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Ordinanza — n. 6875/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on merits but quashes judgment for lack of constitutional reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6875/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the taxpayer's appeal on the merits regarding the tax assessment's validity but quashed the Regional Tax Commission's decision due to insufficient reasoning. The taxpayer argued violations of constitutional rights and civil code provisions, while the opposing party contended the appeal was time-barred. The court ruled that the lower judgment failed to provide the minimum constitutional reasoning required by Article 111 of the Constitution, necessitating a remand for a new examination.

Regesto Legislator

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Art. 111, comma 6, Cost.; Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: A judgment is void if it lacks absolute material and graphic reasons, appears superficial, or contains irreconcilable contradictions, requiring the Court of Cassation to quash it for violation of the minimum constitutional standard of reasoning.

Parole chiave

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minimum constitutional reasoning lack of motivation violation of Art. 111 quashing of judgment remand for new trial tax appeal procedure formal defects vizio di procedura

Disposizioni normative citate

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Art. 111, comma 6, Cost.
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
A seguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art.
Art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Tale violazione è individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n.
Art. 54, d.l. n. 83 del 2012
e 36 d.lgs. 546/92" e "violazione e falsa applicazione degli artt.
Art. 134, I. n. 134 del 2012
d.lgs. 546/92
e 36 d.lgs. 546/92" e "violazione e falsa applicazione degli artt.
c.c.
il contribuente ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe denunciando "violazione degli artt.111 Cost. e 36 d.lgs. 546/92" e "violazione e falsa applicazione degli artt. 2719 e 2697 c.c.";

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite 8053/2014
e danno luogo a nullità della sentenza- di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di "motivazione apparente", di motivazione articolata in affermazioni tra loro "in contrasto irriducibile", di motivazione "perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Sezioni Unite 8053/2014);
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 25731-2020 proposto da: DE VIDO FERRUCCIO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMO ZAMPESE; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1470/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del VENETO, depositata il 20/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI. Ric. 2020 n. 25731 sez. MT - ud. 08-02-2022 -2- Premesso che:

1. in causa sulla legittimità di una cartella che con l'originario ricorso Ferruccio De Vido negava essergli stata notificata e deduceva essere affetta da una pluralità di vizi di forma-contenuto, la CTR del Veneto, dopo che la CTP di Treviso aveva respinto il ricorso ritenendo che la cartella fosse stata ritualmente notificata e non tempestivamente impugnata, ha, con la sentenza in epigrafe, respinto l'appello del contribuente con queste frasi: "l'eccezione d'inammissibilità è da confermarsi in quanto il ricorso è stato proposto oltre i limiti previsti; l'omissione della notifica nella forma richiesta dal contribuente non ha alcun rilievo oggettivo, gli altri argomenti risultano assorbiti da quanto sopra";

2. il contribuente ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe denunciando "violazione degli artt.111 Cost. e 36 d.lgs. 546/92" e "violazione e falsa applicazione degli artt. 2719 e 2697 c.c.";

2. l' Agenzia delle Entrate ha depositato memoria di costituzione tardiva; considerato che:

1. il primo motivo è fondato e va accolto e il secondo resta assorbito. La CTR ha respinto l'appello del contribuente con le frasi sopra riportate. A seguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza impugnata resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art.111, comma 6, Cost. Tale violazione è individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza- di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di "motivazione apparente", di motivazione articolata in affermazioni tra loro "in contrasto irriducibile", di motivazione "perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Sezioni Unite 8053/2014);

2. nel caso di specie, la motivazione della sentenza della CTR si riduce a frasi apodittiche prive di riferimenti ai motivi di appello e al relativo esame;

3. la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata alla CTR del Veneto in diversa composizione per nuovo esame, 3. il giudice del rinvio deciderà anche delle spese; PQM la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, alla CTR del Veneto in diversa composizione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2022, svolta co