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Ordinanza — n. 6929/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against execution suspension due to improper use of opposition procedure instead of specific claim. The court ruled that the opposition to execution acts is the sole remedy for contesting execution orders. The court held that the creditor must use the correct procedural instrument to challenge the execution judge's suspension order. The court found the claim inadmissible because the opposition procedure is the exclusive means to contest execution acts. The court dismissed the appeal and ordered the appellant to pay the opposing party's costs. The court emphasized the strict procedural requirements for challenging execution measures. The court determined that the specific claim was not the appropriate vehicle for this challenge. The court concluded that the procedural defect rendered the appeal inadmissible. The court rejected the argument that the opposition procedure was insufficient for the case. The court affirmed the lower court's decision to declare the appeal inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6929/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the creditor's claim against the execution suspension. The appellant attempted to challenge the execution judge's order by filing an opposition to execution acts, which the court deemed the sole available remedy for contesting such measures. The court ruled that the specific claim procedure was not the appropriate vehicle for challenging the execution judge's suspension order, as the opposition procedure is the exclusive means for this purpose. Consequently, the court dismissed the appeal and ordered the appellant to bear the costs of the proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 617 c.p.c.; Art. 669 terdecies c.p.c.: The opposition to execution acts is the exclusive and sole procedural instrument available for contesting the orders of the execution judge, rendering other remedies like the specific claim inadmissible for such challenges.

Parole chiave

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opposition to execution acts specific claim inadmissibility execution judge orders procedural exclusivity execution suspension appeal procedura di rivendicazione nel pignoramento azione di rivocazione del sequestro abbandono del procedimento

Disposizioni normative citate

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Art. 617 c.p.c.
Art. 669 terdecies c.p.c.
Avverso il provvedimento di sospensione dell’esecuzione il Gui- dotti ha proposto reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c..
Art. 55 D.Lgs. 159/2011
(gestore del Fondo Unico di Giu- stizia) ha reso dichiarazione di quantità in senso negativo e, successivamente, il giudice dell’esecuzione ha dichiarato la so- spensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 55 del decreto legi- slativo n.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co.
art. 42 c.p
N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 21717/2020 di impugnazione per mezzo dello strumento del regolamento Numero sezionale 1273/2022Numero di raccolta generale 6929/2022 necessario di competenza, ai sensi dell’art. 42 c.p.c..
art. 111 Cost
art. 591 ter c.p
630429 - 01), sia con riguardo al reclamo proposto avverso i provvedimenti dello stesso giudice dell’esecuzione emessi ai sensi dell’art. 591 ter c.p.c., con ri- guardo alle regolarità degli atti del professionista delegato (Cass., Sez.
art. 617 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 6-3, Ordinanza n. 38368 del 03/12/2021
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Testo completo

____________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 21717 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da GUIDOTTI Renzo (C.F.: GDT RNZ 53H11 D655I), in pro- prio e quale legale rappresentante pro tempore della FANTASY DRINK di Guidotti Renzo & C. S.a.s. (C.F.: 01078040118) rappresentato e difeso dall’avvocato Claudio Defilippi (C.F.: DFL CLD 68L23 E463J) -ricorrente- nei confronti di EQUITALIA GIUSTIZIA S.p.A. (P.I.: 09982061005), in persona del rappresentante per procura Daniela Casadei rappresentata e difesa dall’avvocato Amedeo Pisanti (C.F.:

PSN MDA 72A13 F839G) -controricorrente- nonché SERAVINI Stefano (C.F.: SRV SFN 68R31 C219Q) -intimato- per la cassazione della ordinanza del Tribunale di Massa in com- posizione collegiale emessa in data 22 novembre 2019 nel pro- cedimento iscritto al n. 1478/2019 R.G.; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 2 febbraio 2022 dal consigliere Augusto Tatangelo. Fatti di causa Ric. n. 21717/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 2 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 6 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 21717/2020 Fantasy Drink S.a.s. ha agito in via esecutiva nei confronti di Numero sezionale 1273/2022Numero di raccolta generale 6929/2022 Stefano Seravini, nelle forme del pignoramento presso terzi. Il Data pubblicazione 02/03/2022 terzo Equitalia Giustizia S.p.A. (gestore del Fondo Unico di Giu- stizia) ha reso dichiarazione di quantità in senso negativo e, successivamente, il giudice dell’esecuzione ha dichiarato la so- spensione dell’esecuzione ai sensi dell’art. 55 del decreto legi- slativo n. 159 del 2011.

Avverso il provvedimento di sospensione dell’esecuzione il Gui- dotti ha proposto reclamo ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c.. Il Tribunale di Massa ha dichiarato inammissibile il reclamo. Ricorre il Guidotti, in proprio e nella qualità, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso Equitalia Giustizia S.p.A.. Non ha svolto attività difensiva in questa sede l’altro intimato. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.

È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della pro- posta. Ragioni della decisione 1. Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica dell’ammissi- bilità del ricorso. 1.1 La decisione impugnata è costituita da una ordinanza pro- nunciata dal tribunale, in composizione collegiale, con la quale è stata dichiarata l’inammissibilità di un reclamo, proposto dal creditore procedente ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., av- verso un provvedimento del giudice dell’esecuzione di sospen- sione del processo esecutivo emesso ai sensi dell’art. 55 del decreto legislativo n. 159 del 2011: il tribunale ha ritenuto che siffatto provvedimento non fosse reclamabile, in quanto non avente natura cautelare, ma fosse suscettibile esclusivamente Ric. n. 21717/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 2 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 F i r m a t o D a :

V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 21717/2020 di impugnazione per mezzo dello strumento del regolamento Numero sezionale 1273/2022Numero di raccolta generale 6929/2022 necessario di competenza, ai sensi dell’art. 42 c.p.c..

