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Ordinanza — n. 6834/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses tax agency appeal, upholding that registration tax applies to intrinsic nature of acts without requiring extratextual links.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6834/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation rejected the tax agency's appeal against a regional tax commission decision regarding a property transfer. The agency argued that the commission incorrectly limited the interpretation of registration acts to their text, ignoring the functional connection to subsequent share transfers. The court ruled that the registration tax applies based on the intrinsic nature and legal effects of the presented acts, rejecting the agency's attempt to introduce an anti-avoidance interpretation.

Regesto Legislator

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Art. 20 d.P.R. 131/1986; The registration tax is applied according to the intrinsic nature and legal effects of the acts presented for registration, without requiring extratextual connections or factual links to subsequent acts.

Parole chiave

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registration tax intrinsic nature extratextual links functional connection tax avoidance interpretation rules property transfer trasferimento di azioni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 20 d.P.R. 131/1986
La Corte Costituzionale, con sentenza 158/2020, ha dichiarato "non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
Art. 112 c.p.c.
Art. 10-bis L. 212/2000
131 del 1986, incentrata sulla nozione di "causa reale", provocherebbe incoerenze nell'ordinamento, quantomeno a partire dall'introduzione dell'art. 10-bis della legge n.
Art. 1362 c.c.
Art. 53 Cost.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Costituzionale n. 158/2020
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 21312-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro FAVA CLAUDIO, SARTORELLO LIONELLA, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato CESARE GLENDI; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 2079/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE dell'EMILIA ROMAGNA, depositata 1'11/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONIO MONDINI. Ric. 2020 n. 21312 sez. MT - ud. 09-02-2022 -2- Premesso che: 1.con la sentenza in epigrafe, la CTR dell'Emilia Romagna ha ritenuto illegittimo l'avviso di liquidazione di maggior imposta di registro emesso dall'Agenzia delle Entrate nei confronti dei Claudio Fava e di Lionella Sartorello a seguito di qualificazione, operata ai sensi dell'art.20 del d.P.R.131/86, come cessione di immobili dai predetti Fava e Sartorello alla Lantana Properties LTD, la sequenza negoziale così articolata: atto pubblico, in data 1.2.2013, registrato a tassa fissa, di conferimento da parte dei contribuenti di tre immobili nella società Deasy Properties Ltd; atto, in data 18.2.2013, di cessione, da parte dei medesimi Claudio Fava e Lionella Sartorello, delle azioni della Deasy Properties Ltd in favore della Lantana Properties LTD;

2. la sentenza della CTR fa perno sulla affermazione per cui l'art.20 del d.P.R. 131/1986 "circoscrive l'interpretazione [degli atti da registrare] al dato testuale senza ricorrere a collegamenti extratestuali o a dati evincibili dal collegamento negoziale";

3. l'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con due motivi. Il primo è centrato sull'assunto per cui la sopra riportata affermazione della CTR contrasterebbe con l'art.20 del d.P.R. 131 del 1986, anche in uno con l'art.1362 c.c. e con l'art.53 della Costituzione. Col secondo motivo di ricorso l'Agenzia denuncia violazione dell'art.112 c.p.c. per avere la CTR omesso di pronunciare "sulla configurabilità di un abuso del diritto secondo il principio codificato dall'arti° bis della 1.27 luglio 2000, n.212";

4. i contribuenti si sono costituiti con controricorso ed hanno depositato memoria; considerato che:

1. il primo motivo di ricorso è infondato. L'avviso di liquidazione di cui trattasi è stato adottato ai sensi della versione originaria dell'art.20 del d.P.R. 131/86, secondo cui:"L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici degli atti presentati alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente". Il testo della norma è stato modificato dall'art. l, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n.205, in modo che esso prevede: "L'imposta è applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente, sulla base degli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extra-testuali e dagli atti ad esso collegati, salvo quanto disposto dagli articoli successivi".

L'arti., comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n.145, ha stabilito che l'art. 1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 costituisce interpretazione autentica dell'articolo 20, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.131. La Corte Costituzionale, con sentenza 158/2020, ha dichiarato "non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), come modificato dall'art. 1, comma 87, lettera a), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), e dall'art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), sollevate dalla Corte di cassazione, sezione quinta civile, in riferimento agli artt.3 e 53 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe".

