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Ordinanza — n. 6928/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on new evidence grounds, allowing cassation for failure to cite specific ratio decidendi.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6928/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the second ground of appeal regarding new evidence but allowed the first ground concerning the failure to cite the specific ratio decidendi of the lower court's judgment. The appellant argued that the absence of a specific company was raised early in the proceedings, while the lower courts held that the case's scope was defined by the initial complaint. The court ruled that the appeal must specifically address the reasoning of the contested decision, and since the appellant failed to do so, the second ground was inadmissible, though the first was valid.

Regesto Legislator

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Art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.; Art. 345 c.p.c.: The cassation appeal must specifically cite the ratio decidendi of the contested decision; generic arguments or references to acts outside the scope of the initial complaint render a ground inadmissible.

Parole chiave

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cassation appeal admissibility ratio decidendi citation new evidence inadmissibility scope of initial complaint specificity requirement sospensione del diritto di voto in una società tutela dei soci difetto di legittimazione dell'azionista

Disposizioni normative citate

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Art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c.
Simili argomenti sono, innanzitutto, del tutto generici, visto che non illustrano con la dovuta autosufficienza dove e come il tema era stato espressamente posto (in merito all'autosufficienza del ricorso ex art. 366, comma 1, n.
Art. 345 c.p.c.
costituiva – a parere dei giudici distrettuali – una domanda nuova e inammissibile, ex art. 345 cod.
art. 345 cod. proc. civ
A fronte di questo rilievo l’odierno ricorrente assume che nessuna violazione dell’art. 345 cod. proc. civ.
art. 380-bis cod. proc. civ
Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ..
art. 112 cod. proc. civ
Un simile vizio di omessa pronuncia determina la nullità della sentenza impugnata, per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ..
artt. 115 cod. proc. civ
Il secondo motivo deduce l’avvenuta violazione e falsa applicazione degli artt. 115 cod. proc. civ., 2697 e 1362 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. 16900/2015
Cass. 4980/2014
16900/2015, Cass. 4980/2014, Cass.5478/2018, Cass.
Cass. 5478/2018
Cass. 14784/2015
4980/2014, Cass.5478/2018, Cass. 14784/2015 e Cass.
Cass. 8569/2013
14784/2015 e Cass. 8569/2013).
Cass. 19989/2017
Ne discende, per altro verso, l’inammissibilità del profilo di doglianza in esame, posto che il ricorso per cassazione deve cogliere e contestare specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata (Cass. 19989/2017).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15646-2020 proposto da: CORTELLAZZI GINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ACUTO 61/63, presso lo studio dell'avvocato CARMELO MONACO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro APENNINE ENERGY s.p.a., in persona dell'amministratore delegato pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VENTI SETTEMBRE, 1, presso lo studio dell'avvocato ROBERTO LECCESE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato CARMELITA RIZZA; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1122/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 13/2/2020;

F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 15646/2020 Numero sezionale 1330/2022 Numero di raccolta generale 6928/2022 Data pubblicazione 02/03/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3/2/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ALBERTO PAZZI. Rilevato che:

1. L’assemblea dei soci di Consul Service s.r.l. (ora Apennine Energy s.p.a.), con delibera del 15 febbraio 2007, rideterminava il compenso del membro del consiglio di amministrazione Gino Cortellazzi in € 19.300 per l’anno 2007, nominando nel contempo Luigi Cacchioni alla carica di presidente del consiglio di amministrazione. L’assemblea, con successiva delibera del 23 maggio 2008, preso atto delle dimissioni di due membri del consiglio di amministrazione e della conseguente decadenza dell’organo amministrativo, provvedeva alla nomina di un nuovo consiglio di amministrazione.

2. Il Tribunale di Roma rigettava l’impugnazione di tali delibere presentata da Gino Cortellazzi in veste di amministratore. In particolare, accertava, in via preliminare, la validità della delibera del 2008, in quanto, quand’anche si fosse convenuto sul fatto che Luigi Cacchioni non rivestisse più a quell’epoca la carica di presidente del consiglio di amministrazione in ragione delle dimissioni in precedenza rassegnate, si sarebbe comunque dovuto rilevare che questi aveva legittimamente presieduto l’assemblea, in mancanza del presidente del consiglio di amministrazione, quale persona designata dal consesso a dirigere la riunione. Ne deduceva, stante la legittimità della delibera con cui il Cortellazzi veniva revocato dall’incarico di amministratore, il difetto di legittimazione del Cortellazzi a impugnare in tale veste la delibera del 2007.