Data pubblicazione 02/03/2022 Il ricorrente insiste nel sostenere che il provvedimento del giu- dice dell’esecuzione dovesse invece ritenersi reclamabile ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c.. Anche a volere accedere alla prospettazione del ricorrente (se- condo il quale il provvedimento del giudice dell’esecuzione do- veva ritenersi reclamabile ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c., in quanto avente ad oggetto la sospensione del processo ese- cutivo), il presente ricorso risulta in ogni caso inammissibile, in quanto, secondo il costante indirizzo di questa Corte (che il ri- corso non offre elementi per rimeditare) i provvedimenti emessi dal collegio a definizione del reclamo di cui all’art. 669 terdecies c.p.c., non sono in nessun caso impugnabili e, in particolare, non sono mai suscettibili di ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost.; ciò è a dirsi sia con riguardo al re- clamo relativo ai provvedimenti cautelari sulle istanze di so- spensione ovvero di provvedimenti indilazionabili emessi dal giudice dell’esecuzione ai sensi degli artt. 624 e/o 618 c.p.c. (ex plurimis, tra le più recenti:

Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 27072 del 06/10/2021; Sez. 3, Ordinanza n. 25411 del 10/10/2019, Rv. 655372 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 743 del 18/01/2016, Rv. 638218 – 01; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 1228 del 22/01/2016, Rv. 638416 – 01; Sez. L, Sentenza n. 1176 del 22/01/2015, Rv. 634301 – 01; Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 9371 del 28/04/2014, Rv. 630429 - 01), sia con riguardo al reclamo proposto avverso i provvedimenti dello stesso giudice dell’esecuzione emessi ai sensi dell’art. 591 ter c.p.c., con ri- guardo alle regolarità degli atti del professionista delegato (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12238 del 09/05/2019, Rv. 653893 – 01; conf.:

Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 15441 del 21/07/2020, Rv. 658512 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 14249 del 08/07/2020; Ric. n. 21717/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 2 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 21717/2020 Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 18111 del 31/08/2020;

Sez. 6 - 3, Numero sezionale 1273/2022Numero di raccolta generale 6929/2022Or- dinanza n. 27069 del 06/10/2021). Data pubblicazione 02/03/2022 Altrettanto è a dirsi, in linea generale, con riguardo ai provve- dimenti collegiali sul reclamo proposto ai sensi dell’art. 669 ter- decies c.p.c. in relazione alle decisioni del giudice monocratico su istanze cautelari, anche laddove se ne deduca la nullità, l’inesistenza o l’assoluta abnormità (cfr., ex multis: Cass., Sez. U, Ordinanza n. 1245 del 23/01/2004, Rv. 569648 – 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 4904 del 11/03/2015, Rv. 634728;

Sez. 1, Sentenza n. 14140 del 27/06/2011, Rv. 618296; Sez. 2, Ordi- nanza n. 20954 del 08/09/2017, Rv. 645244 – 01; Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 12229 del 18/05/2018, Rv. 648537 – 01). Dunque, poiché il provvedimento impugnato nella presente sede (a prescindere dalla correttezza nel merito della decisione adottata dal tribunale) certamente non è suscettibile di ricorso per cassazione, quest’ultimo va senz’altro dichiarato, per ciò solo, inammissibile. 1.2 A solo scopo di completezza espositiva, risulta opportuno aggiungere che la dichiarazione di inammissibilità del reclamo proposto dal ricorrente ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c. av- verso il provvedimento di sospensione del processo esecutivo emesso dal giudice dell’esecuzione ai sensi dell’art. 55 del de- creto legislativo n. 159 del 2011, è in realtà da ritenere con- forme a diritto, sebbene la motivazione a sostegno di tale deci- sione richieda una correzione, nella parte in cui il tribunale af- ferma che il provvedimento del giudice dell’esecuzione sarebbe stato impugnabile con il regolamento necessario di competenza ai sensi dell’art. 42 c.p.c..

Trattandosi, infatti, di un provvedimento che, sebbene privo di natura cautelare (quindi effettivamente non reclamabile ai sensi dell’art. 669 terdecies c.p.c.), costituisce pur sempre un atto del giudice diretto a regolare il processo esecutivo, esso deve in realtà ritenersi esclusivamente soggetto al mezzo di Ric. n. 21717/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 2 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a :

A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 21717/2020 impugnazione generale e tipico per la contestazione della rego- Numero sezionale 1273/2022Numero di raccolta generale 6929/2022 larità degli atti esecutivi e, in particolare, dei provvedimenti del Data pubblicazione 02/03/2022 giudice dell’esecuzione, cioè l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’art. 617 c.p.c. (strumento di impugnazione che, del re- sto, è l’unico utilizzabile, almeno in prima battuta, anche per la contestazione degli stessi provvedimenti del giudice dell’esecu- zione in tema di competenza: cfr. da ultimo:

Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 38368 del 03/12/2021, Rv. 662966 – 01).

2. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna il ricorrente (in proprio e nella qualità di legale rappresentante di Fantasy Drink S.a.s.) a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controri- corrente, liquidandole in complessivi € 6.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art.

13. Ric. n. 21717/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 2 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 21717/2020 Numero sezionale 1273/2022 Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Ci-Numero di raccolta generale 6929/2022Data pubblicazione 02/03/2022 vile, Sottosezione 3, in data 2 febbraio 2022. Il presidente Adelaide AMENDOLA Ric. n. 21717/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 2 febbraio 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F