Cassation court dismisses tax appeal for lack of specificity and failure to challenge factual findings on notification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the taxpayer's appeal inadmissible for failing to meet the specificity requirement and for challenging factual findings on tax notice. The taxpayer argued that tax notices were irregularly served and that debts should be annulled, but did not specify which notices were affected or provide supporting documents. The court ruled that the Regional Tax Commission had already examined the evidence regarding notification, and the taxpayer's vague complaints did not constitute a valid ground for cassation review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 4 D.L. 119/2018; Art. 366, para. 1, no. 3 c.p.c.: Appeals must be specific; vague challenges to factual findings on notification do not justify cassation review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso 16530-2020 proposto da: BARBUTO SALVATORE LEONARDO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE BARBUTO; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - C011trOliCOITC1Ite - contro AGENZIA DELLE ENTRATE VIBO VALENTIA , CAMERA DI COMMERCIO VIBO VALENTIA , COMUNE VIBO VALENTIA , REGIONE CALABRIA; - intimati - avverso la sentenza n. 3740/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CALABRIA, depositata il 18/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
COSMO CROLLA. RILEVATO CHE 1.Barbuto Salvatore Leonardo impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Vibo Valentia l'estratto di ruolo riferito ad undici cartelle di pagamento, di competenza di vari enti impositori, assumendone la nullità per mancanza di notifica ed eccependo la prescrizione del credito e mancata motivazione degli atti.
2. La Commissione Tributaria Provinciale dichiarava inammissibile il ricorso ritenendo che il contribuente avesse limitato l'impugnazione all'estratto di ruolo e non alle cartelle di pagamento.
3. La sentenza veniva impugnata dal contribuente e la Commissione Tributaria Regionale della Calabria rigettava l'appello rilevando, per quanto di interesse in questa sede, che le cartelle erano state regolarmente notificate e che i crediti fiscali non erano prescritti in quanto il termine era decennale.
4. Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di due motivi. L'Agenzia delle Entrate si è costituita depositando controricorso mentre gli altri enti impositori e l'Agente di riscossione sono rimasti intimati. Ric. 2020 n. 16530 sez. MT - ud. 13-01-2022 -2- 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio , CONSIDERATO CHE 1.Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'ari 4 del d.l. 119/2018; si assume che la CTR ha errato nel non statuire l'annullamento di quattro delle undici cartelle impugnate. 1.1 Con il secondo motivo viene dedotto omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti costituito dalla mancanza di documentazione relativa alla notifica di sei cartelle indicate nel ricorso.
2. Il primo motivo è inammissibile per carenza del requisito di specificità. 2.1 Secondo questa Corte, infatti, il principio di autosufficienza - prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. - è volto ad agevolare la comprensione dell'oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell'impugnazione: ne deriva che il ricorrente ha l'onere di operare una chiara specificazione funzionale alla piena valutazione di detti motivi in base alla sola lettura del ricorso, al fine di consentire alla Corte di cassazione (che non è tenuta a ricercare gli atti o a stabilire essa stessa se ed in quali parti rilevino) di verificare se quanto lo stesso afferma trovi effettivo riscontro, anche sulla base degli atti o documenti prodotti sui quali il ricorso si fonda, la cui testuale riproduzione, in tutto o in parte, è invece richiesta quando la sentenza è censurata per non averne tenuto conto (Cass. n. 24340 del 2018;
Cass. n. 17070 del 2020). Ric. 2020 n. 16530 sez. MT - ud. 13-01-2022 -3- 2.2 Orbene, il ricorrente assume che CTR avrebbe dovuto disporre lo stralcio delle cartelle di pagamento, i cui numeri finali sono 83000, 06000, 19000 e 70000, ai sensi dell'art. 4 del d.l. 119/2018 a tenore del quale << i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille Euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorchè riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'art. 3, sono automaticamente annullati.
L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili>>. 2.4 II ricorrente, tuttavia, non ha provveduto a produrre in giudizio le cartelle, né ha riportato il contenuto delle stesse nel ricorso, impedendo a questo Collegio ogni verifica circa la sussistenza dei fattori richiesti per individuare i debiti oggetto di stralcio e dichiarare cessata la materia del contendere con riferimento alle pretese correlate. 3 D secondo motivo è, parimenti, inammissibile. 3.1 La CTR, con accertamento in punto di fatto, ha affermato la regolarità delle notifiche di tutte le cartelle esattoriali correlate all'estratto di ruolo in quanto la raccomandata è stata recapitata presso l'indirizzo fiscale del contribuente e ricevuta dalla moglie convivente e residente presso lo stesso indirizzo del marito. 3.2 n Barbuto si limita a dedurre che per sei cartelle, i cui riferimenti numerici sono indicati nel ricorso, << non è presente alcun tipo di documento comprovante la corretta notificazione delle cartelle>>.
Ric. 2020 n. 16530 sez. MT - ud. 13-01-2022 -4- 3.2 Si tratta. Quindi, di una censura che non afferisce al vizio t -t motivazionale dell'omesso esame del fatto storico costituito dalla notificazione delle cartelle esattoriali, che la CTR ha adeguatamente trattato, ma, nella sostanza, mira a rimettere in discussione la valutazione della prova che è attività non sindacabile in sede di legittimità in quanto non prevista dalla tassonomia dei vizi denunciabili in Cassazione ex art 360 cpc 3.3 Secondo la giurisprudenza di questa Corte <<l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie>>.(cfr Cass 2493/2018, 27415/2018, 8053/2014). 3.4 Va quindi dichiarata l'inammissibilità del ricorso. 4 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
PQM La Corte; dichiara inammissibile il ricorso Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 2.300,00 per compensi oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente principale dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Ric. 2020 n. 16530 sez. MT - ud. 13-01-2022 -5- Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio del 13