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Ordinanza — n. 6859/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for tax assessment due to violation of speciality principle regarding Irap and Iva claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6859/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Regional Tax Commission's appeal against a tax authority decision regarding a cooperative society. The authority argued the lower court erred by ruling on Iva and Irpef issues raised only during the first instance, violating the principle of speciality. The court found the appeal unfounded because the tax authority had properly contested these specific tax items in its initial filing, and the lower court's reasoning was based on facts within the original scope of the dispute.

Regesto Legislator

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Art. 112 c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: The principle of speciality requires the court to decide only on the requests made by the parties; a violation occurs only if the court rules on matters not originally contested by the taxpayer.

Parole chiave

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principle of speciality ultrapetizione tax assessment appeal Iva and Irpef Cassation review arretrati di contributi imputazione dei contributi accoglimento parziale del contribuente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 112 c.p.c.
Il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., riguarda pertanto l'ambito oggettivo della pronunzia ove il giudice modifichi, a prescindere dalla richiesta delle parti, il petitum e/o la causa petendi.
Art. 360 c.p.c.
Art. 36 Dlgs 1992 nr 546
Art. 61 Dlgs 1992 nr 546
Art. 111, comma 6 Cost.
art 112 c.p
Con un primo motivo l'Agenzia denuncia la nullità della sentenza ex ad 360 primo comma nr 4,Ia violazione e falsa applicazione degli ad 1,comma secondo,18,24 e 32 del Dlgs 1992 nr 546 in relazione all'art 112 c.p.c.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass., 11 aprile 2018, n. 9002
Cass., 21 marzo 2019, n. 8048
9002; Cass., 21 marzo 2019, n. 8048; Cass., 26 gennaio 2021, n.
Cass., 26 gennaio 2021, n. 1616
8048; Cass., 26 gennaio 2021, n. 1616).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 4402-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro PICCOLA SOCIETÀ COOPERATIVA A RL ARCHAM; - intimata - avverso la sentenza n. 401/5/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il 24/01/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURA CAPRIOLI. Ric. 2020 n. 04402 sez. MT - ud. 08-02-2022 -2- RG 4402/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: Con sentenza nr 401/2019 la CTR della Sicilia,sez distaccata di Catania,ha rigettato l'appello dell'Ufficio avverso la decisione della CTP di Catania che aveva accolto il ricorso della piccola società Cooperativa A,R,LI Archam avente ad oggetto un avviso di accertamento relativo ad indebite detrazioni di Iva ,alla ripresa a tassazione a fini Irpef ed Irap. Il giudice di appello condivideva le argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata evidenziando che l'accertamento era derivatoo da un controllo dell'Inps che aveva contestato un rapporto di lavoro subordinato fra la cooperativa e i due soci ,accertato dal giudice del lavoro con sentenza nr 1799/2008 come inesistente.

Avverso tale sentenza l'Ufficio propone ricorso per cassazione affidato a due motivi cui non replica la contribuente. Con un primo motivo l'Agenzia denuncia la nullità della sentenza ex ad 360 primo comma nr 4,Ia violazione e falsa applicazione degli ad 1,comma secondo,18,24 e 32 del Dlgs 1992 nr 546 in relazione all'art 112 c.p.c. per avere la CTR deciso su domande relative all'Iperg e parzialmente all'Iva che avrebbero dovuto essere dichiarate inammissibili in quanto proposte dal contribuente per la prima volta nel corso del giudizio di primo grado anziché nel ricorso introduttivo.

Con il secondo motivo deduce error in procedendo ex art 360 primo comma nr 4 c.p.c per disapplicazione dell'art 36 comma secondo nr 4 del Dlgs 1992 nr 546 applicabile ex art 61 dello stesso atto normativo nonchè dell'art 111,comma sesto Cost Sostiene infatti l'amministrazione che anche a voler prescindere dal vizio di ultrapetizione sopra denunciato la motivazione adotta dalla CTR non può comunque giustificare l'annullamento della ripresa in tema di Iva effettuata dall'Ufficio che non è pertanto sorretta da alcuna motivazione. Il primo motivo è fondato con l'assorbimento del secondo.

Il vizio di extrapetizione ricorre "il vizio di ultrapetizione o extrapetizione ricorre quando il giudice del merito, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri gli elementi obiettivi dell'azione (petitum e causa petendi) e, sostituendo i fatti costitutivi della pretesa, emetta un provvedimento diverso da quello richiesto (petitum immediato), ovvero attribuisca o neghi un bene della vita diverso da quello conteso (petitum mediato)" (Cass., 11 aprile 2018, n. 9002; Cass., 21 marzo 2019, n. 8048; Cass., 26 gennaio 2021, n. 1616). Il vizio di mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato, di cui all'art. 112 c.p.c., riguarda pertanto l'ambito oggettivo della pronunzia ove il giudice modifichi, a prescindere dalla richiesta delle parti, il petitum e/o la causa petendi.

Ciò posto nel caso di specie come emerge dalla lettura del ricorso introduttivo, debitamente trascritto nel rispetto del principio di specialità, la società contribuente aveva contestato l'avviso di accertamento con riguardo all'Irap sul rilievo che trattandosi di piccola società cooperativa tra professionisti esercente l'attività professionale in cui l'elemento organizzativo ed imprenditoriali è subordinato a quello intellettuale con riguardo all'Iva sul rilievo che C 329,00 ed C 5918,00 avrebbero dovuto essere considerati detraibili ex art 19 del D.P.R. 633/1972 .

Nessuna contestazione era stata sollevata con riferimento all'insussistenza del rapporto di lavoro dei signori Licandri e Mascali con la società che era stato dedotto solo nella memoria di replica e che è stato posto a fondamento dell'annullamento dell'avviso da parte della CTP la quale alla luce della sentenza nr 1799/2008 del giudice di lavoro ha escluso detto rapporto. Il vizio di ultrapetizione era stato sollevato dall'Ufficio in sede di gravame e riproposto in questa sede .Il ricorso offre sufficienti elementi in ordine alla dedotta extrapetizione, in relazione al requisito della specificità dei motivi, al fine di ritenere quale fosse stata la originaria contestazione formulata dall'Ufficio e quale fosse stata la conseguente difesa articolata dal contribuente nel corso del giudizio di merito, circostanze che consentono la esatta delineazione del perimetro della originaria contestazione e, quindi, l'individuazione della dedotta extrapetizione.

La CTR confermando la decisione di primo grado ha fondato il suo convincimento su argomenti non dedotti dalla parte contribuente . La sentenza va cassata in accoglimento del primo motivo con l'assorbimento del secondo e rinviata alla CTR della Sicilia, in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo; cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR della Sicilia, in diversa composizione anche per la liquidazione delle spese di legittimità. Roma 8