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Ordinanza — n. 6926/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses INPS appeal, upholding appellate court's finding of occasional activity based on low income.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6926/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the INPS's cassation appeal inadmissible, upholding the Naples Court of Appeal's decision to reject the social security institute's claim against Maria Rosaria Fiorentino. The appellate court determined that Fiorentino's low annual income of €628.00 indicated occasional professional activity rather than habitual practice required for separate management contributions. The Supreme Court affirmed this as a matter of merit evaluation, rejecting the INPS's argument that future income potential could retroactively establish habitual activity.

Regesto Legislator

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Art. 2, co. 26 L. 335/1995; Art. 360 n. 5 c.p.c.: The court of appeal's assessment of occasional versus habitual professional activity based on income evidence constitutes a matter of merit, not a violation of law subject to cassation review.

Parole chiave

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social security contributions habitual activity requirement occasional work assessment income threshold evaluation cassation inadmissibility merit review standard separate management regime modifica dei contributi di mantenimento

Disposizioni normative citate

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Art. 2, co. 26 L. 335/1995
l’unico motivo di ricorso è rubricato come violazione dell’art. 2, co.
Art. 18, co. 11 e 12 d.l. 98/2011, conv. con mod. in L. 111/2001
335/1995, dell’art. 18, co.
Art. 53 d.p.r. 917/1986, modificato dal d. lgs. 344/2003
111/2001, dell’art. 53 d.p.r. 917/1986, modificato dal d. lgs. 344/2003, F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .
Art. 10, 11 e 12 d.p.r. 1972
Art. 360 n. 5 c.p.c.
art. 360 n. 5 c.p.c.), le conclusioni raggiute dal giudice del merito;
Art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r.
art. 380 bis c.p
la proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
art. 53 d.p.r. 917/1986
111/2001, dell’art. 53 d.p.r. 917/1986, modificato dal d.
art. 2697 c.c
276/2003, anche in riferimento all’art. 2697 c.c., per non avere la Corte territoriale ritenuto che, nonostante il mancato superamento del limite di reddito di cui all’art.
art. 1 d.p.r. 633/1972
in capo all’avvocato attestasse, anche ai sensi dell’art. 1 d.p.r. 633/1972, la predetta abitualità e come non fosse corretto far derivare l’occasionalità dell’attività dal reddito riguardante un singolo anno di esercizio della professione;

Giurisprudenza citata

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C. 4419/2021
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 22153-2020 proposto da: ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avv.ti ANTONIETTA CORETTI, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI, CARLA D’ALOISIO ed EMANUELE DE ROSE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto; - ricorrente - contro FIORENTINO MARIA ROSARIA; - intimata- avverso la sentenza n. 6784/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 23/12/2019, NRG 1276/2019; F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 22153/2020 Numero sezionale 9467/2021 udita la relazione della causa svolta nella camera di conNumero di raccolta generale 6926/2022siglio non Data pubblicazione 02/03/2022 partecipata del 26/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ROBERTO BELLE'. RITENUTO CHE 1. la Corte d’Appello di Napoli ha rigettato il gravame proposto dall’istituto Nazionale della Previdenza Sociale (di seguito INPS) nei riguardi della sentenza del Tribunale di Napoli con cui era stata dichiarata l’insussistenza dell’obbligo di Maria Rosaria Fiorentino, quale avvocato, al pagamento dei contributi e relative sanzioni alla gestione separata (art. 2, co. 26 L. 335/1995), per l’anno 2010;

2. la Corte territoriale riteneva, per un verso, che l’INPS non avesse fornito alcuna prova del carattere abituale dell’attività e, nel rilevare come, rispetto ad attività svolta in modo occasionale, l’obbligo di iscrizione alla gestione separata sussistesse solo ove risultasse superato il limite reddituale di 5 mila euro annui, sosteneva che l’esiguità del reddito nel caso di specie – in cui esso era stato pari ad euro 628,00 nell’anno di riferimento - poteva assurgere ad indice di un’attività occasionale;

3. l’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un motivo, mentre la Fiorentino è rimasta intimata;

4. la proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e l’INPS ha depositato memoria; CONSIDERATO CHE 1. l’unico motivo di ricorso è rubricato come violazione dell’art. 2, co. 26- 31, L. 335/1995, dell’art. 18, co. 11 e 12, d.l. 98/2011, conv. con mod. in L. 111/2001, dell’art. 53 d.p.r. 917/1986, modificato dal d. lgs. 344/2003, F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a :

V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 22153/2020 Numero sezionale 9467/2021 degli artt. 10, 11 e 22 L. 576/1980, dell’art. 44, co. 2, d.l. 269/2003, conv. Numero di raccolta generale 6926/2022Data pubblicazione 02/03/2022 con mod. in L. 326/2003, nonché infine dell’art. 61, co. 3, d.l. 276/2003, anche in riferimento all’art. 2697 c.c., per non avere la Corte territoriale ritenuto che, nonostante il mancato superamento del limite di reddito di cui all’art. 44 cit., l’attività professionale non potesse essere qualificata come abituale, evidenziandosi altresì come la titolarità della partita I.V.A. in capo all’avvocato attestasse, anche ai sensi dell’art. 1 d.p.r. 633/1972, la predetta abitualità e come non fosse corretto far derivare l’occasionalità dell’attività dal reddito riguardante un singolo anno di esercizio della professione;

2. il motivo è infondato;

3. premesso che l’onere probatorio dei requisiti utili alla pretesa contributiva (e, quindi, dell’abitualità dell’esercizio della professione o di un superamento del limite di reddito di euro 5.000,00 di cui all’art. 44, co. 2, d.l. 269/2003) spetta all’INPS, si rileva come questa S.C. abbia altresì precisato che, ai fini della prova dell’abitualità, non operano presunzioni legali, ma ogni elemento (misura dei redditi, iscrizione all'albo, accensione della partita IVA, organizzazione materiale predisposta dal professionista a supporto della sua attività, etc.) è valutabile nell’ambito del ragionamento che porta al convincimento indiziario (C. 4419/2021);

4. in ragione della premessa fatta deve osservarsi che nella decisione in esame il giudice ha ritenuto che non sussistessero i requisiti della abitualità per la esiguità del reddito prodotto, soggiungendo come l’Inps, rispetto a tale indicatore, non avesse fornito prova della non occasionalità;

5. si tratta, all’evidenza, di una valutazione di merito svolta dal giudice d’appello che in questa sede non può essere inficiata dal denunciato vizio di violazione di legge, come invece fatto dall’Istituto ricorrente;

6. rispetto a tale valutazione, l’assunto dell’ente secondo cui il rilievo sarebbe insufficiente, perché ben potrebbe darsi il caso che gli incarichi professionali assunti siano tali da essere remunerati in anni successivi, pur se destinati a comportare un’assiduità di impegno lavorativo già nell’anno di F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 22153/2020 Numero sezionale 9467/2021 cui al preteso recupero contributivo, è puramente ipotetico e dunque tale da Numero di raccolta generale 6926/2022Data pubblicazione 02/03/2022 non poter inficiare, con il necessario carattere di decisività (v. art. 360 n. 5 c.p.c.), le conclusioni raggiute dal giudice del merito;

7. nulla sulle spese in quanto la Fiorentino è rimasta intimata;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 26.10.2021. Il Presidente dott.ssa Margherita Maria Leone F i r m a t o D a : L E O N E M A R G H E R I T A M A R I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 a d d 1 4 1 9 5 e 8 d 3 1 2 9 a 8 2 c d 1 d 4 a 5 1 c 5 9 2 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G