Cassation court allows tax agency appeal, quashing regional tribunal's nullity ruling on direct postal notice of tax assessments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a regional tribunal decision that declared tax assessment notices null due to improper notification methods. The tribunal had invalidated notices sent directly by the tax office via postal service, arguing they required a municipal messenger, while the agency argued the law permits direct postal notification. The court ruled that since May 1998, financial administration can directly notify acts via post without a municipal messenger, and that notification affects the act's efficacy rather than its existence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 60 d.P.R. 600/73; L. 890/1982; Art. 24 Cost.: The financial administration may directly notify tax assessment acts to the taxpayer via postal service without a municipal messenger, and such notification is a condition of efficacy, not existence, rendering the regional tribunal's nullity ruling erroneous.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 10028-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende opc legì3; - ricorrente - contro SYSTEMA AMBIENTE SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio dell'avvocato MARCO LA MOTTA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati SIMONE CICCOTTI, ANDREA MANERBA; - controrkorrente - avverso la sentenza n. 5347/26/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA SEZIONE DISTACCATA di BRESCIA, depositata il 05/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/02/2022 dal Consigliere Relatore Don. ANTONIO MONDINI. Ric. 2020 n. 10028 sez. MT - ud. 08-02-2022 -2- Premesso che:
1) la CTR della Lombardia, con la sentenza in epigrafe, dichiarava "nulli se non inesistenti" tre avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate nei confronti della srl Systema Ambiente ai fini Ires degli anni 2009, 2010 e 2011, sul motivo che gli stessi -"atti impo-esattivi"- erano stati notificati -il primo in data 27 novembre 2013, gli altri in data 11 aprile 2014- direttamente per posta dall'Agenzia laddove invece avrebbero dovuto essere notificati tramite "agente della notificazione". Aggiungeva la CTR: "accolta la pregiudiziale [questione dell'invalidità degli avvisi in quanto non validamente notificati] il merito viene assorbito e pertanto l'esame di esso appare ultroneo. Anche se il Collegio ritiene di avvalorare la sentenza di prime cure anche nel merito della controversia";
2) l'Agenzia ricorre per la cassazione della suddetta sentenza con due motivi;
3) la contribuente resiste con controricorso;
4) la contribuente ha depositato memoria; considerato che:
1) con il primo motivo di ricorso viene denunciata la violazione degli artt. 60 d.P.R. 600/73, 14, comma 1, L.890/1982 e 26 del d.P.R. 602/1973, della 1.122/2010, dell'art. 24 Cost. e dell'art. 156 c.p.c. per avere la CTR ritenuto invalida la notifica degli avvisi eseguita direttamente dall'ufficio a mezzo del servizio postale 2) il motivo è fondato. Questa Corte ha già avuto modo di precisare che "A partire dal 15 maggio 1998 (data di entrata in vigore della legge 8 maggio 1998, n. 146), all'amministrazione finanziaria è concesso di provvedere direttamente alla notifica degli atti al contribuente, avvalendosi del servizio postale.
È, pertanto, viziata da "error in iudicando" la sentenza di merito la quale abbia ritenuto nulla la notificazione di un avviso di accertamento compiuta dopo la suddetta data dall'amministrazione finanziaria senza avvalersi del messo comunale" (Cass. Sez. 5, sentenza n.15284 del 10/06/2008; tra molte conformi, Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 34007 del 19/12/2019 riferita alla notifica di un avviso di liquidazione). Nessuna incidenza ha il riferimento, a cui sembra invece aver dato peso la CTR e a cui nella memoria dà peso la controricorrente, alla tipologia di avvisi di accertamento (c.d. impoesattivi) introdotta con l'art. 29, d.l. 78/2010 (v.
