Court allows tax agency's appeal, overturning regional commission's dismissal of income tax presumptions based on bank account analysis.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court allowed the tax agency's appeal against the Sicilian Regional Tax Commission's decision, ordering the commission to retry the case. The commission had dismissed the agency's notices by claiming the taxpayer proved his professional income exceeded bank deposits and that the agency lacked direct evidence of undeclared income. The court ruled that the legal presumption of higher income availability based on bank records cannot be overcome by merely stating such income exists, and the agency was not required to provide direct incriminating evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 32, comma 1, n. 2 del d.P.R. 600/73; Art. 2697 c.c.: The legal presumption of higher income availability derived from bank account records for self-employed individuals cannot be rebutted by a generic assertion of professional income exceeding deposits, and the tax authority is not burdened with providing direct incriminating evidence to prove undeclared income.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 31921-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro LA FERRERA GIUSEPPE ETTORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE MILIZIE 9, presso lo studio dell'avvocato STEFANO D'ACUNTI, rappresentato e difeso dall'avvocato OTTORINO LICCI; controricorrente - avverso la sentenza n. 1626/7/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 16/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI. Ric. 2020 n. 31921 sez. MT - ud. 26-01-2022 -2- Premesso che:
1. l'Agenzia, denunciando violazione dell'art.32 del d.P.R. 600/73 e dell'art.2697 c.c., ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Sicilia, confermando la pronuncia di primo grado, ha ritenuto illegittimi i tre avvisi di accertamento emessi nei confronti di Giuseppe Ettore La Ferrera per il recupero a tassazione, ai fini Irap, Irpef e addizionali regionali degli anni 2010, 2011 e 2012, di ricavi non dichiarati derivanti da attività professionale medica, siccome emersi da indagini sui conti correnti irriferibili al predetto La Ferrera.
La CTR ha motivato la decisione sul duplice rilievo per cui, da un lato, il contribuente aveva "ricavato dalla propria attività professionale somme superiori o equivalenti a quelle versate nei conti correnti e prima di ogni versamento aveva la provvista corrispondente o superiore alla somme versate derivantegli dalle sue prestazioni professionali" e, dall'altro lato, l'Agenzia non aveva offerto "nemmeno una prova indiziante diretta a dimostrare una imputabilità ad attività al nero delle somme versate in conto dal professionista";
2. il contribuente si è costituito con controricorso; considerato che:
1. il ricorso è fondato. 1.1. L'art.32, comma 1, n.2, del d.P.R. 600/73 pone una presunzione legale relativa di disponibilità di maggior reddito, desumibile dalle risultanze dei conti bancari riferibili ai titolari di reddito da lavoro autonomo. La presunzione, in quanto relativa, può essere vinta da contribuente. 1.2.A tale fine quest'ultimo deve dimostrare in modo analitico l'estraneità di ciascuna delle operazioni a fatti imponibili e corrispondentemente il giudice di merito è tenuto ad effettuare una verifica rigorosa in ordine all'efficacia dimostrativa delle prove fornite dallo stesso contribuente, avuto riguardo ad ogni singola movimentazione e dandone conto in motivazione (tra molte, Cass.13112/2020). 1.3.Dunque, al contrario di quanto affermato dalla CTR, la ridetta presunzione legale non può considerarsi superata attraverso il generico riferimento alla disponibilità da parte del contribuente di redditi professionali superiori o equivalenti alla somme versate sul conto. 1.4.E' conseguente poi l'inconferenza dell'ulteriore affermazione secondo cui l'Agenzia non aveva dato "nemmeno una prova indiziante diretta a dimostrare una imputabilità ad attività al nero delle somme versate in conto dal professionista": data la presunzione legale a favore dell'Agenzia quest'ultima non era onerata di fornire alcuna prova indiziante.
2. il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata;
3. la causa deve essere rinviata alla Ctr della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame delle risultante istruttorie in aderenza al principio di cui al superiore punto 1.2;
4. il giudice del rinvio dovrà decidere anche delle spese del processo; PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Sicilia in diversa composizione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 gennaio 2