La Corte Costituzionale ha ribadito la dichiarazione con sentenza 9 febbraio 2021, n.39 in riferimento a questioni "prive di argomenti sostanzialmente nuovi rispetto a quelle già sollevate dal giudice di legittimità", sollevate, rispetto agli artt.3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Bologna con l'ordinanza 13 novembre 2019. Con detta sentenza la Consulta ha inoltre dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art.1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), sollevate, in riferimento all'art.3 Cost., dalla medesima commissione tributaria e inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1084, della legge n. 145 del 2018, sollevate dallo stesso giudice a quo, in riferimento agli artt. 24, 81, 97, 101, 102 e 108 Cost.

In ragione di quanto precede, a seguito della legge di interpretazione autentica, l'imposta di registro, "marcatamente un'imposta "d'atto" (punto 5.2.2. del "Considerato in diritto"della citata sentenza 158/2020), deve essere applicata in riferimento alla manifestazione di ricchezza risultante dal singolo atto. Ciò posto, l'affermazione cardine della sentenza impugnata non può essere messa in alcun modo in discussione. Correttamente la CTR ha ritenuto illegittimo l'avviso di cui trattasi, basato su una qualificazione dell'atto soggetto a registrazione, effettuata in base ad elementi extra-testuali e, in modo specifico, in considerazione del collegamento funzionale tra tale atto ed altro atti successivo;

3. il secondo motivo di ricorso è inammissibile. L'Agenzia espressamente riconosce che con il riferimento all'abuso del diritto intende "fondare la pretesa fiscale contestata su una ricostruzione giuridica e fattuale non puntualmente identificata nel proprio provvedimento impositivo". Nel corpo del motivo e nell'intero ricorso non è mai detto che la questione "sulla configurabilità di un abuso del diritto secondo il principio codificato dall'art.10 bis della 1.27 luglio 2000, n.212" sia stata prospettata alla CTR. E' quindi escluso che quest'ultima non pronunciandosi su tale questione abbia violato l'art.112 c.p.c.

Peraltro e solo per completezza, deve ricordarsi il passaggio della motivazione della citata sentenza della Corte Costituzionale n.158/2020 in cui si legge "5.2.4. Non varrebbe, infine, obiettare che la normativa di cui si discute, escludendo (salvo per le ipotesi espressamente regolate dal testo unico) la rilevanza interpretativa sia di elementi extratestuali, sia del collegamento negoziale, potrebbe favorire l'ottenimento di indebiti vantaggi fiscali sottraendo all'imposizione, in violazione degli evocati parametri costituzionali, «l'effettiva ricchezza imponibile».

In proposito va sottolineato che detta sottrazione potrebbe rilevare sotto il profilo dell'abuso del diritto. Tuttavia ... [deve essere escluso decisamente, in base all'indirizzo più recente della giurisprudenza di legittimità] che l'art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986 abbia una specifica funzione antielusiva ... Una volta constatato, per quanto sopra detto, che non è manifestamente arbitrario che il legislatore abbia ribadito la ratio dell'imposta di registro in sostanziale conformità alla sua origine storica di "imposta d'atto" nei sensi sopra precisati, in caso di collegamento negoziale, qui può solo osservarsi, sul piano costituzionale, che l'interpretazione evolutiva, patrocinata dal rimettente, di detto art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, incentrata sulla nozione di "causa reale", provocherebbe incoerenze nell'ordinamento, quantomeno a partire dall'introduzione dell'art. 10-bis della legge n. 212 del 2000.

Infatti, consentirebbe all'amministrazione finanziaria, da un lato, di operare in funzione antielusiva senza applicare la garanzia del contraddittorio endoprocedimentale stabilita a favore del contribuente e, dall'altro, di svincolarsi da ogni riscontro di «indebiti» vantaggi fiscali e di operazioni «prive di sostanza economica», precludendo di fatto al medesimo contribuente ogni legittima pianificazione fiscale (invece pacificamente ammessa nell'ordinamento tributario nazionale e dell'Unione europea)"; 4.11 ricorso va rigettato;

5. le spese sono compensate dato che le citate, decisive sentenze della Corte Costituzionale sono intervenute dopo la proposizione del ricorso per cassazione;

6. risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica L'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115;

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in