerga dalle annotazioni dell'agente postale (es., morte, ecc.).

6. Il ricorso dev'essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata, pertanto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Roma che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Ric. 2021 n. 8258 - Sez. 6-2 - CC del 20 gennaio 2022 La Corte così provvede: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Roma che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, in data 20 gennaio 2022. Il Presidente Lorenzo Orilla DEPOSITATO IN CANCELLERIA .) 3 G ifrU'17 IL CANCELLIERE ESPERTO IL CANCEL