Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6977/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against appeal court ruling on municipal procedural representation and postal service deadlines.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6977/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation allowed the appeal filed by the Municipality of Capaccio Paestum against the Second Instance Court's dismissal of its appeal. The municipality argued that its procedural representation was valid without a specific authorization resolution and that the appeal deadline should be calculated from the date of mailing via postal service rather than receipt. The court found both arguments valid, ruling that the Mayor represents the municipality by default and that postal mail constitutes timely filing if dispatched within the statutory period.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 50 d.lgs. n. 267/2000; Art. 22, 23 L. n. 689/1981: The Mayor exclusively represents the municipality without a specific authorization resolution, and an opposition to an administrative fine order filed via registered mail is timely if dispatched within the statutory period, regardless of the arrival date.

Parole chiave

Generato dall'IA
municipal representation postal service deadlines administrative fine opposition procedural capacity statutory time limits registered mail filing Mayor authority validità della notifica postale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 50 d.lgs. n. 267 del 2000
3 c.p.c., e la violazione dell'art. 50 del d.lgs.
Art. 22, 23 L. n. 689 del 1981
L'opposizione ad ordinanza- ingiunzione ex art. 22 della I.
Art. 101, 182 c.p.c.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
101 e 182 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., e la violazione dell'art.
Art. 6 comma 6 d.lgs. n. 150 del 2011
6-2 - CC del 20 gennaio 2022 di quanto disposto dall'art. 6, comma 6, del d.lgs.
Art. 149 c.p.c.
Art. 4 L. n. 890 del 1982
Il tribunale, con sentenza del 16/1/2013, ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione proposta dal Comune di Cnpaccio Paenturn avverso 15ngiunzione di pg.plfient9 de}! Regione Campania, notificata il 9/3/2011, per violazione dell'art. 45, comma 1, del d.lgs.
artt. 149 c.p
150 del 2011 - anche tramite il servizio postale, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e, ove ciò avvenga, essa deve considerarsi tempestiva, alla luce degli artt. 149 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. SU n. 12868 del 2005
Nel vigente sistema istituzionale e costituzionale degli enti locali, invero, in difetto di una specifica previsione statutaria o regolamentare, la rappresentanza processuale del Comune spetta, in via esclusiva, al Sindaco (Cass. SU n. 12868 del 2005; Cass.
Cass. n. 4556 del 2012
12868 del 2005; Cass. n. 4556 del 2012; Cass.
Cass. n. 7402 del 2014
4556 del 2012; Cass. n. 7402 del 2014) cui compete il potere, altrettanto esclusivo, di conferire la procura alle liti al difensore designato (Cass.
Cass. n. 34599 del 2019
7402 del 2014) cui compete il potere, altrettanto esclusivo, di conferire la procura alle liti al difensore designato (Cass. n. 34599 del 2019; Cass.
Cass. n. 4583 del 2019
34599 del 2019; Cass. n. 4583 del 2019; Cass.
Cass. n. 16459 del 2018
4583 del 2019; Cass. n. 16459 del 2018; Cass.
Cass. n. 5802 del 2016
16459 del 2018; Cass. n. 5802 del 2016; Cass.
Cass. n. 13968 del 2010
5802 del 2016; Cass. n. 13968 del 2010).
Cass. n. 98 del 2005
Cass. n. 9486 del 2021
22, rimanendo, per contro, irrilevante che il medesimo pervenga alla cancelleria del giudice adito successivamente alla scadenza del termine stesso (Cass. n. 9486 del 2021).
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

u31& eR“ ORDINANZA sul ricorso 2057-2021 proposto da: COMUNE DI CAPACCIO PAESTUM, rappresentato e difeso dall'Avvocato EMILIO GRIMALDI per procura in calce al ricorso; - ricorrente - contro REGIONE CAMPANIA, rappresentata e difesa dall'Avvocato MARINA COLARIETI per procura in calce al controricorso; - controricorrente - avverso la SENTENZA n. 529/2020 della CORTE D'APPELLO DI SALERNO, depositata il 26/5/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 20/1/2022 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO; FATTI DI CAUSA 1. Il tribunale, con sentenza del 16/1/2013, ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione proposta dal Comune di Cnpaccio Paenturn avverso 15ngiunzione di pg.plfient9 de}! Regione Campania, notificata il 9/3/2011, per violazione dell'art. 45, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 1999.

