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Ordinanza — n. 6854/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses municipality's appeal, ruling tax authority need not explain why exemption was denied.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6854/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Municipality of Milan's appeal against the Regional Tax Board's decision to uphold a tax assessment. The municipality argued the tax board failed to provide sufficient reasoning for denying a commercial property exemption from local property tax. The court held that the tax authority only needs to indicate the facts justifying the imposition, leaving the verification of the exemption's applicability to the taxpayer's burden of proof.

Regesto Legislator

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Art. 1 comma 162 legge 296/2006; Art. 7 legge 212/2000: The tax authority must indicate the facts justifying the fiscal imposition but is not required to explain why a claimed exemption was not applied, as the burden of proving the exemption's conditions lies with the taxpayer.

Parole chiave

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tax assessment reasoning fiscal exemption burden local property tax administrative motivation taxpayer burden of proof dovere di collaborazione del contribuente esenzione dal pagamento dei contributi accoglimento parziale del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 1 comma 162 della legge 296/2006
Art. 7 della legge 212/2000
504 del 1992, art. 7, comma 1, lett.
Art. 2697 c.c.
Art. 3 I. 241/1990
D.P.R. 917/1986
art 2697 c.c
Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art 1,comma 162 della legge 296/2006 nonché dell'art 7 della legge 212/2000 ,dell'art 2697 c.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. 26431/2017
Cass. 4952/2018
Cass. 2019 nr. 15644
Cass. 5^ sez. 26.10.2005 n. 20776
i), Corte cass. 5^ sez. 26.10.2005 n. 20776;2011 /27165).
Cass. 2011/27165
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 1977-2020 proposto da: COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA POLIBIO 15, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE LEPORE, rappresentato e difeso dagli avvocati IRMA MARINELLI, ANTONELLO MANDARANO, RUGGERO MERONI, DONATELLA SILVIA, ANNA TAVANO; - ricorrente - contro ADIGI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE LIEGI 32, presso lo studio dell'avvocato MARCELLO CLARICH, rappresentata e difesa dagli avvocati MARCO MICCINESI, MARCO ALLENA; - controricorrente avverso la sentenza n. 2368/7/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 03/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURA CAPRIOLI. Ric. 2020 n. 01977 sez. MT - ud. 08-02-2022 -2- Rg 1977/2020 FATTO e DIRITTO considerato che: La CTR della Lombardia, con sentenza nr 2368/2019, accoglieva l'appello della società Adigi s.r.l. avverso la pronuncia della CTP di Milano la quale aveva respinto il ricorso della contribuente avente ad oggetto l'accertamento relativo al mancato versamento dell'Ici anno di imposta 2010. La CTR rilevava sulla premessa di alcune circostanze fattuali pacifiche e non contestate ( l'avvenuta rituale presentazione della dichiarazione Ici nella quale era stato precisato che l'immobile era esente ai sensi dell'ad 73 comma I lett c) del dpr 917/1986 in quanto destinato esclusivamente all'attività commerciale; l'avvenuto pregresso annullamento in autotutela di avvisi Ici relativi ad annualità pregresse; il lungo silenzio mantenuto dal Comune negli anni intercorsi fra l'annullamento in autotutela e l'emissione dell'avviso qui impugnato e altri avvisi di analogo tenore) che l'Amministrazione comunale avrebbe dovuto adottare ai sensi dell'art 3 I. 241/1990 a fronte dell'invocata esenzione dal pagamento del tributo un provvedimento che esplicitasse le ragioni positive o negative anche con riguardo all'esenzione invocata dalla contribuente.

Avverso tale sentenza il Comune di Milano propone ricorso per cassazione affidato ad un unico illustrato da memoria cui resiste con controricorso illustrato da memoria la contribuente. Con il primo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art 1,comma 162 della legge 296/2006 nonché dell'art 7 della legge 212/2000 ,dell'art 2697 c.c. sull'onere della prova per avere la CTR ritenuto necessario motivare nell'avviso di accertamento in ordine all'esenzione richiesta dal contribuente. Va in primo luogo rigettata l'eccezione di inammissibilità del motivo per difetto di specificità.

Il ricorrente attraverso l'unico profilo di censura introduce la questione su quale debba essere il contenuto motivazionale minimo necessario dell'atto di i accertamento Imu per rendere adeguato a parametri di tutela del contribuente e di trasparenza amministrativa . Il punto controverso si incentra unicamente sulla necessità o meno che l'obbligo motivazionale si estenda anche al disconoscimento dell'esenzioni non essendo in discussione che l'atto impugnato abbia individuato il presupposto impositivo nell'an e nel quantum. Il motivo è fondato.

Secondo l'ormai costante orientamento giurisprudenziale, dal quale questo Collegio non ha motivo di discostarsi, "in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente 1"an" ed il "quantum" dell'imposta. In particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambito delle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto le questioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva" (cfr. tra le tante Cass.26431/20174952/2018).

Orbene è la stessa decisione a dare atto che l'avviso di accertamento reca l'indicazione dei fatti giustificativi dell'imposizione fiscale e dei parametri per la determinazione del suo ammontare. Del resto l'avviso non deve indicare le prove dei presupposti di fatto dell'imposizione trattandosi di materia che è oggetto di trattazione nella successiva ed eventuale fase contenziosa ( Cass 2019 nr 15644). Occorre peraltro rilevare che già in precedenza il Comune aveva esplicitato la sua posizione con riferimento ad altri immobili di proprietà della stessa Adigi s.r.l. riguardanti le annualità Ici 2010 e 2011 ed Imu 2012 e 2013 che hanno formato oggetto di contenziosi che si sono conclusi in senso favorevole all'Amministrazione con sentenze nr 3355/2017-3356/2017-3357/2017 e 3358/2017 divenute irrevocabili ( sub doc 2).

Nè può ritenersi sussistente alcuna violazione del principio di leale collaborazione tra contribuente e pubblica amministrazione. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, nell'ambito dei rapporti tributari, la Amministrazione finanziaria che vanta una pretesa nei confronti del contribuente è tenuta ad allegare e dimostrare i fatti integrativi del presupposto di imposta come individuati dalla norma impositiva, mentre, proprio in considerazione del carattere eccezionale della deroga alla norma impositiva -e conseguentemente al principio di eguaglianza contributiva- operata dalle norme agevolatrici e di esenzione, è il soggetto che intende avvalersi dello speciale regime derogatorio che deve adempiere all'onere di allegazione e dimostrazione dei relativi fatti che fondano il diritto alla esenzione od agevolazione (cfr. con specifico riferimento alla norma di cui al D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. i), Corte cass. 5^ sez. 26.10.2005 n. 20776;2011 /27165).

La CTR non si è pertanto uniformata a tali principi ritenendo necessario che l'atto dovesse spiegare le ragioni della mancata applicazione del regime di esenzione che era stato dichiarato dalla contribuente. Nessun rilievo assume la circostanza che il Comune di Milano in sede di autotutela avesse annullato per le annualità dal 1999 al 2003 . Non si può infatti ritenere che l'attuale provvedimento impositivo assuma il valore di una revoca dell'agevolazione riconosciuta 10 anni prinitatteso l'ampio arco temporale intercorso fra l'atto di autotutela e quello adottato con riferimento all'anno di imposta 2010.

Il ricorso va accolto e rinviato alla CTR della Lombardia per un nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso ; cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia , in diversa composizione anche per le spese di legittimità. Ro