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Ordinanza — n. 6873/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of autosufficiency regarding pre-September 2017 postal notification validity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6873/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Fabio Molinari against the Umbria Regional Tax Commission inadmissible. Molinari argued that tax notices sent by an unlicensed private courier before September 2017 were invalid, citing a specific precedent regarding the retroactive nature of new postal service regulations. The court rejected this claim because the applicant failed to specify which documents supported the irregularity or when the issue was raised in the first instance, rendering the appeal argument insufficient on its own.

Regesto Legislator

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Art. 1 of Legislative Decree No. 124 of 2017; Art. 366 of the Code of Civil Procedure: A cassation appeal is inadmissible for lack of autosufficiency if the applicant fails to precisely identify the specific documents establishing the alleged irregularity of pre-September 2017 notifications or the timing of the first-instance argument.

Parole chiave

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lack of autosufficiency tax notification validity private courier license pre-September 2017 rules cassation inadmissibility notificazione viziata finzione di notifica postale notifica delle Intese

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.c.
il motivo è dunque inammissibile per difetto di autosufficienza (art. 366 c.p.c.) 3) nulla sulle spese dato che l'Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva; Pqm la Corte dichiara il ricorso inammissibile; ai sensi dell'art.
Art. 1 of Legislative Decree No. 124 of 2017
6- 5,ordinanza n.23887 del 11/10/2017 la quale ha così statuito: "In tema di contenzioso tributario, l'art. 1 della I.
Art. 13, comma 1-quater, of DPR 115/2002
366 c.p.c.) 3) nulla sulle spese dato che l'Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva; Pqm la Corte dichiara il ricorso inammissibile; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il d.P.R.
art. 366 c.p
il motivo è dunque inammissibile per difetto di autosufficienza (art. 366 c.p.c.) 3) nulla sulle spese dato che l'Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva; Pqm la Corte dichiara il ricorso inammissibile; ai sensi dell'art.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 6-5, ord. n. 23887/2017
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 24676-2020 proposto da: MOLINARI FABIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PASTEUR, 33, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA SILENZI, che lo rappresenta e difende; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 434/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'UMBRIA, depositata il 23/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI. Ric. 2020 n. 24676 sez. MT - ud. 08-02-2022 -2- Premesso che:

1) la CTR dell'Umbria, in causa su intimazione di pagamento basata su cartelle, accoglieva l'appello dell'ufficio e rigettava l'originario ricorso di Fabio Molinari ritenendo ogni contestazione sollevata da quest'ultimo preclusa per mancata impugnazione delle cartelle la cui notifica risultava essere ritualmente avvenuta alla luce della documentazione prodotta dell'Agenzia;

2) il contribuente ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe denunciando che la CTR avrebbe errato nel considerare valide le notifiche delle cartelle malgrado le stesse fossero state effettuate "prima del settembre 2017", a mezzo di operatore di poste private, precisamente la società Nexive, privo di licenza. Il contribuente richiama Cass. Sez. 6- 5,ordinanza n.23887 del 11/10/2017 la quale ha così statuito: "In tema di contenzioso tributario, l'art. 1 della I. n. 124 del 2017, abrogando l'art. 4 del d.lgs. n. 261 del 1999, prevede che la notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio possa essere effettuata mediante l'utilizzo di un'agenzia privata, a decorrere dal 10 settembre 2017, non avendo efficacia retroattiva in quanto norma non interpretativa, e presuppone il rilascio delle nuove licenze individuali relative allo svolgimento dei servizi già oggetto di riserva sulla base delle regole da predisporsi da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con la conseguenza che la notifica non affidata alle Poste italiane s.p.a., effettuata antecedentemente, deve ritenersi inesistente e, come tale, non suscettibile di sanatoria in conseguenza della costituzione in giudizio delle controparti".

3) l'Agenzia delle entrate ha depositato atto di costituzione tardiva; considerato che:

1) in disparte ogni considerazione riguardo alla inconferenza del richiamo giurisprudenziale ad una decisione relativa alla notifica di atti giudiziari laddove nel caso che occupa si tratta di notifiche di atti sostanziali tributari, ciò che è assorbente è che il ricorrente allega che si tratti di notifiche eseguite da operatore privato privo di licenza in data anteriore al settembre 2017 e che questa allegazione, da un lato, non trova riscontro nella sentenza impugnata nella quale si dice che il contribuente aveva allegato "di non aver mai ricevuto ogni singola cartella" (così sentenza p.3), dall'altro lato, non viene precisato quando sia stata eventualmente introdotta nei gradi di merito -nel pagina 2 del ricorso per cassazione il ricorrente dice di avere rilevato in primo grado l'irritualità "delle notifiche di intimazioni"- né tantomeno su quali documenti sia basata;

2) il motivo è dunque inammissibile per difetto di autosufficienza (art. 366 c.p.c.) 3) nulla sulle spese dato che l'Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva; Pqm la Corte dichiara il ricorso inammissibile; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del testo unico approvato con il d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n.228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, a carico del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio dell'8 febbraio 2022, svolta con modalità da remoto. DEPOS