3. La Corte d’appello di Roma, con sentenza del 13 febbraio 2020, respingeva l’impugnazione proposta da Gino Cortellazzi. Ric. 2020 n. 15646 sez. M1 - ud. 03-02-2022 -2- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 15646/2020 Numero sezionale 1330/2022 Numero di raccolta generale 6928/2022 Data pubblicazione 02/03/2022 Osservava, per quanto qui di interesse, che la delibera del 2007 (il cui contenuto non poteva essere ritenuto in contrasto con alcuna norma imperativa) non poteva essere impugnata dal Cortellazzi, che non era né socio né amministratore, essendo cessato da tale carica per effetto della successiva deliberazione.

Rilevava poi, rispetto alla delibera del 2008, che il socio unico Consul Oil & Gas ltd. aveva partecipato all’assemblea a mezzo di Godwin Debono, collegato in videoconferenza; il tema del difetto di legittimazione di quest’ultimo a rappresentare Consul Oil & Gas ltd. costituiva – a parere dei giudici distrettuali – una domanda nuova e inammissibile, ex art. 345 cod. proc. civ., dato che la stessa risultava estranea al contenuto dell’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, e comunque infondata, essendo onere di parte appellante dimostrare che il Debono non fosse il legale rappresentante della compagine che era unica socia di Apennine Energy s.p.a..

4. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso Gino Cortellazzi prospettando due motivi di doglianza, ai quali ha resistito con controricorso Apennine Energy s.p.a.. Parte controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.. Considerato che:

5. Il primo motivo di ricorso denuncia, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 e 5, cod. proc. civ., la nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 111, comma 6, Cost. e 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., in quanto la Corte di merito, a fronte di un’impugnazione che denunciava, in primis, la nullità della delibera del 2008 perché l’assemblea era stata presieduta da chi non rivestiva più la carica di presidente del consiglio di amministrazione, ha totalmente omesso di motivare al riguardo. Ric. 2020 n. 15646 sez. M1 - ud. 03-02-2022 -3- F i r m a t o D a :

D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 15646/2020 Numero sezionale 1330/2022 Numero di raccolta generale 6928/2022 Data pubblicazione 02/03/2022 6. Il motivo è fondato. La censura, volta a lamentare l’assenza di alcuna motivazione in ordine a uno dei motivi di appello proposti (e dunque da qualificare, più propriamente, come denuncia di un’omissione di pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ., piuttosto che di motivazione, dato che l'omesso esame prospettato concerne una domanda introdotta in giudizio attraverso i motivi di impugnazione; cfr.

Cass. 1539/2018, Cass. 25761/2014), assume che la decisione impugnata abbia completamente tralasciato di affrontare la questione della legittimità della presidenza dell’assemblea tenutasi 23 maggio 2008 da parte di Luigi Cacchioni. Il motivo di impugnazione - come ricorda l’odierno ricorrente non solo rappresentando (a pag.

13) di aver eccepito la nullità della delibera in discorso in quanto presieduta da un soggetto che non era più presidente del consiglio di amministrazione, ma anche riportando (a pag.

10) il passaggio della decisione impugnata in cui (a pag.

8) si dà espresso conto che “l’appellante Cortellazzi ripropone la censura relativa alla mancata legittimazione del sig. Cacchioni a presiedere l’assemblea, in quanto non legittimato dallo statuto, avendo rassegnato le dimissioni il 15 maggio 2008. Il Tribunale avrebbe errato in quanto l’autorizzazione del socio unico a presiedere l’assemblea conferita a un terzo doveva emergere dal verbale di assemblea” -, in effetti, è stato registrato come proposto dalla Corte di merito, la quale però, pur respingendo l’appello, non si è soffermata in alcun modo ad affrontare ex professo la questione. Un simile vizio di omessa pronuncia determina la nullità della sentenza impugnata, per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ..

