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Ordinanza — n. 6845/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax authority's fee compensation claim due to lack of grave reasons for contumacy. Verdict: partially_allowed

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6845/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation partially allowed the taxpayer's appeal against a regional tax commission's decision to offset appeal costs against the absent tax authority. The court found that the authority's failure to appear did not constitute 'grave and exceptional reasons' justifying total cost compensation under Article 92 of the Code of Civil Procedure. Consequently, the judgment was quashed regarding fees, and the case was remitted for a new cost allocation in favor of the taxpayer.

Regesto Legislator

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Art. 91, 92 c.p.c.; While cost compensation generally follows the losing party, 'grave and exceptional reasons' permitting offsetting in cases of reciprocal loss must be explicitly stated and cannot be based merely on the contumacy of the losing party, which is legally irrelevant.

Parole chiave

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cost compensation contumacy tax dispute Code of Civil Procedure exceptional reasons quashing judgment remittal spese di difesa

Disposizioni normative citate

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Art. 91 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
D.Lgs. 546/92

Giurisprudenza citata

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Cass. 12 dicembre 2019, n. 32763
al di fuori del caso della reciproca soccombenza, "le gravi ed eccezionali ragioni" per giustificare la compensazione totale o parziale non possano essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass. 12 dicembre 2019, n. 32763,Cass.
Cass. n. 11222 del 2016
32763,Cass. n. 11222 del 2016; Cass.
Cass. n. 6059 del 2017
11222 del 2016; Cass. n. 6059 del 2017; Cass.
Cass. n. 9977 del 2019
6059 del 2017; Cass. n. 9977 del 2019);
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 26697-2020 proposto da: FUFAJ KASTRIOT, elettivamente domiciliata in ROMA, V. GINO FUNAIOLI 54/56, presso lo studio dell'avvocato FRANCO MURATORI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato RICCARDO CONTARDI; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenZa n. 1109/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 26/02/2020;/ udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONIO MONDINI. avverso la sentenza n. 5347/26/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA, depositata il 05/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI. Ric. 2020 n. 10028 sez. MT - ud. 08-02-2022 -2- Premesso che: 1.FufaJ Kastriot, lamentando violazione degli artt.91, 92 c.p.c., 15 d.lgs. 546/92 e 112 c.p.c., ricorre per la cassazione del capo della sentenza in epigrafe con cui la CTR del Lazio ha compensato le spese del giudizio di appello con l'affermazione che la parte appellata -per intero soccombente- non si era costituita; 2.11Agenzia delle Entrate non si è costituito;

3. il contribuente ha depositata memoria; considerato che: 1.per regola generale stabilita dall'art.91 c.p.c., le spese seguono la soccombenza. L'art.92 c.p.c. (nella formulazione, applicabile "ratione temporis", introdotta dalla 1.69 del 2009), ne consentiva la compensazione in caso di soccombenza reciproca e, oltre, ove vi fossero "gravi ed eccezionali ragioni che devono essere indicate esplicitamente nella motivazione".

2. al di fuori del caso della reciproca soccombenza, "le gravi ed eccezionali ragioni" per giustificare la compensazione totale o parziale non possano essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass. 12 dicembre 2019, n. 32763,Cass. n. 11222 del 2016; Cass. n. 6059 del 2017; Cass. n. 9977 del 2019);

3. il fatto che la parte soccombente sia rimasta contumace non integra -al contrario di quanto assunto dalla CTR- ragione (grave ed eccezionale) di compensazione delle spese. Si tratta di circostanza irrilevante;

4. il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata, limitatamente al capo relativo alle spese, e la causa deve essere rimessa alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per la liquidazione delle spese del grado d'appello, in favore del contribuente, nonché per le spese del giudizio di legittimità; PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alle spese del giudizio di appello e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla CTR del Lazio in diversa composizione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 8 febbraio 2022, svolta con modalità da