Cassation appeal dismissed for non-filing due to missed twenty-day deadline under Article 369 of the Code of Civil Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to file the petition within the mandatory twenty-day period. Although the Ministry of Economy and Finance submitted a counter-petition, the Court held that late or omitted filing constitutes a procedural defect that cannot be cured by the opponent's participation. Consequently, the appeal was dismissed as improcedibile, and the appellant was ordered to pay the associated court costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 369 c.p.c.; Artt. 375, 387 c.p.c.; The failure to deposit a cassation appeal within the twenty-day term prescribed by law renders it inadmissible, a defect that is subject to ex officio declaration and cannot be remedied by the filing of a counter-petition.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22358-2021 proposto da: CANESI GIORGIO ENEA, ricorrente che non ha depositato il ricorso entro i termini prescritti dalla legge; - ricorrente non costituito - contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (C.F. 80415740580), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controricorrente - avverso l'ordinanza n. 1007/21 della COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE della LOMBARDIA, depositata il 02/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2021 n. 22358 sez. MT - ud. 08-02-2022 -2- R.g .22358/2021 Canesi Giorgio Enea c/ Ministero Economia Finanze Ritenuto che: Come si evince dal controricorso proposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, Canesi Giorgio Enea ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della CTP di Milano, n. 1007/21 -depositata in data 2.03.2021- ma ne ha omesso, il deposito in cancelleria come da certificazione negativa di quest'ultima, ex art. 369 c.p.c. (ai sensi del quale il ricorso deve essere depositato nella cancelleria della Corte, a pena di improcedibilità [artt. 375, 387c.p.c.], nel termine di giorni venti dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto).
Considerato che: Il potere della Corte di cassazione di dichiarare di ufficio l'improcedibilità del ricorso sussiste anche in ipotesi di mancato deposito di esso, ove la parte intimata ne abbia portato a conoscenza della Corte l'esistenza con il controricorso. Costituisce infatti giurisprudenza consolidata di questa Corte, attesa la perentorietà del termine previsto dall'art. 369 c.p.c., che il deposito tardivo del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l'improcedibilità del ricorso stesso, rilevabile anche d'ufficio e non suscettibile di successiva sanatoria derivante dalla costituzione del controricorrente ex art. 156 c.p.c (v. (cfr.
Cass. n. 25453/2017; Cass.26529/2017; Cass. n. 252- 01; principio già affermato da Cass. Sez. U n. 4859-81 e Cass. Sez. U n. 6420-81; v. anche Cass. 20327/2019). In conseguenza, anche l'omesso deposito del ricorso - ipotesi più grave del deposito tardivo - deve essere sanzionato dalla declaratoria di improcedibilità, giusto il disposto dell'art. 369 c.p.c. (cfr. in tal senso, Cass. 24 maggio 2013, n. 12894; Cass. n. 15544/2012). Il ricorso principale, dunque, deve essere dichiarato improcedibile. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
P.Q.M.
Dichiara improcedibile il ricorso; condanna il contribuente al pagamento delle spese, liquidate in C. 1.100,00, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto Roma, 8 febbraio 2022 Il Pr sident Dott. MIui M DEPOSITATO IN CAN