7. Il secondo motivo deduce l’avvenuta violazione e falsa applicazione degli artt. 115 cod. proc. civ., 2697 e 1362 cod. civ., in quanto il socio unico Consul Oil & Gas ltd. non poteva ritenersi rappresentato in assemblea da Godwin Debono, per mancanza di procura e perché il Ric. 2020 n. 15646 sez. M1 - ud. 03-02-2022 -4- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 15646/2020 Numero sezionale 1330/2022 Numero di raccolta generale 6928/2022 Data pubblicazione 02/03/2022 medesimo, quale membro del consiglio di amministrazione della compagine, non poteva esserne il procuratore. La Corte di merito – in tesi di parte ricorrente - ha erroneamente ritenuto che la questione fosse nuova, dato che la stessa era stata posta “fin dal primo atto istruttorio”.

8. Il motivo è inammissibile. La Corte distrettuale, nel rilevare la novità della domanda presentata dall’appellante in merito ai poteri di Godwin Debono di rappresentare il socio unico Consul Oil & Gas ltd., ha sottolineato che “con l’atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado” il Cortellazzi aveva dedotto la nullità della delibera del 2008 soltanto perché era stata presieduta da soggetto non legittimato. In questo modo i giudici distrettuali hanno inteso porre in evidenza come il thema decidendum fosse stato espressamente perimetrato all’interno dell’atto introduttivo del giudizio, dovendosi considerare inammissibile ogni domanda nuova presentata con l’atto di impugnazione ed estranea ai temi proposti in sede di avvio della lite.

A fronte di questo rilievo l’odierno ricorrente assume che nessuna violazione dell’art. 345 cod. proc. civ. poteva essere ravvisata, dato che l’eccezione di mancata presenza di Consul Oil & Gas ltd. era stata posta fin dal primo atto istruttorio, come comprovato dall’ordine di esibizione disposto all’udienza del 28 marzo 2011 “in accoglimento della istanza di cui alla memoria ex art. 183 CPC, VI comma n. 2 del Cortellazzi, nonché le deduzioni a verbale all’udienza del 31/10/2011”. Simili argomenti sono, innanzitutto, del tutto generici, visto che non illustrano con la dovuta autosufficienza dove e come il tema era stato espressamente posto (in merito all'autosufficienza del ricorso ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. in caso di riferimento a documenti o atti processuali, i quali non solo devono essere specificamente Ric. 2020 n. 15646 sez.

M1 - ud. 03-02-2022 -5- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c 0 d d 0 3 3 a d 0 e 4 - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 15646/2020 Numero sezionale 1330/2022 Numero di raccolta generale 6928/2022 Data pubblicazione 02/03/2022 individuati anche quanto alla loro collocazione, ma altresì devono essere oggetto di integrale trascrizione quanto alle parti che sono oggetto di doglianza ovvero di sintetico ma completo resoconto del contenuto si vedano Cass. 16900/2015, Cass. 4980/2014, Cass.5478/2018, Cass. 14784/2015 e Cass. 8569/2013).

Gli assunti difensivi, peraltro e soprattutto, non affrontano il tema processuale posto dalla Corte di merito, secondo cui il thema decidendum è segnato dall’atto introduttivo del giudizio, e lo eludono attraverso riferimenti ad atti intervenuti quando, oramai, non era più possibile esercitare neppure il potere di emenda previsto dall’art. 183, comma 6, n. 1, cod. proc. civ.. Ne discende, per altro verso, l’inammissibilità del profilo di doglianza in esame, posto che il ricorso per cassazione deve cogliere e contestare specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata (Cass. 19989/2017).

9. La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio della causa alla Corte distrettuale, la quale, nel procedere al suo nuovo esame, si atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma in data 3 febbraio 2022. Il Presidente Ric. 2020 n. 15646 sez. M1 - ud. 03-02-2022 -6- F i r m a t o D a : D I M A R Z I O M A U R O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 4 6 6 b 2 f 4 5 4 a f 2 3 2 1 a 7 c