Court dismisses tax agency's late appeal costs due to lack of reciprocal loss and valid compensation grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation quashed the Regional Tax Commission's decision to offset litigation costs despite the tax agency's total defeat in the first instance. The agency argued that its late filing constituted a just reason for cost compensation, but the Court rejected this logic. Consequently, the Court ordered the costs to be paid according to the standard rule of following the losing party.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 91 c.p.c.; Art. 92 c.p.c.: The judge must explicitly indicate just reasons for offsetting costs when there is no reciprocal loss, and such reasons cannot be based on the mere tardiness of a claim or illogical arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24679-2020 proposto da: CIPRIANI ALESSANDRO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MOBILIA FABRIZIO; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 2970/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA SEZIONE DISTACCATA di MESSINA, depositata il 15/05/2019; udìta la relazione della causa svolta nella camera dì consiglio non partecipata dell' 8/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
ANTONIO MONDINI. Ric. 2020 n. 24679 sez. MT - ud. 08-02-2022 -2- Premesso che: 1.Alessandro Cipriani, lamentando violazione degli art.15 d.lgs. 546/92 e 92 c.p.c. nonché illogicità ed erroneità della motivazione, ricorre per la cassazione del capo dispositivo della compensazione delle spese della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Sicilia ha deciso dell'appello proposto da esso ricorrente per contestare la decisione della CTP di compensare le spese del giudizio malgrado la totale soccombenza dell'Agenzia delle Entrate;
2. si legge nella sentenza impugnata: "la compensazione delle spese avrebbe imposto una sia pur breve argomentazione a sostegno"; l'argomentazione poteva essere in sede di appello "integrata e rimodulata"; la ragione della compensazione era da individuarsi nel fatto che la pretesa impositiva era stata negata ("dichiarata estinta") solo perché azionata tardivamente; 3.11Agenzia delle Entrate ha depositato memoria di costituzione tardiva;
4. il contribuente ha depositato memoria; considerato che: 1.per regola generale stabilita dall'art.91 c.p.c., le spese seguono la soccombenza. L'art.92 c.p.c. (nella formulazione, applicabile "ratione temporis", introdotta con l'art. 2 della 1.263/2005), ne consentiva la compensazione in caso di soccombenza reciproca e, oltre, ove «concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione»". Il fatto che la soccombenza dell'Agenzia in primo grado fosse correlata al "decorso del tempo" non integra -al contrario di quanto assunto dalla CTR- un giusto motivo dì compensazione delle spese del primo e del secondo grado di giudizio. Si tratta di fatto inidoneo giustificare logicamente la compensazione delle spese;
2. questa Corte con ordinanza della sez.6-5, n.25594 del 12/10/2018 ha precisato "In tema di compensazione delle spese processuali, ai sensi dell'art.92 c.p.c. (nella formulazione, applicabile "ratione temporis", modificata dall'art. 2, comma 1, lett. a, della I. n. 263 del 2005), il giudice è tenuto ad indicare, ove non sussista soccombenza reciproca, i giusti motivi posti a fondamento della stessa che non possono essere costituiti dal riferimento alla natura o al modesto valore della controversia ovvero risolversi nell'uso di motivazioni illogiche o meramente apparenti";
3. il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rimessa alla CTR della Sicilia, in diversa composizione, per la liquidazione delle spese del giudizio; PQM la Corte cassa la sentenza impugnata relativamente al capo relativo alle spese del giudizio di appello e rinvia per le spese anche del presente giudizio di legittimità, alla CTR della Sicilia in diversa composizione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2022, svolta con modalità da remoto. DEPOS; 7"