Cass.27634/2020). Tale disposizione legislativa, nella versione applicabile ratione temporis, prevede che «Le attività di riscossione relative agli atti indicati nella seguente lettera a) emessi a partire dal 1 ottobre 2011 e relativi ai periodi d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2007 e successivi, sono potenziate mediante le seguenti disposizioni:
a) l'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività' produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed il connesso provvedimento di irrogazione delle sanzioni, devono contenere anche l'intimazione ad adempiere, entro il termine di presentazione del ricorso, all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, ovvero, in caso di tempestiva proposizione del ricorso ed a titolo provvisorio, degli importi stabiliti dall'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
L'intimazione ad adempiere al pagamento e' altresì' contenuta nei successivi atti da notificare al contribuente, anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni ai sensi dell'articolo 8, comma 3-bis del decreto legislativa 19 giugno 1997, n. 218, dell'articolo 48, comma 3-bis, e dell'articolo 68 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e dell'articolo 19 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, nonché' in caso di definitività' dell'atto di accertamento impugnato.
In tali ultimi casi il versamento delle somme dovute deve avvenire entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata; la sanzione amministrativa prevista dall' articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica nei casi di omesso, carente o tardivo versamento delle somme dovute, nei termini di cui ai periodi precedenti, sulla base degli atti ivi indicati;
b) gli atti di cui alla lettera a) divengono esecutivi decorsi sessanta giorni dalla notifica e devono espressamente recare l'avvertimento che, decorsi trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste, in deroga alle disposizioni in materia di iscrizione a ruolo, e' affidata in carico agli agenti delle riscossione anche ai fini dell'esecuzione forzata, con le modalità' determinate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, di concerto con il Ragioniere generale dello Stato. L'esecuzione forzata e' sospesa per un periodo di centottanta giorni dall'affidamento in carico agli agenti della riscossione degli atti di cui alla lettera a); tale sospensione non si applica con riferimento alle azioni caute/ari e conservative, nonché' ad ogni altra azione prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore.
L'agente della riscossione, con raccomandata semplice spedita all'indirizzo presso il quale e' stato notificato l'atto di cui alla lettera a), informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione». Deve darsi continuità all'orientamento di questa Corte secondo cui "non può ritenersi che tale disposizione legislativa abbia un qualsiasi effetto abrogante dell'art. 14, legge 890/1982, che appunto prevede, senza alcuna distinzione tra gli atti ivi indicati, la facoltà degli Enti impositori di procedere alla notificazione a mezzo posta senza intermediazione alcuna, se non appunto quella dell'agente postale.
Non si può affermare che sia rilevante/scriminante la distinzione tra le tipologie di atti previste nell'art. 29, comma 1, lett. a), dl 78/2010, non vedendosi alcuna ragione giuridica in questo senso, essendo la previsione che anche gli atti successivi a quelli indicati nella prima parte possano essere notificati con lettera raccomandata nient'altro che estensiva di detta facoltà di "notificazione diretta" (Cass. 38010/2021). Va aggiunto che la Ctr ha anche errato laddove ha ritenuto che la notificazione di un atto impositivo sia condizione di esistenza o di validità dell'atto stesso.
Al contrario la notificazione è una condizione di efficacia dell'atto (cfr. ex multis, Cass., Sez. 5 - , Ordinanza n. 21071 del 24/08/2018);
3) con il secondo motivo di ricorso viene denunciata la violazione degli artt.132, comma 2, n.4 c.p.c., 36 del d.lgs. 546/1992 e 118 disp. att. c.p.c., 112 c.p.c. per avere la CTR, senza alcuna motivazione, affermato di "ritenere di avvalorare la sentenza di prime cure anche nel merito della controversia".
4) il motivo è fondato. A seguito della riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla I. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza impugnata resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art.111, comma 6, Cost. Tale violazione è individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza- di "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", di "motivazione apparente", di motivazione articolata in affermazioni tra loro "in contrasto irriducibile", di motivazione "perplessa ed obiettivamente incomprensibile" (Sezioni Unite 8053/2014). Nel caso di specie, la motivazione della sentenza della CTR è apodittica: la CTR si limita ad affermare che la sentenza di primo grado deve essere "avvalorata" senza spiegare perché, a fronte delle censure contro di essa sollevate dall'Agenzia, debba esserlo;
5) il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla CTR della Lombardia in diversa composizione per nuovo esame nonché per la liquidazione delle spese del giudizio; PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Lombardia in di