2. Il Comune ha proposto appello avverso tale sentenza deducendo che l'opposizione era stata proposta a mezzo del servizio postale, con la spedizione di raccomandata con avviso di ricevimento, in data 8/4/2011, pervenuta in cancelleria 1'11/4/2011.

3. La corte d'appello, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l'appello. La corte, in particolare, ha ritenuto: - innanzitutto, che la costituzione del Comune nel giudizio di secondo grado era inefficace, in mancanza della delibera di autorizzazione ad agire, neppure menzionata nell'atto d'appello; - in secondo luogo, che, a norma degli artt. 22 e 23 della I. n. 689 del 1981, vigenti ratíone temporís, il ricorso avverso l'ordinanza ingiunzione deve essere proposto, a pena d'inammissibilità, con il deposito del ricorso, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, non essendo, per contro, rilevante la data di spedizione del ricorso.

4. Il Comune di Capaccio Paestum, con ricorso notificato il 28/12/2020, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della sentenza.

5. La Regione Campania ha resistito con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 6. Con il primo motivo, il Comune ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 101 e 182 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., e la violazione dell'art. 50 del d.lgs. n. 267 del 2000 nonché la violazione delle norme e dei principi in materia di rappresentanza processuale degli enti pubblici, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che la costituzione del Comune nel giudizio di secondo grado era inefficace, in mancanza della delibera di autorizzazione ad agire, neppure menzionata nell'atto d'appello, senza, tuttavia, considerare, tra l'altro, che, a norma dell'art. 50 del d.lgs. n. 267 del 2000, il Sindaco ha la rappresentanza processuale del Comune senza che sia a tal Ric. 2021 n. 2057 - Sez. 6-2 - CC del 20 gennaio 2022 fine necessaria la delibera di autorizzazione della giunta comunale.

7. Il motivo è fondato. Nel vigente sistema istituzionale e costituzionale degli enti locali, invero, in difetto di una specifica previsione statutaria o regolamentare, la rappresentanza processuale del Comune spetta, in via esclusiva, al Sindaco (Cass. SU n. 12868 del 2005; Cass. n. 4556 del 2012; Cass. n. 7402 del 2014) cui compete il potere, altrettanto esclusivo, di conferire la procura alle liti al difensore designato (Cass. n. 34599 del 2019; Cass. n. 4583 del 2019; Cass. n. 16459 del 2018; Cass. n. 5802 del 2016; Cass. n. 13968 del 2010).

8. Con il secondo motivo, il Comune ricorrente, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 22 e 23 della I. n. 689 del 1981, in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., e la violazione e la falsa applicazione delle norme e dei principi in materia di termini di notificazione e di scissione tra termine valido per il notificante e per il destinatario, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corte d'appello ha ritenuto che, a norma degli artt. 22 e 23 della I. n. 689 del 1981, vigenti ratione temporis, il ricorso avverso l'ordinanza ingiunzione doveva essere proposto, a pena d'inammissibilità, con il deposito del ricorso, entro trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, non essendo, per contro, rilevante la data di spedizione del ricorso, senza, tuttavia, considerare che, nel caso in cui l'opposizione ad ingiunzione di pagamento di sanzione amministrativa pecuniaria sia proposta a mezzo del servizio postale, la tempestività del ricorso deve essere verificata avendo riguardo non alla data di arrivo bensì a quella di spedizione del ricorso.

9. Il motivo è fondato. L'opposizione ad ordinanza- ingiunzione ex art. 22 della I. n. 689 del 1981 può essere proposta - a seguito della sentenza n. 98 del 2005 ed alla luce Ric. 2021 n. 2057 - Sez. 6-2 - CC del 20 gennaio 2022 di quanto disposto dall'art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 150 del 2011 - anche tramite il servizio postale, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno e, ove ciò avvenga, essa deve considerarsi tempestiva, alla luce degli artt. 149 c.p.c. e 4 della I. n. 890 del 1982, qualora la consegna del plico da parte del notificante all'agente postale sia intervenuta nel termine di cui al comma 1 del citato art. 22, rimanendo, per contro, irrilevante che il medesimo pervenga alla cancelleria del giudice adito successivamente alla scadenza del termine stesso (Cass. n. 9486 del 2021).

10. Il ricorso, quindi, dev'essere accolto e la sentenza impugnata, per l'effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d'appello di Salerno che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, alla corte d'appello di Salerno che, in differente composizione, provvederà anche sulle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, in data 20 gennaio 2022. Il Presidente Lordnzo Ori/fa DEPT;ITATO IN CANCELLERIA