Cassation appeal dismissed due to plaintiff's withdrawal; court declares proceedings extinguished under Art. 390 c.p.c.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the proceedings extinguished following the plaintiff's formal withdrawal of the cassation appeal. The Union Valnure Valchero and the Municipality of San Giorgio Piacentino had previously challenged a regional tax commission's decision regarding land valuation and development indices. Because the appeal was withdrawn, the court applied Article 390 of the Code of Civil Procedure to terminate the case without addressing the underlying tax dispute.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 390 c.p.c.; In case of withdrawal of a cassation appeal, the proceedings are declared extinguished and the special contribution for unsuccessful appeals does not apply.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso 27055-2020 proposto da: UNIONE VALNURE VALCHERO , in persona del Presidente pro tempore, COMUNE DI SAN GIORGIO PIACENTINO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE BELLE ARTI, 7, presso lo studio dell'avvocato DOMITILLA AMBROSIO, rappresentati e difesi dall'avvocato SALVATORE CALTABIANO; - ricorrenti - contro IMMOBILIARE SAN GIORGIO DI AFFATICATI MARCO & C. SAS; - intimata - avverso la sentenza n. 275/8/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELL'EMILIA ROMAGNA, depositata il 27/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
ANTONIO MONDINI. Ric. 2020 n. 27055 sez. MT - ud. 26-01-2022 -2- Premesso che: 1 . Unione Valnure Valchero, ente affidatario del servizio di gestione, accertamento e riscossione dei tributi del Comune di San Giorgio Piacentino e il Comune di San Giorgio Piacentino ricorrono con due motivi per la cassazione della sentenza in epigrafe cn cui la Ctr dell'Emilia Romagna in causa su avviso di accertamento Ici dell'anno 2009 relativa ad un terreno di proprietà della sas Immobiliare San Giorgio di Affaticati Marco & C., ha, in riforma della decisione di primo grado reiettiva dell'originario ricorso, ridotto la pretesa impositiva della metà sul motivo che, essendo stata "nel corso dell'anno", con delibera comunale del 20 aprile 2009, stabilita una riduzione del 25% dell'indice di edificabilità del terreno il valore del terreno era "stimabile nella misura del 50% di quello dell'anno precedente "applicando un dato di comune esperienza alla cui stregua una riduzione del tasso di edificabilità del 25% incide sull'appetibilità di un'area in misura pressoché doppia";
2. la società Immobiliare San Giorgio di Affaticati Marco & C. è rimasta intimata;
3. in data 21 dicembre 2021 la ricorrente ha depositato rinuncia al ricorso;
4. il giudizio va dichiarato estinto ai sensi dell'art.390 c.p.c.; 5. "In tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica" (Cass. Sez. 6 - 1, ordinanza n.23175 del 12/11/2015). PQM la Corte dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 26 gennai