Cassation appeal dismissed; tax court judgment extinguished due to successful suspension request by taxpayer.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the tax appeal extinguished with costs allocated to the parties who incurred them. The taxpayer successfully requested a suspension of proceedings under specific provisions of the 2018 decree, proving she had filed for the case's conclusion and paid the initial installment. Since the tax authority did not object to the suspension within the statutory timeframe, the legal basis for the appeal vanished, leading to the judgment's extinction.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6, comma 10 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119; Art. 6, comma 12 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119: When a taxpayer requests suspension of proceedings by proving compliance with the definition of the dispute and payment of the first installment, and the tax authority fails to object within the prescribed period, the judgment is extinguished.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso 19901-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro CICCHESE ERSILIA , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PREMUDA, 6, presso lo studio dell'avvocato VIVIANA DEL PRETE, che la rappresenta e difende; controricorrente - avverso la sentenza n. 1869/3/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LIGURIA, depositata il 21/12/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI. Ric. 2018 n. 19901 sez. MT - ud. 26-01-2022 -2- Premesso e considerato che:
1. l'Agenzia delle entrate ricorreva per la cassazione della sentenza in epigrafe 2. la contribuente, Ersilia Cicchese si costituiva con controricorso;
3. la contribuente, con atto in data 28 maggio 2019 chiedeva la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 6, comma 10 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, convertito dalla 1.136/2018, dando conto e prova di aver presentato istanza di definizione della controversia ai sensi del predetto articolo e di aver versato la prima rata di quanto dovuto per la definizione della vertenza;
4. la contribuente, con atto del 5 dicembre 2020, chiedeva fissarsi "udienza di trattazione della causa ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 13, del d.1.119/2018";
5. in ragione di quanto precede, considerato che l'ufficio non ha opposto diniego ex art. 6, comma 12, d.l. cit., deve essere dichiarata l'estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha sostenute. pqm la Corte dichiara l'estinzione del giudizio con spese a carico di chi le ha sostenute. Così deciso