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Ordinanza — n. 6835/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses tax agency's appeal on costs, ruling compensation requires explicit motivation under D.Lgs 546/92.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6835/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court rejected the tax agency's appeal regarding the compensation of litigation costs in a tax compliance proceeding. The lower tribunal had declared the dispute moot and compensated costs without providing any reasoning, despite the statutory requirement for explicit motivation in such cases. Consequently, the Court annulled the cost allocation portion of the lower decision and remanded the case for a new determination of expenses.

Regesto Legislator

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Art. 15, comma 2, D.Lgs. 546/1992; Art. 91 c.p.c.: The compensation of litigation costs by the tax commission is permitted only in cases of reciprocal default or upon the existence of grave and exceptional reasons that must be expressly motivated.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax litigation costs reciprocal default explicit motivation requirement tax commission procedure litigation expense allocation cassation remand procedural economy procedura giudiziaria tributaria

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 15, comma 2, D.Lgs. 546/1992
Gianni Rosace lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 15 del d.lgs.546/92 e dell'art.
Art. 91 c.p.c.
Art. 132 c.p.c.
per avere la Ctp omesso di pronunciare sulla soccombenza virtuale della Agenzia delle Entrate e la violazione o falsa applicazione dell'art.15 del d.lgs.546/92 e dell'art. 132 c.p.c. per avere la Ctp disposto la compensazione delle spese senza alcuna motivazione;
art. 112 c.p
15 del d.lgs.546/92 e dell'art. 112 c.p.c.
art. 132 c.p
per avere la Ctp omesso di pronunciare sulla soccombenza virtuale della Agenzia delle Entrate e la violazione o falsa applicazione dell'art.15 del d.lgs.546/92 e dell'art. 132 c.p.c.
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Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso 30693-2020 proposto da: ROSACE GIANNI, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA PINETA SACCHETTI, 201, presso lo studio dell'avvocato GIANLUCA FONTANELLA, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso l'ordinanza n. 1109/32/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE di ROMA, depositata il 29/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI. Premesso che:

1. Gianni Rosace ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe, con cui Ctp di Roma, ha deciso del giudizio promosso da Gianni Rosace contro l'Agenzia delle Entrate per l'ottemperanza al capo della pronuncia della medesima Ctp, n.19007/2018, con cui l'Agenzia, risultata soccombente in controversia su intimazione di pagamento, era stata condannata al pagamento delle spese. La Ctp ha dichiarato cessata la materia del contendere e, senza alcuna motivazione, compensato le spese del giudizio. La cessazione della materia del contendere trovava spiegazione nel fatto che, dopo il deposito del ricorso per ottemperanza, l'Agenzia aveva provveduto al pagamento delle spese come disposto dalla pronuncia originaria;

2. Gianni Rosace lamenta la violazione o falsa applicazione dell'art. 15 del d.lgs.546/92 e dell'art. 112 c.p.c. per avere la Ctp omesso di pronunciare sulla soccombenza virtuale della Agenzia delle Entrate e la violazione o falsa applicazione dell'art.15 del d.lgs.546/92 e dell'art. 132 c.p.c. per avere la Ctp disposto la compensazione delle spese senza alcuna motivazione;

3. l'Agenzia delle Entrate non si è costituita; considerato che: 1.11 secondo motivo di ricorso è fondato e assorbente rispetto al primo. 2.per regola generale stabilita dall'art.91 c.p.c., le spese seguono la soccombenza. L'art. 15, comma 2, del d.lgs. 546/92 prevede che "le spese di giudizio possono essere compensate in tutto o in parte dalla commissione tributaria soltanto in caso di soccombenza reciproca o qualora sussistano gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate".

3. la Ctp non ha indicato per quali ragioni ha compensato le spese del giudizio di ottemperanza;

4. il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata, limitatamente al capo relativo alle spese, e la causa deve essere rimessa alla Ctp di Roma, in diversa composizione, per la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza e del giudizio di legittimità; PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alle spese e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla CTP di Roma, in diversa composizione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 febbraio 2022, svolta con modalità da r