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Ordinanza — n. 6980/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal when plaintiff filed opposition instead of citation, preventing administrative self-annulment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6980/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The cassation court allowed the appeal against a lower court's decision to offset litigation costs. The plaintiff argued that filing an opposition instead of a citation prevented the municipality from annulling the traffic fine administratively. The court found this fact decisive, ruling that the plaintiff had indeed requested administrative annulment before litigation, which the lower court overlooked.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 5 c.p.c.; When a plaintiff files an opposition rather than a citation, the court must examine whether this procedural error prevented the administration from exercising its power of self-annulment, as such an error may justify cost compensation.

Parole chiave

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administrative self-annulment procedural error litigation costs opposition vs citation traffic fine enforcement revoca dell'opposizione opposizione al precetto esecutivo abbandono del procedimento per infrazione stradale

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 5 c.p.c.
Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 n.
Art. 32 d.lgs. n. 150 del 2011
In effetti, ha osservato il tribunale, è ragionevole ritenere che, se l'opponente avesse introdotto l'opposizione con atto di citazione, come imposto dall'art. 32 del d.lgs.
Art. 3 r.d. n. 639 del 1910
Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 n.
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Testo completo

CU. cìWO ORDINANZA sul ricorso 7301-2021 proposto da: SARCINA GIUSEPPE, difensore di sé stesso; - ricorrente - contro COMUNE DI BISCEGLIE; - intimato - avverso la SENTENZA n. 1347/2020 del TRIBUNALE DI TRANI, depositata il 21/9/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/1/2022 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO; FATTI DI CAUSA 1.1. Il tribunale, con la pronuncia in epigrafe, ha rigettato l'appello dell'avv. Giuseppe Sarcina avverso la sentenza con la quale il giudice di pace, pur accogliendo l'opposizione dallo stesso proposta nei confronti di ordinanza-ingiunzione emessa dal Comune di Bisceglie il 29/3/2019 per la riscossione di sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada, aveva integralmente compensato le spese di lite sul rilievo che la proposizione dell'opposizione con ricorso anziché con atto di citazione aveva impedito all'amministrazione di procedere all'eventuale annullamento di ufficio della sanzione. 1.2.

Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che la motivazione adottata su quest'ultimo punto dal giudice di pace fosse corretta, essendo effettivamente configurabile una soccombenza virtuale dell'opponente, che aveva errato nell'individuazione del rito applicabile, trattandosi di opposizione avverso un'ordinanza ingiunzione emessa ai sensi dell'art. 3 del r.d. n. 639 del 1910 per la riscossione di sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada. In effetti, ha osservato il tribunale, è ragionevole ritenere che, se l'opponente avesse introdotto l'opposizione con atto di citazione, come imposto dall'art. 32 del d.lgs. n. 150 del 2011, l'ente opposto, a fronte dello spatium deliberandi tra la notifica dell'atto e l'iscrizione della causa a ruolo, pari a dieci giorni, avrebbe valutato l'opportunità di annullare in autotutela il provvedimento opposto, sicché, in definitiva, l'erronea individuazione del rito applicabile ha concorso a dare origine al giudizio di opposizione e alla proliferazione dei relativi costi. 1.3.

Giuseppe Sarcina, con ricorso notificato il 19/3/2021, ha chiesto, per quattro motivi, la cassazione della sentenza. 1.4. Il Comune è rimasto intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha confermato la decisione con la quale il giudice di pace aveva disposto la compensazione delle spese di lite sul rilievo che, se l'opponente avesse introdotto l'opposizione con atto di citazione e non, come aveva invece fatto, con ricorso Ric. 2021 n. 7301 - Sez. 6-2 - CC del 20 gennaio 2022 depositato il 7/5/2019, il Comune opposto, a fronte dello spatium deliberandi tra la notifica dell'atto di citazione e l'iscrizione della causa a ruolo, avrebbe valutato l'opportunità di annullare in autotutela il provvedimento opposto, per cui l'erronea individuazione del rito applicabile aveva concorso a dare origine al giudizio di opposizione e alla proliferazione dei relativi costi. 2.2.

Così opinando, tuttavia, ha osservato il ricorrente, il tribunale non ha considerato che l'opponente, in data 15/4/2019, aveva presentato istanza di autotutela al Comune di Bisceglie chiedendo l'annullamento dell'ordinanza- ingiunzione di pagamento.

3. Il motivo è fondato, con assorbimento degli altri. Il tribunale, infatti, ha condiviso la sentenza appellata nella parte in cui il giudice di pace, pur accogliendo l'opposizione dell'appellante all'ingiunzione del Comune, aveva disposto la compensazione delle spese processuali sul rilievo che la proposizione dell'opposizione con ricorso anziché con atto di citazione aveva impedito all'amministrazione di procedere all'eventuale annullamento di ufficio della sanzione, omettendo, così, di considerare che, in realtà, l'opponente, prima di agire in giudizio, aveva proposto, come emerge dalla sua riproduzione in ricorso, istanza di annullamento d'ufficio del provvedimento impugnato.

4. Il ricorso dev'essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata, per l'effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Trani che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, al Ric. 2021 n. 7301 - Sez. 6-2 - CC del 20 gennaio 2022 tribunale di Trani che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, in data 20 gennaio 2022. Il Presidente Loeenzo Ori/la i /I! P:5°,--;--„S.,5111°13"Cis' 1: