Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 6832/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal against regional tax court's jurisdiction denial for competition authority fees, remanding case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6832/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation accepted the first appeal ground regarding the jurisdiction of the tax court over competition authority fees but rejected the second ground as inadmissible. The appellant argued that such fees are taxable contributions subject to exclusive tax court jurisdiction, while the counter-claimant contested this classification. The court ruled that these fees constitute taxable contributions based on prior precedent, granting the tax court exclusive jurisdiction, yet dismissed the merit review due to the principle of definitive judgment upon a jurisdictional ruling.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 2 d.lgs. n. 546/1992; Art. 10, comma 7 ter, Law n. 287/1990: Contributions for the functioning of the competition authority are taxable contributions, making tax court jurisdiction exclusive and precluding appellate courts from reviewing the merits after declaring a lack of jurisdiction.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax court jurisdiction competition authority fees exclusive jurisdiction taxable contributions lack of interest appeal contributi AVS cooperativa di credito concorrenza e aiuti di Stato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 2, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
Art. 10, comma 7 ter, Law n. 287 del 1990
n.546 del 1992 e violazione o falsa applicazione dell'art. 10, comma 7 ter, della I.
Art. 374, primo comma, cod. proc. civ.
Cost.) sicché la sezione semplice può decidere la questione di giurisdizione che forma esclusivo oggetto del ricorso, ai sensi dell'art. 374, primo comma, cod.
art. 100 c.p
Richiamato questo principio il secondo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di interesse (art. 100 c.p.c) fermo restando che le questioni sollevate con detto motivo potranno essere riproposte davanti al giudice del rinvio;

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Cass. Sez. U., ord. n.10577 del 04/06/2020
Cass. ord. n.31024 del 27/11/2019
Cass. 16069/2018
si siano già pronunciate (v., Cass. 16069/2018 in motivazione);
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 24864-2020 proposto da: AVICOOP - SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI LILIO 95, presso lo studio dell'avvocato TEODORO CARSILLO, rappresentata e difesa dagli avvocati GIANFRANCO VIGNOLA, MADDALENA ALDEGHERI; - ricorrente - AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende; - controricorrente e ricorrente incidentale - contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 265/1/20 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 17/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI. Ric. 2020 n. 24864 sez. MT - ud. 08-02-2022 -2- Premesso che:

1. la Avi.Coop soc. coop. agricola, ricorre con due motivi, con i quali denuncia violazione o falsa applicazione dell'art.2, comma 1, del d.lgs. n.546 del 1992 e violazione o falsa applicazione dell'art. 10, comma 7 ter, della I. n.287 del 1990, per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR del Lazio, in causa di impugnazione di una cartella di pagamento notificata ad essa ricorrente dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, relativa a contributi per il funzionamento della Autorità garante della concorrenza e del mercato, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario ed ha anche confermato la decisione di primo grado con la quale la CPT aveva respinto nel merito l'originario ricorso;

2. l'Autorità garante della concorrenza e del mercato si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso;

3. l'Agenzia delle entrate-Riscossione non si è costituita;

4. il primo motivo di ricorso è fondato. Questa Corte ha avuto già modo di statuire: "I contributi per il funzionamento dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, previsti dall'art. 10, commi 7 ter e 7 quater, della I. n. 287 del 1990, hanno natura tributaria, trattandosi di prestazioni patrimoniali imposte dalla legge a favore dell'autorità indipendente, caratterizzate dal carattere coattivo in assenza di qualsiasi rapporto sinallagmatico con la beneficiaria, collegate ad una pubblica spesa (quale risorsa per il funzionamento di un'autorità chiamata a svolgere servizi a salvaguardia delle regole del mercato a tutela della concorrenza) e riferite ad un presupposto economicamente rilevante, in quanto commisurate al volume di fatturato assunto ad indice della capacità contributiva.

Pertanto, ai sensi dell'art.2 del d.lgs. n. 546 del 1992, come modificato dall'art.12 della I. n. 448 del 2001 (che ha esteso la giurisdizione tributaria a tutte le cause aventi ad oggetto tributi di ogni genere), le controversie relative alla riscossione dei predetti oneri di funzionamento sono devolute alla giurisdizione del giudice tributario, la quale ha carattere pieno ed esclusivo, includendo, oltre ai giudizi sull'impugnazione del provvedimento impositivo, anche quelli relativi alla legittimità di tutti gli atti del procedimento." (Cass.

Sez. U., ord. n.10577 del 04/06/2020). Il Collegio si riporta alla suddetta statuizione. Si precisa che non vi è luogo a rimessione della questione alle Sezioni Unite, giacché la riserva di attribuzione di queste ultime, ai sensi dell'art.374, primo comma, cod. proc. civ., va letta in coerenza con il principio di ragionevole durata del processo (addii. Cost.) sicché la sezione semplice può decidere la questione di giurisdizione che forma esclusivo oggetto del ricorso, ai sensi dell'art. 374, primo comma, cod. proc.civ., laddove, come nel caso di specie, sulla questione le S.U. si siano già pronunciate (v., Cass. 16069/2018 in motivazione);

5. il secondo motivo di ricorso è rivolto a quella parte della sentenza in cui i giudici d'appello hanno affrontato il merito della controversia (confermando la decisione di primo grado). Le Sezioni Unite di questa Corte, con ordinanza n.31024 del 27/11/2019, hanno affermato: "Il giudice, qualora dichiari il proprio difetto di giurisdizione,si spoglia della "potestas iudicandi" con una pronuncia in rito completamente definitoria della causa dinanzi a sé, con la conseguenza che la statuizione resa anche sul "merito" della medesima controversia si appalesa meramente apparente e, come tale, è insuscettibile di passare in cosa giudicata". Richiamato questo principio il secondo motivo di ricorso è inammissibile per difetto di interesse (art. 100 c.p.c) fermo restando che le questioni sollevate con detto motivo potranno essere riproposte davanti al giudice del rinvio;

5. in conclusione, il primo motivo di ricorso deve essere accolto, il secondo va dichiarato inammissibile, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa deve essere rinviata alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame;

6. le spese saranno regolate con il merito; PQM la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il secondo, cassa la sentenza impugnata, dichiara la giurisdizione tributaria e rinvia la causa, anche per le spese, alla CTR di Roma in diversa composizione. Così deciso in Roma nella camere di consiglio dell' 8 febbraio 022, svolta co