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Ordinanza — n. 6823/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian tax court dismisses taxpayer's appeal, ruling tax forgiveness requires full payment of all installments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6823/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the tax agency's appeal against a regional tax commission decision that had declared a tax dispute resolved after the first installment was paid. The taxpayer argued that partial payment satisfied the conditions for tax forgiveness under Article 12 of Law No. 289/2002, but the court held that such forgiveness is conditional on the integral payment of the entire amount due. Consequently, the court ruled that the mere payment of the first installment, without subsequent installments, does not constitute a valid definition of the tax debt.

Regesto Legislator

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Art. 12 della legge n. 289 del 2002; The tax forgiveness procedure under Article 12 of Law No. 289/2002 is conditional upon the integral payment of the amount due, and the omission or delay of subsequent installments excludes the definition of the pending tax dispute.

Parole chiave

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tax forgiveness procedure integral payment requirement installment default tax debt definition Article 12 Law 289/2002 tax amnesty conditions partial payment insufficiency differimento dell'imposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 12 della legge n. 289 del 2002
l'Agenzia delle Entrate, lamentando violazione dell'art. 12 della 1.289 del 2012, ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Sicilia, confermando la decisione di primo grado, ha dichiarato che la procedura, di cui la sas Bottone Alfonso e C.

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20746 del 06/10/2010
(Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20746 del 06/10/2010; conformi, ex multis, Cass.
Cass. Sez. 6 - 5, Decreto n. 11669 del 07/06/2016
20746 del 06/10/2010; conformi, ex multis, Cass. Sez. 6 - 5, Decreto n. 11669 del 07/06/2016; Cass.
Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 21416 del 24/10/2016
11669 del 07/06/2016; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 21416 del 24/10/2016; Cass.
Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 27424 del 29/10/2018
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 25494-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro BOTTONE ALFONSO & C. SAS, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato LIDIA CORALLO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3599/15/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il 05/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI. Ric. 2020 n. 25494 sez. MT - ud. 09-02-2022 -2- Premesso che:

1. l'Agenzia delle Entrate, lamentando violazione dell'art. 12 della 1.289 del 2012, ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Sicilia, confermando la decisione di primo grado, ha dichiarato che la procedura, di cui la sas Bottone Alfonso e C. si era avvalsa, di definizione dei carichi inclusi nei ruoli emessi da uffici statali e affidati al concessionario del servizio di riscossione, prevista dal suddetto art.12, si era perfezionata con il pagamento della prima rata dell'importo dovuto senza che avesse rilievo il fatto che la contribuente non aveva versato per tempo la seconda rata;

2. la contribuente si è costituita con controricorso; considerato che:

1. il ricorso è fondato. E' stato infatti in modo reiterato affermato da questa Corte che "In tema di condono fiscale, l'art. 12 della legge n.289 del 2002, applicabile esclusivamente con riferimento a cartelle esattoriali relative ad IRPEF ed ILOR, nel disciplinare una speciale procedura per la definizione dei carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000, mediante il pagamento del 25% dell'importo iscritto a ruolo, oltre alle spese eventualmente sostenute dal concessionario, non prevede alcuna attestazione di regolarità del condono e del pagamento integrale dell'importo dovuto, gravando integralmente sul contribuente l'onere di provare la corrispondenza tra quanto versato e il ruolo oggetto della controversia.

Ne consegue che tale forma di sanatoria costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale come, invece deve ritenersi per le fattispecie regolate dagli artt. 7,8,9, 15 e 16 della legge n. 289 del 2002, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario, con la conseguenza che, nell'ipotesi di cui al citato art. 12, non si determina alcuna incertezza in ordine alla determinazione del "quantum", esattamente indicato nell'importo normativamente indicato da versarsi da parte del contribuente per definire favorevolmente la lite fiscale.

L'efficacia della sanatoria, è, pertanto condizionata all'integrale pagamento dell'importo dovuto, mentre l' omesso o anche soltanto il ritardato versamento delle rate successive alla prima regolarmente pagata, escludono il verificarsi della definizione della lite pendente. (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20746 del 06/10/2010; conformi, ex multis, Cass. Sez. 6 - 5, Decreto n. 11669 del 07/06/2016; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 21416 del 24/10/2016; Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n.27424 del 29/10/2018);

2. il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa può essere decisa nel merito con rigetto dell'originario ricorso della contribuente;

3. le spese del merito sono compensate in ragione dell'evolversi della vicenda processuale;

4. le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza; PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decide nel merito rigettando l'originario ricorso della contribuente; compensa le spese del merito; condanna la contribuente a rifondere alla Agenzia delle Entrate le spese del giudizio di legittimità liquidate in C 2300,00, oltre spese prenotate a debito. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 9 febbraio 2022, svolta