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Ordinanza — n. 6979/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court allows appeal against traffic fine when automatic radar data lacks public official presence proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6979/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the lower court's dismissal of the municipality's appeal against a traffic fine. The lower court had rejected the appeal because the automatic radar system failed to prove the specific vehicle identity without a public official's direct observation. The Court ruled that such automated readings constitute public faith documents unless challenged via a specific false accusation procedure, thereby allowing the appeal to proceed.

Regesto Legislator

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Art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992; Art. 345 del d.P.R. n. 495 del 1992: Automated traffic violation records generated by homologated equipment constitute public faith documents proving the violation until a specific false accusation is filed, distinguishing them from acts requiring direct public official perception.

Parole chiave

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automatic radar evidence public faith documents traffic violation fines false accusation procedure administrative opposition grave eccesso di velocità infrazioni alle norme della circolazione contrassegno stradale

Disposizioni normative citate

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Art. 2697 and 2700 c.c.
Art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992
2697 e 2700 c.c., dell'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, dell'art.
Art. 345 del d.P.R. n. 495 del 1992
285 del 1992, dell'art. 345 del d.P.R. n. 495 del 1992 e dell'art.
Art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, conv. con la I. n. 168 del 2002
495 del 1992 e dell'art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, conv. con la I. n. 168 del 2002, in relazione all'art.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
168 del 2002, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che le verbalizzazioni da parte dell'agente accertatore dei rilievi tratti dall'apparecchiatura omologato per l'accertamento in modalità automatica della violazione dell'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. SU n. 17355 del 2009
Cass. n. 3705 del 2013
17355 del 2009), pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale (Cass. n. 3705 del 2013, Cass.
Cass. n. 29580 del 2021
3705 del 2013, Cass. n. 29580 del 2021).
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Testo completo

Ct 4 9 ORDINANZA sul ricorso 7169-2021 proposto da: COMUNE DI MELPIGNANO, rappresentato e difeso dall'Avvocato RAFFAELE PLENTEDA per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro RICCHIUTO BRUNO LAURETO; i. - intimato - avverso la SENTENZA n. 8/2021 del TRIBUNALE DI LECCE, depositata il 4/1/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/1/2022 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO; FATTI DI CAUSA 1.1. Il tribunale, con la pronuncia in epigrafe, ha rigettato l'appello del Comune di Melpignano avverso la sentenza con la quale il giudice di pace aveva accolto l'opposizione proposta da Bruno Laureto Ricchiuto nei confronti della sanzione allo stesso inflitta per violazione al codice della strada. 1.2.

Il tribunale, in particolare, ha ritenuto che il procedimento finalizzato ad individuare quale dei diversi veicoli presenti nel fotogramma avesse superato il limite di velocità imposto sul tratto stradale in questione, era rimasto sul piano meramente assertivo, avendo il Comune omesso di dare la prova, cui era onerato, che il citato procedimento non facesse residuare alcun dubbio sull'esatta individuazione del trasgressore.

2. Il Comune di Melpignano, con ricorso notificato il 3/3/2021, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza. 2.2. Bruno Laureto Ricchiuto è rimasto intimato. RAGIONI DELLA DECISIONE 3. Con il primo motivo, il Comune ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione degli artt. 2697 e 2700 c.c., dell'art. 142, comma 6, del d.lgs. n. 285 del 1992, dell'art. 345 del d.P.R. n. 495 del 1992 e dell'art. 4 del d.l. n. 121 del 2002, conv. con la I. n. 168 del 2002, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che le verbalizzazioni da parte dell'agente accertatore dei rilievi tratti dall'apparecchiatura omologato per l'accertamento in modalità automatica della violazione dell'art. 142 del codice della strada, in caso di presenza di due o più veicoli sul fotogramma, non costituissero un atto pubblico facente piena prova fino a querela di falso dell'effettuazione dei rilievi e delle constatazioni delle relative risultanze, in tal modo, tuttavia, omettendo di considerare che, a fronte di un'apparecchiatura, omologata per accertare in modo automatico la violazione e sottoposta a regolare taratura periodica, la lettura dei dati rilevati dallo strumento non costituisce una percezione sensoriale da parte del pubblico ufficiale che implica margini d'apprezzamento individuale, trattandosi, piuttosto, di attestazioni munite di pubblica fede Ric. 2021 n. 7169 - Sez. 6-2 - CC del 20 gennaio 2022 che fanno prova fino a querela di falso dell'effettuazione di tali rilievi e delle constatazioni compiute.

4. Il motivo è fondato, con assorbimento del secondo. Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, infatti, è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale o rispetto alle quali l'atto non è suscettibile di fede privilegiata per una sua irrisolvibile contraddittorietà oggettiva, mentre è riservata al giudizio di querela di falso, nel quale non sussistono limiti di prova e che è diretto anche a verificare la correttezza dell'operato del pubblico ufficiale, la proposizione e l'esame di ogni questione concernente l'alterazione nel verbale, pur se involontaria o dovuta a cause accidentali, della realtà degli accadimenti e dell'effettivo svolgersi dei fatti (Cass. SU n. 17355 del 2009), pur quando si deducano errori od omissioni di natura percettiva da parte dello stesso pubblico ufficiale (Cass. n. 3705 del 2013, Cass. n. 29580 del 2021).

5. Il ricorso, quindi, dev'essere accolto e la sentenza impugnata, pertanto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Lecce, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Lecce che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, in data 20 gennaio 2022. Il Presidente Ric. 2021 n. 7169 - Sez. 6-2 - CC del 20 gennaio 2022 Lorenzo Ori/fa DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE ESPEPTO o (