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Ordinanza — n. 6837/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows taxpayer appeal against tax notice via role extract when original notice was not formally served.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6837/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed Tiziana Colonna's appeal against the Regional Tax Commission's decision to dismiss her lawsuit. Colonna argued she only learned of the unpaid tax bill through a role extract she requested, as the original payment notice was never formally served. The court ruled that a constitutional interpretation of the tax law prevents the dismissal of an appeal based on lack of formal notice when the taxpayer has otherwise legitimately learned of the debt.

Regesto Legislator

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Art. 3, Art. 19 d.lgs. 546/92; When a tax notice is not formally served but the taxpayer learns of the debt through a role extract, the right to judicial protection cannot be compressed, allowing an independent appeal against the extract.

Parole chiave

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tax appeal admissibility lack of formal notice role extract validity constitutional interpretation taxpayer rights protection differimento dell'imposizione sospensione della riscossione fiscale diritti del contribuente

Disposizioni normative citate

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Art. 3 d.lgs. 546/92
Art. 19 d.lgs. 546/92
546 del 1992, l'autonoma impugnativa dell'estratto, non ostandovi il disposto dell'art. 19, comma 3, del d.Igs.
art. 100 c.p

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez.U., Sentenza n. 19704 del 02/10/2015
Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22507 del 09/09/2019
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 31245-2020 proposto da: COLONNA TIZIANA, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 287, presso lo studio dell'avvocato LUIGI RAGNO, rappresentata e difesa dall'avvocato GIANFILIPPO CECCIO; - ricorrente - contro RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA COLA DI RIENZO 180, presso lo studio dell'avvocato STEFANIA INTERDONATO che la rappresenta e difende; - controricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE CENTRALE, AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI MESSINA 11210661002; - intimate - avverso la sentenza n. 1005/10/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di MESSINA, depositata il 18/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONIO MONDINI. Ric. 2020 n. 31245 sez. MT - ud. 09-02-2022 -2- Premesso che: 1.Tiziana Colonna ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe lamentando che la CTR della Sicilia abbia violato gli artt. 3 e 19 del d.lgs.546/92 con il ritenere inammissibile l'originario ricorso in quanto diretto contro un estratto di ruolo invece che contro la successiva cartella di pagamento senz'altro nel caso di specie non notificata in modo rituale;

2. l'Agenzia delle Entrate ha depositato controricorso; considerato che:

1. il ricorso è fondato e va accolto. La contribuente premette di avere avuto casuale notizia della cartella e del ruolo a seguito di sua richiesta all'agente della riscossione. Premette altresì di avere in realtà impugnato non l'estratto del ruolo ma la cartella n. 25520100016616491 e il ruolo sotteso n. 2010/300059. Indipendentemente da tale seconda premessa, è stato da questa Corte affermato che: "il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica- sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.» (Cass., Sez.U., Sentenza n. 19704 del 02/10/2015)".

E' stato ancora affermato che « L'estratto di ruolo è atto interno all'Amministrazione da impugnare unitamente all'atto impositivo, notificato di regola con la cartella di pagamento, perché solo da quel momento sorge l'interesse ad instaurare la lite ex art. 100 c.p.c., salvo il caso in cui il ruolo e la cartella non siano stati notificati: ipotesi in cui, non potendo essere compresso o ritardato l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale, è invece ammissibile, nel rispetto del termine generale previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, l'autonoma impugnativa dell'estratto, non ostandovi il disposto dell'art. 19, comma 3, del d.Igs. n. 546 cit. che, secondo una lettura costituzionalmente orientata, impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisce l'unica possibilità di far valere la mancanza di una valida notifica dell'atto precedente del quale il contribuente sia comunque venuto a conoscenza.» (Cass.

Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 22507 del 09/09/2019);

3. la decisione di inammissibilità dell'originario ricorso è quindi errata. La sentenza deve essere cassata e la causa va rinviata alla CTR della Sicilia in diversa composizione per esame delle questioni rimaste assorbite nonché per la liquidazione delle spese dell'intero giudizio; PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Sicilia in diversa composizione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio, con modalità da remoto, il 9 febbraio 2022. PTiPOSITAT